Sentenza n. 281/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 47legge 703/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo
comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di
finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dalla
Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ceschina Renzo ed altri
contro il Comune di Misano Adriatico, iscritta al n. 607 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Ceschina Riccardo ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso alla Commissione comunale di prima istanza per i
tributi locali di Misano Adriatico, Ceschina Renzo, Mario, Riccardo e
Marina impugnavano l'accertamento di aumento di valore delle aree
fabbricabili da essi possedute prima del 1963;
Nel corso del giudizio i ricorrenti proponevano ricorso alla Corte
di cassazione, con atto notificato il 5 marzo 1980, per regolamento
preventivo di giurisdizione, affinché fosse riconosciuto il difetto
di giurisdizione della suddetta Commissione, previa sottoposizione
alla Corte costituzionale della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952,
n. 703, asseritamente in contrasto con l'art. 108 della Costituzione
in quanto, sia per la modalità della nomina che per la durata
dell'incarico dei componenti della Commissione medesima, sarebbe
stato violato il principio di imparzialità e di indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia;
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 3
marzo 1988, pervenuta a questa Corte il 13 ottobre 1988, hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta
norma in riferimento all'art. 108 della Costituzione;
Hanno ritenuto che la questione era collegata alla pronuncia sulla
giurisdizione con carattere di necessaria pregiudizialità logica in
quanto attengono al tema della giurisdizione stessa le questioni
concernenti la composizione dell'organo giudicante proposte al fine
di far valere violazioni di norme organiche relative allo stato del
giudice, quale è quella che richiede la sua indipendenza;
Premesso che la questione di legittimità costituzionale di norme
relative alla costituzione del giudice sono rilevanti solo se
sollevate prima del compimento della fase processuale che si svolge
davanti al giudice della cui legittima costituzione si dubita e che,
nella specie, la questione, sollevata anche davanti alla Commissione
per i tributi locali, non era stata da questa delibata, la Corte
remittente ha osservato che l'interferenza con la risoluzione del
problema di giurisdizione riguarda solo la norma che prevede la
possibile riconferma dei membri di detta Commissione dopo il biennio
(art. 47, ultimo comma, della legge n. 703 del 1952), in quanto non
risulta in tal modo garantita l'indipendenza del giudice, e che
l'eventuale soppressione di tale norma comporterebbe l'attribuzione
della giurisdizione al medesimo organo, ma in una composizione
legittima;
2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte v'è stata
soltanto costituzione delle parti private le quali, riportandosi alle
considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, hanno insistito
sull'accoglimento della questione, anche con memoria presentata
nell'imminenza dell'udienza; Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952,
n. 703, che, prevedendo la possibilità di riconferma nell'incarico
dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i
tributi locali nominati dal Consiglio comunale, violerebbe l'art.
108, secondo comma, della Costituzione in quanto la sola prospettiva
del reincarico basta ad escludere l'indipendenza di un giudice che
deve esaminare questioni relative a tributi comunali, rispetto
all'organo del Comune che lo nomina;
2. - La questione è fondata;
L'indipendenza dei membri delle suddette Commissioni è
sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede,
al termine del biennio, la possibilità di riconferma nell'incarico,
secondo il discrezionale apprezzamento del competente organo
dell'amministrazione comunale. Invero, secondo quanto questa Corte ha
già avuto occasione di affermare (vedi sentenze n. 49 del 1968 e,
più specificamente, n. 25 del 1976), è proprio nella censurata
prospettiva del reincarico che può ravvisarsi la fonte di una
significativa limitazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del
giudice rispetto all'organo dell'amministrazione cui compete il
potere di provvedere alla conferma;
Tale orientamento va ribadito anche nella fattispecie, con
conseguente necessità di dichiarare costituzionalmente illegittima
la norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo
comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di
finanza locale), nella parte in cui prevede che i membri della
Commissione comunale per i tributi locali, nominati dal Consiglio
comunale, possano essere riconfermati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte