Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice

di procedura civile, promossi con:

1) ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal Tribunale di Catania

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il Ministero

dell'Interno e Vacanti Carmela ed altro, iscritta al n. 34 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) n. 2 ordinanze emesse il 4 gennaio 1993 dal Pretore di

Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Colonna Marco ed altri e

Proietti Maurizio ed altri ed il Ministero dell'Interno ed altra,

iscritte ai nn. 92 e 93 del registro ordinanze 1993 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da

Carmela Vacanti e altro contro il Ministero dell'interno per il

pagamento dell'indennità di accompagnamento, più interessi legali e

rivalutazione monetaria, il Tribunale di Catania, con ordinanza del

14 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc.

civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando

pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per

crediti relativi a prestazioni di assistenza, di determinare, oltre

gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente

subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito,

analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è

previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale;

che, nel corso di un giudizio analogo, la medesima questione è

stata sollevata dal Pretore di Viterbo, con due ordinanze in data 4

gennaio 1993;

che, secondo i giudici remittenti, la norma denunziata determina

una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti

previdenziali e crediti assistenziali, in contrasto con

l'equiparazione delle due categorie, sotto il profilo funzionale,

già affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte;

che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

Considerato che l'identità di oggetto rende opportuna la riunione

dei tre giudizi, affinché siano decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la

quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non

prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al

pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di

assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti

relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi

legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per

la diminuzione del valore del suo credito".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc.

civ., - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua

con sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Catania e dal Pretore di

Viterbo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte