Sentenza n. 282/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre
1990 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Saluzzi Gaetano
contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, iscritta
al n. 171 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto In sede di esame della domanda di sospensione, proposta da Saluzzi
Gaetano, del provvedimento della Direzione provinciale delle Poste di
Siena con cui il ricorrente era stato collocato a riposo, senza
diritto a pensione, al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, il TAR della Toscana ha sollevato questione di legittimità
costituzionale di detta norma - in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione - "nella parte in cui non prevede il diritto al
trattenimento in servizio del personale statale
ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato l'anzianità di
servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione".
Il giudice remittente, premesso che questa Corte con sentenza n.
461 del 1989 - pur auspicando una più ampia attuazione del diritto
garantito dall'art. 38, secondo comma, Cost. - dichiarò non fondata
la anzidetta questione, rileva che, successivamente, con sentenza n.
444 del 1990, la Corte stessa, dopo aver osservato che si è avuta di
recente una evoluzione legislativa nel senso da essa auspicato, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma,
della legge 30 luglio 1973, n. 477 nella parte in cui non consente al
personale scolastico, assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al
compimento del 65° anno di età non abbia ancora maturato il diritto
alla pensione, di rimanere in servizio a richiesta fino al
conseguimento del diritto medesimo (e comunque non oltre il 70° anno
di età).
Ciò posto, il remittente osserva che le deroghe al principio
generale del collocamento a riposo dei dipendenti statali al
compimento del 65° anno di età (quelle previste dal legislatore e
quelle riconosciute da questa Corte), hanno finito con l'assumere
un'ampiezza tale da minare profondamente la saldezza del principio
stesso, nei cui confronti non appare più praticabile la regola della
sua intangibilità a fronte di peculiari situazioni prese in
considerazione per specifiche esigenze di settore.
Pertanto, e soprattutto alla luce della motivazione della citata
sentenza n. 444 del 1990, il giudice a quo ritiene che la mutata
situazione imponga di rimettere nuovamente a questa Corte la
questione relativa all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella
parte in cui non prevede il trattenimento in servizio del personale
statale oltre il 65° anno di età (e comunque non oltre il 70°) per
il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione: e ciò
sia in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento
tra i beneficiari delle ricordate deroghe e coloro che tuttora sono
esclusi da tale beneficio, sia all'art. 38, secondo comma, Cost. in
relazione al diritto per i lavoratori ad una adeguata posizione
previdenziale. Con riguardo a tale diritto va, infine, evidenziata,
conclude il TAR remittente, la irrazionalità della norma impugnata
rispetto alla legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, mentre
quest'ultima consente l'assunzione presso la pubblica amministrazione
degli invalidi fino all'età di 55 anni, il censurato art. 4, negando
il trattenimento in servizio per il conseguimento del diritto a
pensione, viene a neutralizzare la posizione di favore delle
categorie protette proprio nel momento in cui ne hanno maggior
bisogno (ed in tale situazione si trova il ricorrente, assunto quale
invalido civile all'età di 51 anni il 1° dicembre 1976). Considerato in diritto
1. - Il TAR della Toscana solleva questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il trattenimento in
servizio del personale statale che al compimento del 65° anno di età
non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio minima per il
conseguimento del diritto a pensione, per il tempo necessario al
raggiungimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70°
anno di età).
Il giudice remittente rileva che successivamente alla sentenza n.
461 del 1989, con cui questa Corte dichiarò non fondata la medesima
questione, è intervenuta la sentenza n. 444 del 1990, con la quale
la Corte stessa, preso atto che si era nel frattempo verificata una
evoluzione legislativa tendente ad una più compiuta attuazione del
principio sancito nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione
(più volte auspicata dalla propria giurisprudenza), ha riconosciuto
il diritto al trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età,
fino al raggiungimento del minimo della pensione, a tutto il
personale della scuola.
Ne consegue, conclude il giudice a quo, che la questione relativa
alla legittimità del principio generale del collocamento a riposo al
65° anno (sancito nella norma impugnata) debba, a seguito del
mutamento del quadro normativo, essere nuovamente esaminata sia in
riferimento al citato art. 38, secondo comma, per lesione del diritto
sociale alla pensione minima, sia all'art. 3 della Costituzione,
considerato che le ipotesi in cui è stata riconosciuta la facoltà
di deroga a tale principio sono oramai divenute così numerose da non
poter più ritenere razionalmente giustificata la mancata estensione
di tale facoltà alle categorie di personale che tuttora non ne
beneficiano.
2. - In riferimento all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, la questione è fondata.
Nella citata sentenza n. 444 del 1990 questa Corte ha evidenziato
che la propria pregressa giurisprudenza aveva già avuto modo di
sottolineare, da un lato, che erano rispondenti a finalità sociali
di particolare pregio costituzionale - in relazione appunto all'art.
38, secondo comma - le leggi emanate da alcune regioni che avevano
riconosciuto ai propri dipendenti ultrasessantacinquennila facoltà
del trattenimento in servizio per il periodo necessario al
conseguimento della pensione (sent. n. 238 del 1988), e, dall'altro,
- pur dichiarando in quella sede l'infondatezza della medesima
questione ora nuovamente sollevata - che l'interesse del lavoratore a
tale beneficio era da considerarsi, nella prospettiva di una più
ampia attuazione del citato precetto costituzionale, meritevole di
considerazione, anche perché la presunzione di una diminuita
disponibilità di energie lavorative al compimento del 65° anno era
destinata col tempo sempre più ad affievolirsi (sent. n. 461 del
1989).
Sulla base di tali enunciazioni di principio e preso atto del
fatto che, successivamente a dette pronunce, vi era stata
un'evoluzione legislativa tendente ad estendere il beneficio in
discussione ad altre categorie di personale oltre quelle che già, in
via derogatoria, ne fruivano (v. legge 28 febbraio 1990, n. 37 che ha
reso applicabili ai dirigenti civili dello Stato le disposizioni
dell'art. 15 della legge n. 477 del 1973, relativa al personale
scolastico), questa Corte, con la predetta pronuncia n. 444 del 1990,
ha dichiarato illegittimo l'ora citato art. 15 della legge n. 477 del
1973, in quanto limitava la facoltà del trattenimento in servizio
solo al personale scolastico assunto prima di una certa data,
ritenendo tale limitazione non più rispondente, nell'attuale quadro
normativo, al precetto dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione.
Le argomentazioni svolte in detta sentenza non possono non
condurre all'accoglimento anche della presente questione: il
principio, allora affermato, secondo cui "non può essere preclusa,
senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la
possibilità per il personale in questione che al compimento del 65°
anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora
maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il
collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo
di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale
diritto", non può che avere, infatti, valenza generale.
Occorre anche rilevare che le considerazioni in ordine alla
discrezionalità legislativa derivante dalla necessità di bilanciare
l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione
con altri interessi anch'essi costituzionalmente rilevanti (quali la
politica dell'occupazione giovanile), considerazioni che indussero
questa Corte a dichiarare infondata la questione nella richiamata
sentenza n. 461 del 1989, non possono più ritenersi sufficienti a
tal fine, sia perché il momento attuale appare caratterizzato da una
generale tendenza a rendere possibile il prolungamento dell'età
lavorativa (in coincidenza, del resto, con l'aumento dell'età media
della popolazione), sia perché, comunque, la facoltà in questione
va riconosciuta - ai fini del rispetto dell'invocato precetto
costituzionale - soltanto per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione.
Vale la pena, infine, di porre in evidenza, come esattamente
osserva il TAR remittente, che la rigidità del principio contenuto
nella norma impugnata appare ancor più illegittima in quei casi in
cui, come nella fattispecie di cui al giudizio a quo, il mancato
raggiungimento del minimo pensionistico discende da altra norma di
legge, la quale, allo scopo di agevolare determinate categorie di
soggetti meritevoli di particolari benefici, dispone l'elevazione,
per esse, a 55 anni del limite massimo di età per l'accesso
all'impiego.
3. - Resta assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), nella parte in cui non consente al personale
ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il
collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto
per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su
richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque
non oltre il 70° anno di età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte