Corte costituzionale

Ordinanza n. 282/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della

legge 25 giugno 1999, n. 205), anche in combinato disposto con

l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo n. 285 del

1992, promosso con ordinanza emessa il 10 agosto 2000 dal giudice di

pace di Imperia nel procedimento civile vertente tra Viale Teresa e

la Polizia municipale di Imperia, iscritta al n. 789 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Imperia, con ordinanza emessa

il 10 agosto 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 16

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato

dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis,

dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui

non consente al giudice di graduare la durata del fermo

amministrativo del veicolo in ragione delle circostanze del caso;

che il rimettente è investito della decisione di un ricorso

presentato dalla proprietaria di un'autovettura avverso la sanzione

accessoria del fermo amministrativo del veicolo, applicata nei suoi

confronti perché colta alla guida della stessa vettura con patente

scaduta di validità;

che il giudice a quo, preliminarmente, osserva che la

questione sollevata è rilevante nel giudizio in corso e che non è

possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della

norma oggetto della censura, dal momento che il caso riguarda il

fermo amministrativo di un veicolo di proprietà dello stesso autore

della violazione;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza della

questione, il rimettente osserva che la legge prevede la sanzione

accessoria del fermo del veicolo in misura fissa, senza lasciare

quindi all'autorità giudiziaria la possibilità di adeguarne la

durata alla specifica gravità del fatto ed al grado di colpevolezza

dell'autore della violazione, ciò che determinerebbe un contrasto

con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della

ragionevolezza;

che secondo il rimettente il "contenuto afflittivo" della

disposizione risiederebbe più nella sanzione accessoria che in

quella principale e che per tale ragione dovrebbe essere consentito

al giudice di graduare la durata del fermo amministrativo avuto

riguardo alle circostanze concrete del caso;

che a detta del giudice a quo nella giurisprudenza della

Corte vi sarebbero "indizi" riguardo all'esistenza di un principio di

necessaria ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni in

relazione alle violazioni commesse, come affermato dalle sentenze

n. 341 del 1999 [rectius: del 1994] e n. 122 del 1993, pur se la

Corte ha ripetutamente dichiarato che in materia il legislatore

avrebbe un'ampia discrezionalità;

che il rimettente, sotto diverso profilo, ritiene che la

norma impugnata violi l'art. 3 della Costituzione anche per

l'incongruità di una sanzione principale pecuniaria fissata in

misura modesta cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria

che consiste "in una pesantissima limitazione della libertà di

circolazione" inflitta anche a chi - come nel caso all'esame del

giudice a quo - usa il veicolo per motivi di lavoro, con la

conseguenza di una sanzione accessoria più afflittiva di quella

principale;

che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale,

con riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,

viene dal giudice a quo rilevato nel combinato disposto

dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 214, comma 1-bis, del codice

della strada per la disparità di trattamento che si creerebbe tra

chi conduce con patente scaduta un veicolo di sua proprietà - al

quale viene sempre comminata anche la sanzione accessoria del fermo

del mezzo - e chi commette la medesima violazione usando un veicolo

appartenente ad un "terzo ignaro", soggetto alla sola sanzione

pecuniaria principale;

che altra violazione del principio di eguaglianza il

rimettente ritiene esistente nel trattamento sanzionatorio previsto

per la guida con patente scaduta, posto a raffronto con quello che il

codice della strada prevede per la guida senza patente (art. 116,

commi 13 e 16) dal momento che la legge, pur stabilendo sanzioni

pecuniarie di ben diversa entità per i due illeciti, prevede al

contrario in entrambi i casi una sanzione accessoria "pressoché

coincidente";

che, ad avviso del giudice a quo, la previsione di due

sanzioni accessorie di entità tanto vicina per due violazioni di

gravità tanto diversa sarebbe quindi un ulteriore indice della

irrazionalità della disposizioneimpugnata;

che il giudice di pace di Imperia - accogliendo un'eccezione

svolta sul punto dall'opponente - ritiene che l'art. 126, comma 7,

del codice strada violi anche l'art. 16 della Costituzione nella

parte in cui "ridimensiona" il diritto della persona di circolare

liberamente, da intendere non solo come "assenza di divieti" ma come

possibilità di accesso ai "mezzi fondamentali per l'esercizio dello

stesso";

che, sempre secondo il rimettente, se lo scopo del fermo

amministrativo del veicolo è quello di evitare che soggetti per i

quali non è stata accertata la permanenza dei requisiti fisici e

psichici per la guida circolino liberamente, tale finalità perde

qualsiasi ragione nel momento in cui il soggetto si munisca medio

tempore di una nuova patente;

che un'ulteriore incongruenza della disciplina viene infine

rilevata dal giudice di pace rimettente nella circostanza che,

ottenuto il rinnovo, al trasgressore viene restituita la patente di

guida, mentre il veicolo resta sottoposto al fermo amministrativo

sino alla scadenza del termine previsto dalla legge senza che sia

possibile ottenerne la restituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile

o infondata;

che l'Avvocatura richiama in particolare l'ordinanza n. 33

del 2001, con la quale questa Corte ha dichiarato manifestamente

infondate alcune delle censure svolte dall'odierno rimettente,

ricordando in particolare che la Corte ha ribadito l'ampia

discrezionalità del legislatore nella materia de qua e che i

parametri invocati per il giudizio di eguaglianza sono del tutto

inconferenti;

che, quanto alla asserita violazione dell'art. 16 Cost.,

l'Avvocatura ritiene che nessun impedimento alla circolazione

personale derivi dal provvedimento di fermo amministrativo del

veicolo.

Considerato che il giudice di pace di Imperia dubita della

legittimità dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato

dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis,

dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, per violazione

degli artt. 3 e 16 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, la disposizione impugnata - nella

parte in cui prevede, per la guida con patente scaduta di validità,

l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del

veicolo per la durata di due mesi - violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, perché la sanzione accessoria è prevista in misura

fissa che non ne consente la graduazione in relazione alla gravità

in concreto dell'illecito e perché la sanzione accessoria sarebbe

irragionevole e sproporzionata rispetto alla sanzione pecuniaria

principale e non può essere estinta neanche nel caso in cui venga

conseguito il rinnovo della patente;

che secondo il giudice a quo la disposizione violerebbe lo

stesso art. 3 della Costituzione - questa volta sotto il profilo del

principio di eguaglianza - perché la sanzione è analoga a quella

prevista per chi conduce un veicolo pur essendo privo di patente,

condotta da ritenersi più grave di quella di chi guida con patente

scaduta ed infine che essa sarebbe in contrasto anche con l'art. 16

Cost., perché al fermo amministrativo del veicolo consegue una

compressione della libertà di circolazione del soggetto;

che ad avviso del giudice di pace rimettente l'art. 126,

comma 7, citato, in combinato disposto con l'art. 214, comma 1, del

codice della strada, violerebbe l'art. 3 Cost., nella parte in cui

prevede sanzioni diverse per comportamenti identici quali quelli di

chi guida con patente scaduta il proprio veicolo o il veicolo di un

terzo ignaro della violazione;

che, come questa Corte ha costantemente affermato (sentenze

n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995, ordinanza n. 190 del 1997 e da

ultimo ordinanza n. 33 del 2001) la individuazione delle condotte

punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o

amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità

legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive

del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni che

ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia

contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza;

che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del

veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta non

è né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la

finalità, comune al sistema sanzionatorio del codice della strada,

di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte

potenzialmente pericolose (ordinanza n. 33 del 2001 citata), mentre

l'ininfluenza sulla durata delle sanzioni accessorie dell'estinzione

della sanzione pecuniaria principale a seguito di intervenuto

pagamento, prevista in via generale dall'art. 202 del codice della

strada, tende anch'essa a raggiungere il predetto scopo;

che nessuna comparazione può essere fatta, ai fini dello

scrutinio di legittimità costituzionale della norma impugnata, fra

le sanzioni previste per la guida di veicolo con patente scaduta di

validità e quelle che l'art. 116 del codice della strada commina per

la guida senza patente, dal momento che si tratta di condotte diverse

per le quali la legge prevede conseguenze diverse sia in ordine alla

sanzione pecuniaria principale che in ordine a quella accessoria del

fermo del veicolo, non potendo assurgere a criterio di giudizio il

fatto che si tratti di misure "pressoché" coincidenti;

che è manifestamente erroneo il riferimento del giudice a

quo all'art. 16 Cost., sotto il profilo della limitazione alla

libertà di movimento che sarebbe arrecata al trasgressore dal fermo

del suo veicolo, dal momento che nessuna limitazione al diritto di

circolazione e soggiorno del cittadino sul territorio nazionale viene

arrecata da una sanzione che si limita a sottrargli la

disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale;

che nessuna violazione del principio di eguaglianza, data

l'evidente disomogeneità delle situazioni poste a raffronto,

discende dalla circostanza che, mentre colui che guida con patente

scaduta di validità un proprio veicolo è sempre soggetto alla

sanzione accessoria, viceversa, ove il veicolo non appartenga al

guidatore, il fermo del mezzo non è disposto nei confronti del

proprietario, quando risulta "evidente che la circolazione è

avvenuta contro la volontà di costui";

che perciò le questioni sollevate dal giudice di pace di

Imperia sono manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come

modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis,

dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16

della Costituzione, dal giudice di pace di Imperia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte