Sentenza n. 281/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 646/1982
- art. 1legge 726/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge
13 settembre 1982, n. 646 (disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,
n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia) così come
modificata dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629,
recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 marzo 1984 dal Pretore di Foggia nel
procedimento penale a carico di Piemontese Francesco Paolo ed altro
iscritta al n. 947 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1986 dal Pretore di Maglie nel
procedimento penale a carico di Rendo Ugo ed altri iscritta al n. 328
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37 prima serie speciale dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Pretore di Male' nel
procedimento penale a carico di Duches Mario ed altri iscritta al n.
615 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 52 prima serie speciale dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Pretore di Cles nel
procedimento penale a carico di Duches Mario ed altri iscritta al n.
36 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12 prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Chiamato a giudicare di un caso di subappalto abusivo di
opere commissionate dalla pubblica amministrazione, il Pretore di
Foggia, con ordinanza 27 marzo 1984, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, primo co., della legge 13
settembre 1982, n. 646, così come sostituito dall'art. 1 della legge
12 ottobre 1982, n. 726, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Più precisamente il Pretore denunziava la normativa ricordata
nella parte in cui prevede, per il subappaltatore, o per
l'affidatario del cottimo, senza autorizzazione, una pena pecuniaria,
congiunta a quella detentiva, pari ad un terzo del valore complessivo
dell'opera che la pubblica amministrazione aveva affidata in appalto.
Secondo il giudice a quo, applicare l'art. 21 predetto anche al
subappaltatore, o all'affidatario di un cottimo, di una modesta parte
delle opere appaltate, porta a determinare la pena dell'ammenda in
una misura che potrebbe risultare anche notevolmente superiore allo
stesso valore dei lavori eseguiti dal subappaltatore o affidatario
del cottimo. Si avrebbe così l'equiparazione, ai fini della pena, di
due soggetti, l'appaltatore ed il subappaltatore o affidatario del
cottimo, che non troverebbe alcuna giustificazione né logica né
giuridica, e che sarebbe contraria al principio di eguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge sancito dall'art. 3, primo
comma, della Costituzione.
Fra l'altro la pena pecuniaria verrebbe quantificata con
riferimento ad un dato normalmente sconosciuto al subappaltatore o
affidatario del cottimo e che, tenuto conto della diversa posizione,
anche economica, tra appaltatore e subappaltatore, o affidatario del
cottimo, porterebbe ad applicare a questi ultimi una sanzione
notevolmente più afflittiva rispetto a quella riguardante
l'appaltatore.
Secondo il giudice rimettente, poi, le norme impugnate non
terrebbero conto che il comportamento del subappaltatore potrebbe
essere, in ipotesi, anche soltanto colposo, mentre quello
dell'appaltatore non potrebbe che essere esclusivamente doloso.
La responsabilità del subappaltatore (o affidatario del cottimo)
potrebbe, infatti, consistere soltanto nell'omissione della dovuta
diligenza nell' assicurarsi che l'appaltatore fosse munito
dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'autorità competente.
In tal caso - ad avviso del Pretore - si avrebbe l'applicazione di
una stessa sanzione a due comportamenti penalmente rilevanti di
diversa gravità, in quanto concernenti due forme diverse di
colpevolezza, con conseguente violazione della c.d. proporzionalità
della pena al reato commesso.
La rilevanza della questione è in re ipsa trattandosi di giudizio
penale riguardante anche un imputato subappaltatore.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata dal pretore di Maglie con ordinanza 23 gennaio 1986, dal
pretore di Male', con ordinanza 16 aprile 1986, e dal pretore di
Cles, con ordinanza 24 ottobre 1986.
Il Pretore di Maglie, tuttavia, faceva riferimento, oltre che
all'art. 3 Cost., anche all'art. 41, sotto l'asserito riflesso che
una gravissima sanzione pecuniaria nei confronti del più debole
contraente potrebbe portare l'impresa all'estinzione, con ritenuta
conseguente violazione del principio di libertà della privata
iniziativa.
Tutte le ordinanze sono state debitamente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Dinanzi alla Corte Costituzionale è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sia dichiarata non fondata.
Infatti, secondo l'Avvocatura, le censure mosse dal giudice a quo
non tengono conto della sostanziale assimilabilità dei comportamenti
dei soggetti destinatari della norma - per lo meno sotto il profilo
di analoga potenzialità offensiva - nei confronti dell'interesse che
la disposizione intende tutelare.
Nel campo degli appalti di opere pubbliche si verifica di
frequente l'affidamento dei lavori in subappalto, e da ciò il
legislatore è stato indotto ad attribuire rilevanza penale alle
disposizioni recentemente elaborate per scongiurare le infiltrazioni
mafiose nel settore.
Al riguardo, infatti, ci si trova di fronte ad un approfondimento
della tematica operato dallo stesso legislatore che, nell'originaria
formulazione dell'art. 21 della legge n. 646 del 1982, configurava la
concessione del subappalto e del cottimo, senza autorizzazione
dell'autorità competente, come semplice illecito amministrativo.
La potenziale insidiosità del comportamento del subappaltatore,
allorché si tratti di soggetto mafioso che nel rapporto
subcontrattuale di specie risulta il contraente più forte per le
pressioni ed intimidazioni che è capace di esercitare, ha senz'altro
influito a qualificare, come elemento della fattispecie di reato, una
situazione quale quella del subappalto posto in essere senza la
citata autorizzazione.
Nel riscontro pratico il comportamento del subappaltatore può
presentare un disvalore sociale addirittura più marcato rispetto a
quello dell'appaltatore, di talché può ben dirsi che
l'equiparazione quoad poenam dei comportamenti dei due soggetti non
riveste il carattere di arbitrarietà lamentato dal giudice a quo.
D'altronde, anche l'ulteriore rilievo operato dal pretore circa
una presunta, attenuata partecipazione psichica del subappaltatore,
nella commissione del reato, risulta destituito di fondamento ad una
riflessione più attenta.
Difatti, il subappaltatore è, a sua volta, destinatario della
norma dell'art. 21 in quanto anche a lui si riconnettono gli effetti
negativi conseguenti al rapporto instaurato senza la prevista
autorizzazione; pertanto, il mancato controllo da parte sua, in
ordine alla sussistenza del cennato requisito di legittimazione, può
inquadrarsi in una volontaria obliterazione della norma stessa, con
assunzione dei conseguenti rischi.
È appena il caso di aggiungere poi che il giudice, nella
definizione in concreto delle fattispecie, non è privo degli
strumenti che l'ordinamento processuale penale gli mette a
disposizione per una corretta applicazione della sanzione. Egli,
infatti, può tenere conto della diversa gravità degli illeciti
sottoposti al suo giudizio, riconoscendo - se del caso - attenuanti
generiche, e muovendosi, nell'ambito della sanzione detentiva, tra il
minimo ed il massimo edittale.
L'Avvocatura dello Stato, peraltro, non esclude che,
nell'interpetrazione giurisprudenziale, possa anche affermarsi una
linea esegetica che, limitatamente alla pena pecuniaria, attribuisca
alla locuzione "stesse pene", un riferimento alla tipologia e non
alla entità della sanzione.
In tal caso, questa potrebbe essere commisurata in relazione a
quel tanto di opera appaltata effettivamente trasmesso al
subappaltatore. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze impugnano tutte la stessa norma, con riferimento
ad un comune parametro costituzionale; salvo l'ordinanza del Pretore
di Maglie che si riferisce anche all'art. 4 Cost. Gli incidenti
possono, comunque, essere riuniti e risolti con unica sentenza.
2. - Non è esatto innanzitutto che l'equiparazione delle pene,
comminata dall'articolo impugnato a due diversi soggetti, non trovi
giustificazione né logica né giuridica.
La giustificazione logica risiede manifestamente nella
considerazione secondo cui, trattandosi di fattispecie
plurisoggettiva necessaria, e per di più bilaterale o reciproca,
correttamente il legislatore pone i due agenti sullo stesso
piano. Il concorrente necessario, infatti, specialmente nelle
fattispecie reciproche, mentre viola per suo conto un precetto che
anche a lui è diretto, concorre contestualmente nell'antigiuridico
comportamento dell'altro soggetto. L'illecito, pertanto, è
necessariamente integrato da un'unica fisionomia contenutistica
scaturente dal concorso delle due condotte e dall'incontro delle due
volontà colpevoli, in guisa che non appare per nulla illogica la
sottoposizione dei due alla medesima pena.
Tutto questo, d'altra parte, è confortato da considerazioni ancor
più strettamente giuridiche perché attinenti alla ratio della
disposizione.
Non va dimenticato, infatti, che l'articolo 21 impugnato prevedeva
originariamente, nella prima versione della
l. 13 settembre 1982 n. 646, una semplice sanzione pecuniaria
(benché dello stesso ammontare dell'attuale ammenda) comminata
all'appaltatore: al pagamento della quale, però, il subappaltatore
era tenuto in via solidale. Fu soltanto con la conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 6 settembre 1982 n. 629, concernente
misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa (conversione avvenuta ad opera della l. 12 ottobre 1982 n.
726), che si provvide alla sostituzione del primo co. dell'art. 21.
Secondo un non commendevole uso invalso, in realtà non si è
trattato di una modificazione del decreto legge che veniva
convertito, ma di una vera e propria aggiunta che modificava in modo
sostanziale una legge diversa e successiva al decreto.
Infatti, da semplice illecito amministrativo la fattispecie veniva
tramutata in illecito penale, sia pure contravvenzionale, e alla
sanzione pecuniaria veniva aggiunta una non irrisoria pena detentiva.
Il subappaltatore veniva sottoposto alle stesse pene, così come
prima era solidale nel pagamento della sanzione pecuniaria.
Non può esservi dubbio che la preoccupazione che ha ispirato
siffatte gravi modificazioni sia stata quella di combattere in ogni
modo le infiltrazioni del fenomeno di tipo mafioso negli appalti
della pubblica amministrazione. Inserimenti che, da una parte,
potevano essere connessi ad episodi di corruzione, di peculato e di
concussione di pubblici ufficiali anche amministratori e, dall'altra,
inducevano sul mercato alterazioni, prevaricazioni, e violenze che
pregiudicavano la pubblica economia di vaste zone del Paese.
Sotto tale prospettiva, anzi (con ciò rispondendo anche ad altro
rilievo dell'ordinanza), non è nemmeno vero che il subappaltatore
sia sempre il contraente economicamente più debole. In realtà, è
caratteristica saliente dell'infiltrazione mafiosa che, per eludere
questo ed altri divieti, si faccia concorrere all'appalto un
prestanome immune da precedenti, mentre poi è il subappaltatore
l'effettivo titolare dell'intera commessa. Quando addirittura
l'autentico vincitore dell'appalto non sia costretto al subappalto da
pesanti intimidazioni di tipo mafioso. Nemmeno il modesto valore del
subappalto potrebbe essere indicativo, di per sé, di una diversa
natura del negozio, dato che altro espediente usato per dissipare i
sospetti è proprio quello di spezzettare l'appalto in piccoli lotti
di subappalti mafiosi.
Ma, comunque sia, è certo che lo scopo che il legislatore si è
prefisso con l'incriminazione del fatto è quello di sbarrare il
passo alle infiltrazioni mafiose negli appalti della pubblica
amministrazione. Ne consegue che qualunque cittadino che si accinga a
ricevere opere in subappalto, essendo de jure consapevole del
precetto, dovrebbe attivarsi per agire in ossequio ad esso, pena le
conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
3. - Con quest'ultimo rilievo si risponde all'argomento secondo
cui la pena pecuniaria verrebbe quantificata con riferimento ad un
dato normalmente sconosciuto al subappaltatore. In realtà, quel dato
non può e non deve essere sconosciuto perché, o il subappaltatore
si attiva e accerta l'esistenza dell'autorizzazione, e allora ben
può restargli indifferente il valore complessivo dell'appalto: ma se
si accetta il rischio di un subappalto senza autorizzazione, è
improbabile che lo faccia senza valutare le conseguenze sanzionatorie
cui quel rischio lo espone. Ché se poi davvero rischiasse al buio,
pur dovendo de jure conoscere il parametro sanzionatorio, imputet
sibi, ma ciò non potrebbe mai rappresentare ragione d'illegittimità
costituzionale della norma.
Le ordinanze hanno prospettato anche l'ipotesi di un comportamento
colposo del subappaltatore che verrebbe
punito con le pene comminate per la condotta sicuramente dolosa
dell'appaltatore. In proposito, non potrebbe
accogliersi l'obbiezione mossa dall'Avvocatura, secondo cui il
mancato controllo da parte del subappaltatore dovrebbe
senz'altro risolversi in una volontaria obliterazione della norma. In
effetti, può invece accadere che il subappaltatore
confidi nelle assicurazioni dell'appaltatore: in tal caso, il mancato
accertamento integra condotta imprudente o
negligente ma non dolosa. Tuttavia, sembra evidente che il
legislatore, a fronte della gravità dei pericoli insiti nella
concessione dei pubblici appalti, ha scelto l'ipotesi
contravvenzionale proprio per coinvolgere nella sanzione anche
eventuali responsabilità a titolo di colpa: rispetto alla quale non
è detto che - come fra poco sarà precisato - il giudice
non possa, nel suo discrezionale potere, irrogare pene differenziate.
Ovviamente, andrà fatto salvo il caso dell'errore determinato da
vero e proprio inganno (ostensione di falso documento: assicurazione
da parte del pubblico ufficiale della pubblica amministrazione): a
quel punto, infatti, si applicherà l'art. 48 in relazione al primo
inciso del primo comma dell'art. 47 cod. pen.
Senonché, poi, va rilevato che, per quanto si riferisce alle
questioni sollevate con le ordinanze in esame, non si evince da alcun
riscontro che nelle specie de quibus si sia verificata alcuna
condotta colposa: sicché, l'ipotesi, essendo proposta su di un piano
assolutamente astratto, è comunque priva di rilevanza.
4. - Il Pretore di Maglie ha anche fatto riferimento all'art. 41
Cost., sostenendo che l'irrogazione al subappaltatore di una pena
pecuniaria proporzionale al valore complessivo dell'appalto potrebbe
in qualche caso portare addirittura all'estinzione di qualche modesta
impresa che aveva subappaltato lavori d'importo irrisorio, così
mortificando il principio di libertà dell'iniziativa privata.
Effettivamente il Pretore di Male' rappresentava che, nella causa
a lui sottoposta, il subappaltatore di lavori per un importo di Lit.
170 mila dovrebbe essere condannato all'ammenda di circa 43 milioni
di lire.
Tutto questo, però, nulla ha a che vedere con il principio di cui
all'art. 41 Cost. che tutela la libertà dell'iniziativa privata
lecita e non quella esercitata in violazione della legge penale.
5. - Vero è, dunque, che spetta al legislatore la scelta del se e
del come punire il partecipe necessario nelle fattispecie
plurisoggettive bilaterali: scelta che va esente da censura quando -
come si è dimostrato nella specie - sia rispettato il principio di
ragionevolezza, in relazione agli scopi che la norma si prefigge.
Non può essere accettato il possibilismo interpetrativo
dell'Avvocatura, che ritiene di non escludere che il giudice di
merito possa assumere l'espressione "Le stesse pene si applicano...",
di cui al secondo inciso dell'articolo impugnato, come esclusivo
riferimento alla stessa specie di pena. L'espressione rientra nel
comune linguaggio della tecnica normativa, e lo stesso codice penale
ne offre numerosi esempi ma, durante l'ormai trascorso mezzo secolo
della sua vigenza, nessuno ha mai dubitato che essa si riferisca
anche alla stessa "quantitas" di pena, fatti salvi naturalmente i
poteri discrezionali del giudice.
I quali, infatti, restano fermi anche nel caso in esame: e non è
esatto, perciò, che al giudice manchi ogni possibilità di
commisurare la pena pecuniaria, almeno in relazione al fatto
concreto, nella sua dimensione obbiettiva.
Inoltre non va dimenticato che, congiunta alla pena pecuniaria
fissa (la pena proporzionale ne è una species) esiste anche una
sensibile pena detentiva elastica su cui il giudice può calibrare in
tutta la sua estensione l'adeguamento della sanzione al fatto
concreto e alla persona del partecipe. Certo, ogni problema inerente
alla pena pecuniaria troverebbe adeguata soluzione se anche nel
nostro Paese il legislatore introducesse una diversa articolazione
dell'istituto della conversione, che consentisse di affidare al
potere discrezionale del giudice il completo adeguamento alla
personalità del reo anche delle pene pecuniarie fisse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, primo co., l. 13 settembre 1982, n. 646
(Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale), così come sostituito dall'art. 1 della
l. 12 ottobre 1982 n. 726 (Conversione in legge con modificazioni del
d.l. 6 settembre 1982 n. 629, recante misure urgenti per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) sollevata,
con riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 27 marzo 1984 (n.
947/84) dal Pretore di Foggia, con ord. 16 aprile 1986 (n. 615/86)
dal Pretore di Male', con ord. 24 ottobre 1986 (n. 361/87) dal
Pretore di Cles, e con ord. 23 gennaio 1986 (n. 328/86) dal Pretore
di Maglie, quest'ultimo anche con riferimento all'art. 41 Cost.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte