Sentenza n. 283/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 3
luglio 1998 dalla Corte d'appello di Roma - sezione minorenni nel
procedimento civile promosso da Francesco Miceli ed altra, iscritta
al n. 748 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di costituzione di Francesco Miceli ed altra;
Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato Francesco Miceli per Francesco Miceli ed altra.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione avverso il decreto
del tribunale per i minorenni, che aveva rigettato l'istanza dei
ricorrenti, aspiranti alla dichiarazione di idoneità all'adozione di
un minore straniero, perché la differenza di età tra essi ed il
minore che avevano intenzione di adottare era superiore a quaranta
anni, la Corte d'appello di Roma - sezione minorenni, con ordinanza
emessa il 3 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,
3 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),
nella parte in cui non consente l'adozione di un minore in stato di
adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi
legami, quando l'età di questi ultimi superi di più di quaranta
anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età
compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se
dalla mancata adozione derivi per il minore un danno grave e non
altrimenti evitabile.
La Corte d'appello rileva che l'idoneità dei coniugi per
l'adozione internazionale è dichiarata, come prevede l'art. 30 della
legge n. 184 del 1983, solitamente quando non è stato ancora
individuato il minore da adottare. Ciò non esclude che, in
situazioni particolari, la dichiarazione di idoneità, che implica
l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge,
possa essere orientata ad un determinato minore, pur precedendo il
provvedimento dell'autorità straniera la cui efficacia in Italia
sarà poi dichiarata dallo stesso tribunale per i minorenni. Nel caso
sottoposto all'esame del giudice rimettente, il minore straniero che
i coniugi intenderebbero adottare - proveniente da una zona
contaminata dal disastro nucleare di Chernobyl, in precarie
condizioni psichiche, portatore di handicap in stato di abbandono e
ricoverato in un istituto nel paese di origine - era già stato più
volte ospitato, per circa 17 mesi, nella famiglia dei richiedenti
l'adozione, nella quale era affettivamente inserito.
La dichiarazione di idoneità specifica per l'adozione di quel
determinato minore sarebbe necessaria proprio perché il giudice
possa, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n.
148 del 1992 e n. 303 del 1996), valutare in concreto se da quella
mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per
il minore, tale da consentire la deroga all'ordinario limite del
divario di età tra adottanti ed adottando. La valutazione
dell'idoneità in concreto, riferita ad uno specifico minore, sarebbe
anzi necessaria sia per rassicurare l'autorità straniera sulla
possibile efficacia del provvedimento di adozione che essa è
chiamata ad emettere, nonostante il superamento dei limiti posti in
astratto dalla legge italiana, sia per garantire l'ingresso del
minore nel nostro Paese. Sicché la questione di legittimità
costituzionale della norma che disciplina i limiti del divario di
età tra adottanti ed adottando sarebbe rilevante anche nella fase
del procedimento di accertamento preventivo dell'idoneità dei
coniugi, senza che si debba attendere la fase della dichiarazione di
efficacia del provvedimento di adozione emanato dall'autorità
straniera.
Nel merito la Corte d'appello ricorda che è già stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della
legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nelle stesse circostanze
di necessità per il minore, non prevede la deroga al rigido limite
del divario di età tra adottanti e adottato (sentenza n. 303 del
1996). Ma lo stesso giudice rileva che la dichiarazione di
illegittimità costituzionale è stata pronunciata per il superamento
del limite di età da parte di uno solo dei coniugi adottanti: è
stata così introdotta una deroga che, costituendo eccezione ad una
regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente. Solo
una norma o una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale
potrebbe consentire l'adozione anche quando, come nel caso sottoposto
all'esame del giudice rimettente, entrambi i coniugi superano la
differenza di età stabilita dalla regola generale.
La limitazione che l'art. 6 della legge n. 184 del 1983 ancora
esprime sarebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della
Costituzione. Il giudice rimettente ritiene che sia leso il diritto
del minore, compreso tra quelli riconosciuti come inviolabili
dell'uomo, ad una crescita che assicuri l'armonioso sviluppo della
sua personalità. Inoltre non sarebbe osservato l'obbligo di
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e mancherebbe la dovuta protezione della famiglia e
dell'infanzia; mentre, in coerenza con i principi costituzionali,
l'intera disciplina dell'adozione dei minori deve essere ispirata
alla protezione della personalità e dell'interesse di questi ultimi,
ai quali va assicurato un sereno sviluppo, mediante l'inserimento in
una famiglia idonea. Questa finalità potrebbe essere perseguita da
genitori adottivi ancora giovani, seppure la loro età superi di poco
il divario di quaranta anni rispetto all'età del minore, in grado di
trasmettere a chi è in stato di abbandono il proprio patrimonio
culturale ed educativo.
2. - Per sostenere la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale si sono costituiti i coniugi che, nel giudizio
principale, avevano chiesto che fosse dichiarata la loro idoneità
all'adozione internazionale. Essi sottolineano che non è in
discussione la discrezionalità del legislatore nello stabilire
criteri e requisiti per l'idoneità all'adozione, ma che è
denunciata invece la mancata previsione di deroghe che consentano di
tutelare situazioni particolari, nelle quali è evidente la lesione
all'interesse del minore che deriverebbe dalla mancata adozione.
Le parti private ritengono che la rigida regola della differenza di
età massima tra il minore e gli adottanti, stabilita dall'art. 6
della legge n. 184 del 1983, si discosterebbe da quanto prevede la
convenzione europea in materia di adozione di minori (ratificata e
resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357), la quale, pur
prevedendo il divario di età tra adottanti ed adottato, consente
tuttavia che in circostanze eccezionali si possa derogare a tale
limite (art. 7), purché la differenza di età non sia inferiore a
quella che solitamente intercorre tra genitori e figli, sempre che
sia assicurato l'interesse del minore ad un ambiente familiare
stabile ed armonioso (art. 8).
Le parti private ricordano che la giurisprudenza costituzionale,
riconoscendo la preminenza dell'interesse del minore, ha già
consentito deroghe alla regola del divario di età, quando dalla
mancata adozione derivi per quest'ultimo un danno irreversibile,
infinitamente superiore a quello di avere genitori adottivi la cui
carenza consista solo nel non avere l'età prescritta. Situazione,
questa, che si verificherebbe nel caso in esame, avendo il minore
già instaurato profondi legami affettivi ed educativi con la
famiglia degli aspiranti adottanti, i quali superano di poco il
divario di età massimo stabilito dall'art. 6 della legge n. 184 del
1983, mentre per il minore non vi sarebbe alcuna alternativa a quella
adozione.
3. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno depositato
una memoria per ribadire che in materia di adozione rileva solo
l'interesse del minore. Esclusivamente in ragione di tale interesse
la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto che il
limite della differenza di età rispetto ai genitori adottivi,
fissato dalla legge, non può essere tale da non ammettere deroghe in
circostanze eccezionali, purché venga rispettato il criterio del
divario di età che solitamente intercorre tra genitori e figli.
Ammessa la possibilità di deroga quando uno solo dei coniugi
superi il divario di età previsto dalla regola generale (sentenza n.
303 del 1996), la stessa deroga non potrebbe essere esclusa quando
entrambi i coniugi superino tale limite, sempre che qualsiasi diversa
soluzione arrechi al minore un danno irreparabile.
Le parti private sottolineano che la questione di legittimità
costituzionale è rilevante anche nella prima fase del procedimento
di adozione internazionale, potendo l'idoneità essere valutata in
concreto, con riferimento ad un minore già individuato, in
precedenza legittimamente accolto in quel nucleo familiare e che
abbia instaurato con gli aspiranti all'adozione profondi legami.
L'apprezzamento sin da questa fase dell'interesse del minore, che
giustificherebbe la deroga al divario massimo di età, risponderebbe
anzi alla necessità di collaborare con l'autorità straniera,
secondo un principio già considerato dalla giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 10 del 1998) e che ispira la convenzione
de L'Aja per la tutela dei minori e la collaborazione in materia di
adozione internazionale (ratificata e resa esecutiva con legge 31
dicembre 1998, n. 476). Tale valutazione, anticipata rispetto al
provvedimento di adozione, non toccherebbe l'autonomia di giudizio
sia dell'autorità straniera che deve disporre l'adozione, sia del
giudice italiano nella fase successiva della dichiarazione di
efficacia del provvedimento straniero. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la norma
che, nel contesto della disciplina dell'adozione dei minori,
stabilisce il divario massimo di età che può intercorrere tra i
coniugi adottanti e l'adottando.
Investita dell'impugnazione contro la mancata dichiarazione di
idoneità preordinata all'adozione di un minore straniero che, a
seguito dei periodi legittimamente trascorsi presso quel nucleo
familiare, aveva stabilito con i coniugi ricorrenti un particolare
rapporto affettivo ed educativo, ma rispetto al quale entrambi i
coniugi superavano di poco il divario massimo di età stabilito quale
requisito per l'adozione dall'art. 6, secondo comma, della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), la Corte d'appello di Roma - sezione minorenni ritiene che
questa disposizione, da applicare in base all'art. 30 della stessa
legge anche all'adozione internazionale, sia in contrasto con gli
artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non consente
l'adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già
instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l'età di questi
ultimi superi di più di quaranta anni l'età dell'adottando, pur
rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito
intercorre tra genitori e figli e dalla mancata adozione derivi al
minore un danno grave e non altrimenti evitabile.
Ad avviso del giudice rimettente, anche quando entrambi i coniugi
superino l'ordinario divario di età con l'adottando dovrebbero
valere le ragioni che, in analoghe circostanze di necessità per il
minore, hanno portato alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale della disposizione, ora nuovamente denunciata, nella
parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre
l'adozione, anche quando l'età di uno dei coniugi adottanti
superasse il divario di età, rispetto all'adottando, da essa
stabilito (sentenza n. 303 del 1996).
La norma, quale risulta a seguito della precedente dichiarazione di
illegittimità costituzionale, consentirebbe la deroga al limite del
divario di età quando uno solo dei coniugi lo superi. La deroga,
costituendo una eccezione alla regola generale, non potrebbe essere
estesa interpretativamente dal giudice. Ma la mancata previsione
della possibilità di deroga quando il limite del divario di età sia
superato da entrambi gli adottanti contrasterebbe con i principi che
la Costituzione stabilisce per la protezione dei minori (artt. 2, 3
e 31), giacché deve essere garantito a questi ultimi il diritto,
considerato inviolabile, allo sviluppo della loro personalità, e
devono essere rimossi gli ostacoli che si frappongono a tale pieno
sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi, la disciplina
dell'adozione dovrebbe assicurare la protezione della personalità ed
il preminente interesse del minore, consentendo che questi sia
inserito in una famiglia che gli assicuri un sereno sviluppo.
2. - La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata
nel corso della fase del procedimento per l'adozione internazionale
destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, indipendentemente ed
anzi prima che l'autorità straniera emani il provvedimento di
adozione, destinato ad essere, successivamente, dichiarato efficace
in Italia.
La dichiarazione di idoneità, per il suo carattere preliminare e
generico, solitamente non è correlata ad un minore già individuato.
Ciò non esclude che il decreto motivato del tribunale per i
minorenni che dichiara tale idoneità (art. 30 della legge n. 184 del
1983) possa contenere, per la necessaria collaborazione con
l'autorità straniera che ispira ora anche la convenzione per la
tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di
adozione (fatta a L'Aja nel 1993, ratificata e resa esecutiva con
legge 31 dicembre 1998, n. 476), ogni elemento necessario o utile
perché possa essere efficacemente tutelato l'interesse del minore,
da porre in relazione alle caratteristiche della famiglia adottiva,
le quali devono essere apprezzate dall'autorità straniera per
valutare se quella famiglia soddisfa in concreto le necessità del
fanciullo (cfr. sentenza n. 10 del 1998). Nell'interesse di
quest'ultimo, quando uno dei requisiti previsti dalla legge italiana
per l'adozione sussiste solo in relazione alla situazione di uno
specifico minore, il quale abbia un particolare rapporto con i
coniugi che intendono adottarlo, la valutazione e la enunciazione di
tale elemento condizionante l'idoneità rientra naturalmente nel
contesto del provvedimento che la accerta.
Il giudice rimettente ha dunque ritenuto, correttamente, di
apprezzare sin dalla fase del procedimento per l'adozione
internazionale, destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, la
sussistenza di condizioni che consentano di derogare al requisito,
stabilito come regola generale, del divario massimo di età tra
adottanti e adottando; deroga che può essere affermata solo in
rapporto alla situazione di uno specifico minore già individuato.
Anche in questa fase del giudizio può trovare, quindi, applicazione
la norma, oggetto della eccezione di legittimità costituzionale, che
disciplina il limite dell'età per l'adozione, sicché la incidentale
soluzione del dubbio di costituzionalità è rilevante ai fini della
decisione che il giudice rimettente è chiamato ad emettere.
3. - La questione di legittimità costituzionale, prospettata nei
confronti del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge n.
184 del 1983, è da considerare riferita all'art. 6, secondo comma,
della stessa legge: la sola disposizione che stabilisce, come regola
generale per l'adozione di minori sia italiani che stranieri, i
limiti del divario di età che devono sussistere fra adottanti e
adottando. A tale disposizione l'art. 30 della stessa legge
semplicemente rinvia per indicare i requisiti che devono essere
accertati per la dichiarazione di idoneità all'adozione
internazionale.
4. - Nel merito la questione è fondata, nei limiti di seguito
precisati.
La differenza di età tra gli adottanti ed il minore non
costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneità dei
coniugi ad adottare, ma è anzi un elemento essenziale perché possa
essere soddisfatto l'interesse del minore in stato di abbandono ad
essere definitivamente inserito in una famiglia di accoglienza, che
pienamente sostituisca quella naturale, instaurando un legame di
filiazione legale con gli adottanti, i quali assumono i doveri e le
potestà proprie dei genitori (sentenza n. 349 del 1998).
La differenza di età che separa il minore dai genitori adottivi
deve essere contenuta in limiti analoghi a quelli che ordinariamente
intercorrono tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione
europea in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo nel
1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357),
proprio perché tra adottanti e adottato si costituisca un rapporto
non dissimile da quello naturale.
Il legislatore può, nell'esercizio della discrezionalità che gli
è propria, stabilire i limiti del divario di età, sia minimo che
massimo, tra adottanti ed adottando, determinandolo in rispondenza
alle finalità che caratterizzano l'adozione legittimante e tenendo
conto del contesto sociale nel quale questo istituto è destinato ad
operare. Ma tale regola non può essere così assoluta da non
tollerare, sempre che si rimanga nell'ambito di un divario di età
compatibile con la funzione dell'adozione legittimante, alcuna
eccezione: neanche quando la deroga alla regola generale non sia
richiesta in ragione dell'ordinario interesse del minore a trovare
una famiglia di accoglienza, interesse che può essere diversamente
soddisfatto, ma risponda invece alla necessità di salvaguardare il
minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui
deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia
adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza.
In una simile situazione, e nei limiti in cui l'eccezione risponda
ad un rigoroso criterio di necessità, è stata già affermata, in
riferimento ai principi costituzionali che garantiscono la protezione
dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la illegittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 (sentenza n.
303 del 1996). In correlazione con la situazione allora esaminata, la
pronuncia di illegittimità costituzionale è stata contenuta
nell'ipotesi in cui uno solo dei coniugi adottanti superasse di oltre
quaranta anni l'età dell'adottato.
La medesima situazione di necessità per il minore giustifica la
deroga che si renda egualmente indispensabile, per evitare il danno
grave che gli deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica
famiglia adottiva, anche quando la deroga si riferisca ad entrambi i
coniugi adottanti, sempre che il divario di età si mantenga in
quello che solitamente intercorre tra genitori e figli.
Non sarebbe difatti ragionevole non assicurare anche in tale
situazione la medesima tutela per il minore che ne abbia necessità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il
giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente
l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di
oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la
differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra
genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte