Sentenza n. 282/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 551/1988
- art. 3legge 551/1988
- art. 4legge 551/1988
- art. 5legge 551/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo
comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure
urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità
abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21
febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 14 settembre
1993 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni,
nel procedimento civile vertente tra Pasquale Murolo e Teresa
Celentano, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 14 settembre 1993 il Pretore di
Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, ha sollevato
d'ufficio, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di disponibilità abitative), convertito in legge, con modificazioni,
con la legge 21 febbraio 1989, n. 61.
La questione è stata sollevata nel corso del giudizio promosso da
Pasquale Murolo nei confronti di Teresa Celentano per accertare
l'inadempimento, successivo alla scadenza del contratto di locazione,
dell'obbligo di pagamento del corrispettivo per il godimento
dell'immobile ad uso abitativo. Tale giudizio era diretto a
conseguire la priorità nell'esecuzione del titolo, già esistente,
di rilascio dell'immobile.
Il Pretore di Salerno osserva che il procedimento del quale è
investito come giudice dell'esecuzione ha carattere giurisdizionale,
perché si tratta di dirimere una controversia tra le parti in ordine
alla sussistenza di un inadempimento del conduttore, tale da
provocare, oltre agli effetti tipici di una pronuncia di
accertamento, la prosecuzione dell'esecuzione in forme e tempi più
favorevoli al locatore. Il Pretore ricorda che dovrebbe limitarsi a
statuire se ed in quali delle categorie previste dall'art. 3 della
legge n. 61 del 1989 la procedura si inquadri, perché il rilascio
dell'immobile possa essere assistito da particolari forme di
priorità. Ma, all'esito della decisione, la procedura sarebbe
comunque assoggettata alla disciplina dettata dagli artt. 3, 4 e 5
della stessa legge, mentre il Pretore ritiene che tutto questo regime
dovrebbe essere disatteso.
Difatti, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate
comportano la vanificazione dell'efficacia esecutiva del titolo di
rilascio di immobili abitativi, giacché la concessione della forza
pubblica per assistere l'ufficiale giudiziario nell'esecuzione è
disposta secondo criteri stabiliti dal prefetto su parere di una
apposita commissione, tenuto conto della generale situazione
abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate
all'ufficiale giudiziario.
Il Pretore ritiene che si realizza in tal modo una larvata proroga
dei rapporti di locazione, con la sostanziale ineseguibilità del
titolo esecutivo per un periodo di 48 mesi. Ne risulterebbe, in
violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, compresso
il diritto del locatore a rientrare in possesso dell'immobile e
vanificata la forza di giudicato di cui il titolo esecutivo è
munito.
Ad avviso del Pretore le norme denunciate contrasterebbero anche
con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto
determinerebbero una limitazione del diritto del proprietario di
disporre del bene locato che non può essere demandata ad un organo
di governo, sia pure coadiuvato da una apposita commissione, senza
che siano individuati criteri ben determinati e tempi massimi,
fissati in modo ragionevole.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, nel merito, per
l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura ha eccepito pregiudizialmente il difetto di rilevanza
della questione nel giudizio di merito. Il Pretore era chiamato a
stabilire se ricorressero le circostanze che danno titolo alla
priorità nell'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile. Questo giudizio non era precluso dall'art. 2, e tanto
meno dai successivi artt. 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 551 del
1988. Il giudice poteva quindi accogliere o rigettare il ricorso del
locatore prescindendo dalla questione di legittimità costituzionale,
perché era stato adito unicamente per accertare se sussisteva una
ipotesi di inadempimento del conduttore.
Nel merito l'Avvocatura esclude che siano violate le disposizioni
costituzionali indicate dal Pretore rimettente. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei
Tirreni, denuncia l'illegittimità costituzionale delle disposizioni
adottate per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità
abitative (decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551) che, nel
disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili
urbani ad uso di abitazione, prevedono che l'assistenza della forza
pubblica avvenga entro un periodo non superiore a 48 mesi con
decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990 secondo criteri stabiliti
dal prefetto, assicurando la priorità all'esecuzione dei titoli
relativi a conduttori che abbiano abbandonato l'immobile o dispongano
di altro alloggio ovvero siano divenuti inadempienti (art. 3). Nel
fissare questi criteri, il prefetto si avvale di un'apposita
commissione provinciale, che esprime il proprio parere tenendo conto
della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste
di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (art. 4 e 5). Il
locatore, con ricorso al pretore competente, può chiedere
l'accertamento della sussistenza di cause di priorità
nell'esecuzione del titolo (art. 2).
Il giudice rimettente, investito dell'accertamento della
sopravvenuta morosità del conduttore, al quale segue la priorità
nell'attribuzione della forza pubblica per l'esecuzione dello
sfratto, ritiene che la disciplina del decreto-legge n. 551 del 1988
sia in contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma,
della Costituzione. Difatti il titolo esecutivo sarebbe in concreto
ineseguibile; il locatore vedrebbe compresso il suo diritto, quale
proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e sarebbe privato
della tutela giurisdizionale; la mancata concessione della forza
pubblica per assistere le operazioni di rilascio determinerebbe
un'ingerenza dell'autorità amministrativa nella sfera giudiziale.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della
questione per difetto di rilevanza nel giudizio nel quale il Pretore
era chiamato a pronunciarsi. Tale giudizio era diretto esclusivamente
ad accertare l'inadempimento del conduttore, che nella previsione
legislativa consentiva, fino ad una certa data, la deroga alla
sospensione generalizzata dell'esecuzione e, successivamente, la
priorità nell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione.
3. - L'eccezione d'inammissibilità è fondata.
Il decreto-legge n. 551 del 1988, nel dettare una disciplina
temporanea (con effetto sino al 31 dicembre 1993) delle modalità e
dei tempi di concessione dell'assistenza della forza pubblica per
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso
di abitazione, prevede un apposito procedimento per l'accertamento
dell'esistenza di una delle cause di priorità nell'esecuzione dei
titoli.
Si tratta di un procedimento che, pur incidentalmente inserito
nella fase attuativa dell'esecuzione del provvedimento di rilascio,
ha una propria autonomia. La domanda è proposta dal locatore con
ricorso; l'oggetto del giudizio consiste esclusivamente
nell'accertamento delle situazioni delineate dal legislatore come
idonee a far decadere il conduttore dalla sospensione dell'esecuzione
o ad attribuire all'esecuzione stessa priorità rispetto alle altre;
l'accertamento, a seguito della eventuale attività istruttoria, è
pronunciato con decreto, ed il provvedimento può essere sindacato
nelle forme proprie dell'opposizione agli atti esecutivi.
La questione di legittimità costituzionale non riguarda questo
specifico e ben delimitato procedimento, diretto esclusivamente a
stabilire se sussista o meno un inadempimento sopravvenuto del
conduttore. Difatti il giudice rimettente, che pure denuncia l'art. 2
del decreto-legge n. 551 del 1988 che prevede e disciplina tale
procedimento, non censura questa fase dell'esecuzione, nella quale si
svolge ed esaurisce il suo giudizio. Coinvolge invece nella denuncia
di illegittimità costituzionale la disciplina delle fasi che
precedono e che seguono il procedimento incidentale, del quale era
investito, per arrivare a censurare la complessiva disciplina
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei
criteri di concessione dell'uso della forza pubblica. Mancando il
rapporto di strumentalità necessaria fra la soluzione della
questione di legittimità e la decisione del giudizio principale, la
questione deve essere dichiarata, secondo la giurisprudenza della
Corte (da ultimo sentenza n. 8 del 1993), inammissibile, attesa
l'irrilevanza dei profili della questione di legittimità
costituzionale riferiti agli artt. 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 551
del 1988, in quanto esterni al procedimento previsto dall'art. 2,
ultimo comma, dello stesso decreto-legge, ed essendo quest'ultima
disposizione denunciata solo come tramite per introdurre le censure
riferite agli artt. 3, 4 e 5 del decreto-legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt.
24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore
di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte