Sentenza n. 281/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17
gennaio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di Guiso
Salvatore, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Guiso
Salvatore, imputato del delitto di incendio, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia, a seguito di
perizia che aveva concluso nel senso che il Guiso, la cui capacità
di intendere e di volere al momento del fatto era risultata
grandemente scemata ma non esclusa, risultava ora affetto da demenza
arteriosclerotica post-apoplettica che impediva la sua cosciente
partecipazione al processo, disponeva la sospensione del procedimento
a norma dell'art. 71 del codice di procedura penale.
Successivamente, venivano ordinati periodici accertamenti peritali
sulla capacità dell'imputato, dall'ultimo dei quali emergeva che la
malattia mentale ancora in atto era "insuscettibile di evoluzione
benigna" e non richiedeva più "l'espletamento di accertamenti con
cadenza semestrale ai fini della sua comprensione clinica ed ai fini
della valutazione della sua incidenza ad una cosciente partecipazione
da parte dell'imputato al processo".
Con ordinanza del 17 gennaio 1995 il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Nicosia ha allora sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 71 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui prescrive che il giudice
obbligatoriamente disponga la sospensione del procedimento", nonché,
in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 72 dello stesso codice, "nella parte in cui
prevede che il giudice obbligatoriamente disponga accertamenti
peritali sullo stato di mente dell'imputato a ogni successiva
scadenza di sei mesi".
Relativamente alla prima questione, osserva il giudice a quo che
la sospensione del procedimento, così come disciplinata dall'art. 71
del codice di procedura penale si risolve per l'imputato in un
impedimento, a tempo indeterminato, all'attuazione del diritto
costituzionalmente garantito di ottenere una pronuncia in merito alla
sua responsabilità penale e ad essere giudicato in tempi ragionevoli
(si cita la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, ratificata dallo Stato italiano con legge 4 agosto 1955,
n. 848); per di più in una situazione che, data l'insuscettibilità
di miglioramento della malattia, finisce per risolversi in una
sospensione sine die.
Donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, "in quanto
paradossalmente una normativa dettata per una maggiore tutela di
determinati soggetti finisce per determinare un'ingiustificata
disparità di trattamento tra colui che è in grado di partecipare
coscientemente al processo e colui che non lo è". Nei riguardi di
quest'ultimo la situazione di stasi processuale non ha modo di essere
rimossa, quando, invece, il procedimento potrebbe "proseguire nei
confronti del curatore speciale che già rappresenta l'incapace ai
fini dell'impulso probatorio, né si vede quale sia la ragione per
cui non dovrebbe rappresentarlo, processualmente, a tutti gli
effetti".
Risulterebbe vulnerato pure l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, bloccandosi "irrazionalmente" - con la preclusione di
ogni difesa per l'interessato ed in mancanza di prefissione di
scadenze temporali - il diritto tutelato da tale precetto
costituzionale.
Sarebbe, infine, compromessa l'osservanza dell'art. 112 della
Costituzione, risultando l'obbligo di esercizio dell'azione penale
"di fatto neutralizzato da una sospensione del processo che contiene
in sé la certezza della sua illimitata durata".
In ordine alla seconda questione, il rimettente ravvisa nel
sistema dell'art. 72 del codice di procedura penale, nella parte in
cui dispone la reiterazione della perizia sullo stato di mente con
cadenze semestrali, nel caso di infermità mentali insuscettibili di
miglioramento, violazione dell'art. 97 della Costituzione, gravandosi
inutilmente l'erario che deve anticipare le spese occorrenti per la
perizia.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, rileva
l'Avvocatura come tale diritto debba intendersi in funzione dello ius
libertatis che risulta, certo, tutelato da una norma che impedisce di
pronunciare condanna nei confronti di un soggetto che non sia in
grado di difendersi; in relazione all'assunta violazione del
principio di eguaglianza, come tale principio non escluda trattamenti
differenziati quando diverse siano le situazioni: una
differenziazione sicuramente non irrazionale considerate le
condizioni di salute dell'imputato ed il suo diritto di difendersi;
quanto, infine, al contrasto con l'art. 112 della Costituzione, che
l'obbligo di esercizio dell'azione penale non è impedito dalla
sospensione del procedimento per la tutela del diritto di difesa.
Relativamente alla questione incentrata sull'art. 72 del codice di
procedura penale, l'Avvocatura deduce che la norma di legge
disciplina l'id quod plerumque accidit e che il disporre la
sospensione obbligatoria o facoltativa rientra nella discrezionalità
del legislatore insindacabile in sede di legittimità. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Nicosia dubita, in riferimento agli artt. 3,
24, secondo comma, e 112 della Costituzione, della legittimità
dell'art. 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui
prescrive che il giudice debba disporre la sospensione del
procedimento quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art.
70 dello stesso codice, risulta che lo stato mentale dell'imputato è
tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo pure quando
la malattia da cui è affetto l'interessato è di natura
irreversibile. Sospetta d'illegittimità, inoltre, questa volta in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, l'art. 72 del codice di
procedura penale, nella parte in cui prescrive che il giudice sia
tenuto a provvedere a scadenze semestrali ad accertamenti sullo stato
di mente dell'imputato successivamente alla sospensione del
procedimento anche quando risulti che la malattia da cui è affetto
l'imputato è irreversibile.
2. - Le questioni sono state sollevate nel corso dell'udienza
preliminare a carico di persona che, imputabile al momento del fatto,
era successivamente risultata in tale stato di mente da impedire la
sua cosciente partecipazione al procedimento. Disposta la sospensione
del processo a norma dell'art. 71, primo comma, del codice di
procedura penale, erano stati espletati i periodici accertamenti
sullo stato mentale dell'imputato, dall'ultimo dei quali era emerso
che la malattia, ancora in atto, non era suscettibile di evoluzione
tanto che il perito aveva segnalato l'inutilità di richiedere
ulteriori verifiche ai fini della valutazione della possibilità che
in futuro il prevenuto potesse partecipare coscientemente al
processo.
Di qui la violazione dei parametri costituzionali invocati: del
principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di
trattamento fra chi è in grado e chi non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, una disparità ovviabile solo consentendo
al curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 71, secondo comma,
del codice di procedura penale, nei casi in cui l'impossibilità di
partecipare coscientemente al processo venga accertata come
irreversibile, di rappresentare processualmente l'imputato "a tutti
gli effetti"; del diritto di difesa, precludendosi all'imputato la
possibilità di essere giudicato; del principio di obbligatorietà
dell'azione penale, il cui esercizio resterebbe di fatto compromesso
dalla certezza della "illimitata durata del processo".
Relativamente poi all'art. 72 del codice di procedura penale, il
vulnus arrecato al principio del buon andamento della pubblica
amministrazione deriverebbe dall'inevitabile dispendio di mezzi
conseguente all'obbligo di espletare periodicamente accertamenti
sullo stato di mente dell'imputato anche quando risulti in modo
inconfutabile l'impossibilità che egli possa in futuro essere in
grado di partecipare coscientemente al processo.
3. - Le questioni non sono fondate.
Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 71,
primo comma, del codice di procedura penale, una delle disposizioni
che delineano il trattamento normativo delle anomalie mentali che si
manifestano nel corso del procedimento penale, va anzitutto rimarcata
l'accentuazione del profilo della tutela della difesa personale
perseguita dal codice di procedura penale del 1988, resa evidente, in
primo luogo, dal richiedere la norma ora denunciata quale presupposto
per la sospensione del processo uno stato mentale che non consente
all'imputato di partecipare coscientemente al processo stesso, e non,
come era invece nelle previsioni del codice abrogato, lo stato di
infermità di mente tale da escludere la capacità di intendere e di
volere: ferma restando nel sistema del codice vigente - quale
condizione ostativa alla sospensione - la presenza di elementi che
debbano portare ad una pronuncia di proscioglimento o di non luogo a
procedere. Una previsione, quest'ultima, resa ancor più
significativa in forza della dichiarazione di illegittimità
dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, derivante
dalla sentenza n. 340 del 1992 limitatamente alle parole
"sopravvenuta al fatto". Ed infatti l'inciso scaturito dalla
decisione della Corte preclude la possibilità che una persona
inferma di mente al momento del fatto ma la cui infermità non
coincida con la totale incapacità di intendere e di volere possa
essere sottoposta ad un procedimento penale che può concludersi con
una sentenza di condanna nonostante la sua incapacità di partecipare
coscientemente al processo.
E proprio in conseguenza dell'ampliamento dei presupposti per la
sospensione del processo, nel nuovo sistema si prevede che quando vi
è ragione di dubitare dello stato mentale dell'imputato il giudice
debba disporre, anche d'ufficio, perizia (art. 70); ed è prescritto,
altresì (art. 71, primo comma), che solo a seguito degli
accertamenti disposti possa essere adottato il provvedimento
sospensivo; ulteriori accertamenti devono, poi, essere compiuti a
scadenze periodiche al fine di accertare la permanenza
dell'infermità mentale (art. 72, primo comma). Va ordinata perciò
la revoca della sospensione non appena risulti che lo stato mentale
dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al processo
oltre che nei casi in cui nei confronti dell'imputato deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere
(art. 72, secondo comma). Sempre risultando possibile, a tale ultimo
riguardo, per il giudice assumere le prove che possano condurre al
proscioglimento (art. 70, secondo comma, 71, quarto comma), nonché
ogni altra prova richiesta dalle parti quando vi è pericolo per il
ritardo (art. 70, secondo comma), ivi compreso l'incidente probatorio
(art. 70, terzo comma); e risultando altresì possibile, per il
pubblico ministero, compiere gli atti di indagine che non richiedono
la cosciente partecipazione dell'indagato (art. 70, terzo comma). È
inoltre prevista la nomina, con l'ordinanza di sospensione, di un
curatore speciale (art. 71, secondo comma), al quale è anche
attribuito il diritto di richiedere l'assunzione dei mezzi di prova
che possano condurre al proscioglimento dell'imputato e ogni altro
mezzo di prova quando vi è pericolo nel ritardo, nonché la facoltà
di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato e a
quelli cui l'imputato stesso ha facoltà di assistere (art. 71,
quarto comma).
Ne è conseguito, dunque, un assetto informato alla tutela della
libertà di autodeterminazione dell'imputato sia nel corso delle
indagini preliminari sia nel corso del vero e proprio processo,
favorendosi, al contempo, il compimento delle attività acquisitive
in suo favore: in una linea destinata, soprattutto dopo la già
ricordata sentenza n. 340 del 1992, a salvaguardare la posizione di
chi non è in grado di partecipare coscientemente al processo, col
precludere in ogni caso che, perdurando l'infermità, possa essere
pronunciata una decisione di condanna, dalla quale scaturirebbe la
sicura violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione
(v., oltre alla sentenza n. 340 del 1992, la sentenza n. 23 del
1979).
4. - L'individuazione di un sistema così strutturato rende chiara
la non fondatezza delle censure rivolte nei confronti dell'art. 71,
primo comma, del codice di procedura penale.
Quella incentrata sulla violazione del principio di eguaglianza
non è fondata perché non si può equiparare la posizione di chi è
in grado di partecipare coscientemente al processo a quella di chi
invece non lo è. D'altro canto, l'eventualità prospettata dal
giudice a quo di consentire la prosecuzione del processo nei casi di
infermità irreversibile autorizzando il curatore speciale a
rappresentare l'imputato (oltre a profilarsi di dubbia
ammissibilità, non apparendo certo una soluzione costituzionalmente
obbligata), si rivela comunque non in grado di garantire l'autodifesa
soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta
partecipazione dell'imputato (si pensi all'interrogatorio e all'esame
ed alle conseguenti facoltà esercitabili al riguardo).
E neanche è ravvisabile una lesione del diritto di difesa,
derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilità che
venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una
persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non
è in grado di difendersi. Fra il diritto di essere giudicato (che
non esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata condanna) e
il diritto di autodifendersi deve, infatti, ritenersi prevalente
quest'ultimo (cfr., ancora, sentenza n. 23 del 1979).
Non appare vulnerato neppure il principio di obbligatorietà
dell'azione penale perché, a parte la possibilità per il pubblico
ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70,
terzo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione
penale è solo sospeso a tutela del diritto costituzionalmente
tutelato all'autodifesa.
5. - Non fondata è, infine, la questione di legittimità
dell'art. 72, primo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 97, secondo comma, della Costituzione.
A parte il rilievo che i periodici accertamenti sullo stato di
mente sono funzionali alla ripresa del processo - auspicata dallo
stesso giudice a quo anche se ritenuta, nella specie considerata, un
evento irrealizzabile - la giurisprudenza di questa Corte è costante
nel senso che il principio del buon andamento e della imparzialità
dell'amministrazione, alla cui realizzazione detto parametro vincola
la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo
riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (v.
sentenze n. 18 del 1989 e n. 86 del 1982), attiene esclusivamente
alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il
loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del
tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale
nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che
costituiscono espressione di tale esercizio (v. sentenza n. 376 del
1993, ordinanza n. 275 del 1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della
Costituzione, dal Tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale di
Nicosia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte