Corte costituzionale

Ordinanza n. 282/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo

comma, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di

bancoposta e di telecomunicazioni) e successive modificazioni,

promossi con ordinanze emesse il 10 novembre 1986 dal Pretore di

Pistoia, il 17, il 19 ed il 22 luglio 1986 dal Pretore di Tirano,

iscritte rispettivamente ai nn. 233 e da 420 a 437 del registro

ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di

Tirano e Pistoia dubitano, in riferimento all'art. 3 Cost., della

legittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 183, primo

comma, 195, primo comma e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U.

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103 - ed, il secondo, del predetto

art. 195, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza

concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole

potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa

Corte) nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o

autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere

in ambito locale;

Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata

infondata con la sentenza n. 237/84 - e poi manifestamente infondata

con le ordd. nn. 23, 77, 294/85, 91/86, 35 e 166/87 - in base

all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene

invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,

assumendo la situazione anomala, e, ci si augura, temporanea

determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del

1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola

generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione

e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla

concessione o all'autorizzazione governativa".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge

14 aprile 1975, n. 103, nonché del solo art. 195 dello stesso

d.P.R., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente,

dai Pretori di Tirano e Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe

(r.o. nn. da 420 a 437/1987, 233/1987).

Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte