Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ADOZIONE - REQUISITI - DIVARIO DI ETA' MASSIMO DI QUARANTA ANNI TRA ADOTTANTI E ADOTTANDO - POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE DISPONGA L'ADOZIONE, VALUTANDO ESCLUSIVAMENTE L'INTERESSE DEL MINORE, ANCHE QUANDO LA DIFFERENZA DI ETA', PUR RIMANENDO COMPRESA IN QUELLA DI SOLITO INTERCORRENTE TRA GENITORI E FIGLI, SUPERI, PER ENTRAMBI I CONIUGI, IL SUDDETTO LIMITE, SE DALLA MANCATA ADOZIONE, STANTE L'INTERESSE DEL MINORE ALL'INSERIMENTO IN QUELLA SPECIFICA FAMIGLIA ADOTTIVA (NEL CASO DI SPECIE, PER I PROFONDI LEGAMI DI FATTO GIA' STABILITISI CON GLI ADOTTANTI) DERIVA UN DANNO GRAVE E NON ALTRIMENTI EVITABILE PER LO STESSO MINORE - OMESSA PREVISIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE CHE GARANTISCONO LA PROTEZIONE DEI MINORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - RIFERIMENTI ALLA 'RATIO DECIDENDI' DELLE SENTENZE NN. 10/1998, 349/1998 E 303/1996.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 31 Cost., l'art. 6, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. - S. nn. 303/1996, 10 e 349/1998. red.: S. Di Palma
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE DI IDONEITA' DEGLI ADOTTANTI - REQUISITI - DIVARIO DI ETA' MASSIMO DI QUARANTA ANNI TRA ADOTTANTI E ADOTTATO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA - ASSERITA NON NECESSITA' PER IL GIUDICE RIMETTENTE DI RITENERE LA SUSSISTENZA DI DETTO REQUISITO, IN FORZA DELLA COSTANTE DIVERSA INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA MANCATA OSSERVANZA DEL DOVERE DI SOLIDARIETA' VERSO I MINORI IN STATO DI ABBANDONO - PRETESO CONTRASTO CON LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE IN MATERIA - RIPROPOSIZIONE, PER RITENUTA PERMANENZA DELLA RILEVANZA, DI QUESTIONE OGGETTO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 362/1996, DI RESTITUZIONE ATTI PER IL RIESAME DELLA RILEVANZA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE CON SENT. N. 303/1996 - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)- i quali stabiliscono che i coniugi, che intendono adottare un minore straniero, debbono richiedere la dichiarazione di idoneita' all'adozione al tribunale per i minorenni (art. 30), che accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge per permettere l'adozione, tra i quali il divario massimo di eta' tra adottanti ed adottando - interpretati nel senso di escludere che il giudice possa, nel rilasciare l'attestato di idoneita' all'adozione internazionale, specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori nati non piu' di quaranta anni prima del piu' anziano dei coniugi dichiarati idonei, in quanto - posto che nel sistema normativo dell'adozione dei minori, pur essendo comuni i principi sia di quella interna che di quella internazionale, e' necessariamente differenziata; che solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e minore da adottare e' tale da consentire l'immediata valutazione, da parte del tribunale per i minorenni, dell'idoneita' di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza adatta al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di affidamento, il provvedimento di adozione; che diversa e' la scansione degli atti per l'adozione di minori stranieri, nel cui complessivo procedimento la valutazione unitaria dell'opportunita' di inserimento del minore nella famiglia di adozione si articola in fasi distinte eppur collegate; che in questa articolata procedura la dichiarazione di idoneita' dei coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un minore gia' individuato, il cui interesse dovra' essere in primo luogo valutato dall'autorita' straniera, che provvede, in ordine all'adozione, tenendo conto delle caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa e' idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo; e che, al fine di una efficace tutela del preminente interesse del minore, le caratteristiche della famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di adozione, devono essere rese note, perche' possano essere tenute presenti dall'autorita' straniera che emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo - le disposizioni impugnate devono essere intrpretate, conformemente alla funzione dell'istituto dell'adozione dei minori e ai principi costituzionali invocati, nel senso che il provvedimento che dichiara l'idoneita' dei coniugi ad adottare deve precisare e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e quelle del minore, comprendenti anche quelle rilevanti per la disciplina relativa al divario di eta' tra adottanti e minore, che l'ordinamento italiano prevede perche', nell'interesse del minore medesimo, possa essere pronunciata l'adozione. red.: S. Di Palma
sentenza 10/1998massima n. 23713 Riguarda ancheart. 30 Legge sull’adozione
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE DI IDONEITA' - REQUISITI - DIVARIO DI ETA' MINIMO DI DICIOTTO ANNI TRA ADOTTANTI E ADOTTANDO - POSSIBILITA' DI DEROGA, PUR RIMANENDO LA DIFFERENZA DI ETA' COMPRESA IN QUELLA DI SOLITO INTERCORRENTE TRA GENITORI E FIGLI, AL FINE DI EVITARE UN DANNO GRAVE E NON ALTRIMENTI EVITABILE AL MINORE - LAMENTATA PRECLUSIONE - PRETESA MANCATA TUTELA DEGLI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI ATTINENTI ALLA FAMIGLIA E AI MINORI - RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 30, commi primo e secondo, e 31 Cost., l'art. 6, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, in quanto - posto che, in continuita' con gli orientamenti gia' espressi per il superamento dell'assoluta rigidita' delle prescrizioni normative relative alla differenza di eta' fra coniugi adottanti ed adottando, questa Corte ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessita' di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di eta' rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - le valutazioni gia' espresse per il divario massimo di eta', tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione, per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dalla disposizione impugnata. - S. nn. 303/1996, 148/1992, 44/1990, 183/1988. red.: S. Di Palma
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - REQUISITI - DIVARIO MASSIMO DI ETA' TRA ADOTTANTE E ADOTTATO - PRECLUSIONE QUANDO L'ETA' DI UNO DEI CONIUGI ADOTTANTI SUPERI DI OLTRE QUARANTA ANNI L'ETA' DELL'ADOTTANDO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORRE IN TALE CASO L'ADOZIONE, VALUTANDO ESCLUSIVAMENTE L'INTERESSE DEL MINORE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 31 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 31 Cost., l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (in tema di disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - poiche', in continuita' con la precedente giurisprudenza costituzionale, relativa al superamento dell'assoluta rigidita' delle prescrizioni normative, quanto alla differenza di eta' tra adottante ed adottando, deve essere riconosciuta la possibilita' che il giudice valuti, con rigoroso accertamento, l'eccezionale necessita' di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, che questi sia inserito nella famiglia di accoglienza che, sola, puo' soddisfare tale suo interesse, anche quando la detta differenza, pur rimanendo nei limiti di quella che puo' solitamente intercorrere tra genitori e figli, si discosti in modo ragionevolmente contenuto dal massimo di quaranta anni, legislativamente previsto. - Cfr., S. nn. 183/1988, 44/1990, 148/1992. In ordine al principio della pari protezione dei minori e quindi della omogeneita' di disciplina sostanziale per la loro adozione, tanto che siano italiani, quanto stranieri, v., pure, S. n. 536/1989. red.: G. Leo
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE DI IDONEITA' DEGLI ADOTTANTI - REQUISITI - DIVARIO DI ETA' MASSIMO DI QUARANTA ANNI TRA ADOTTANTI E ADOTTATO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA - ASSERITA NON NECESSITA' PER IL GIUDICE RIMETTENTE DI RITENERE LA SUSSISTENZA DI DETTO REQUISITO, IN FORZA DELLA COSTANTE DIVERSA INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA MANCATA OSSERVANZA DEL DOVERE DI SOLIDARIETA' VERSO I MINORI IN STATO DI ABBANDONO - PRETESO CONTRASTO CON LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE IN MATERIA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Deve ordinarsi la restituzione al Tribunale per i minorenni di Catania dagli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) per il riesame della rilevanza alla luce della sentenza, dichiarativa di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 l. n. 184 del 1983, n. 303 del 1996. - S. n. 303/1996; O. nn. 50/1996, 510/1995, 386/1995. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 30 Legge sull’adozione
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE INTERNAZIONALE - REQUISITI - PREVISTO ESAME DELL'IDONEITA' PER GLI ADOTTANTI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI ESAME DELL'INTERO AMBIENTE FAMILIARE (NELLA SPECIE: FIGLIO ADOTTATO SIEROPOSITIVO) - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'INFANZIA E DELLA SALUTE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO'- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disciplina complessiva dell'adozione dei minori delineata dalla legge n. 184 del 1993 ha, come essenziale e dominante obiettivo, l'interesse degli stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale essi possano crescere sviluppando la loro personalita' in un sano ed equilibrato contesto di vita affettivo ed educativo. Percio', nel decidere sull'adozione e' previsto - in conformita' anche alle enunciazioni delle convenzioni internazionali dirette a proteggere in modo specifico i minori, le quali ammettono e disciplinano l'adozione esclusivamente nell'interesse superiore del fanciullo - che si tenga conto, oltre che della personalita', della salute e della situazione economica dell'adottante, anche della vita di famiglia e della situazione dell'ambiente familiare, senza che sia in astratto di ostacolo preclusivo, ma neppure in principio indifferente, l'infermita' di componenti della comunita' familiare nella quale il minore adottando sia chiamato a vivere e ad integrarsi, dovendo ogni situazione essere prudentemente valutata dal giudice nell'interesse dell'adottando. Cosi' interpretata la norma censurata risulta quindi adeguata ai principi costituzionali richiamati, in base a contrario assunto dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.31 e 32 cost., dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, stabilendo i requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che la valutazione della loro idoneita' all'adozione si debba riferire alle attitudini e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare). - V. S. n. 89/1993. red.: G. Leo
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - CONDIZIONI - MATRIMONIO TRA GLI ADOTTANTI, DI DURATA NON INFERIORE A TRE ANNI - ESISTENZA DI PRECEDENTE PERIODO DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - FUNGIBILITA' RELATIVAMENTE AL DETTO TRIENNIO POST- MATRIMONIALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA CHE DEVE RICONOSCERSI ALLA FAMIGLIA DI FATTO COME FORMAZIONE SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Posta la conformita' della normativa italiana in materia di adozione di minori, di cui alla l. n. 184 del 1983, ai principi contenuti nella Convenzione internazionale firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (resa esecutiva con l. n. 357 del 1974) e riconosciuti anche dalla giurisprudenza della Corte, circa l'imprescindibilita' del vincolo matrimoniale tra gli adottanti, quale requisito che possa opportunamente garantire la stabilita' familiare, nell' interesse prevalente del minore , deve escludersi che l' aver il legislatore fissato - con l'art. 6, primo comma di detta legge - in tre anni il periodo minimo di durata del vincolo, senza prevedere la fungibilita' di tale requisito con un uguale o diverso periodo di convivenza 'more uxorio' precedente al matrimonio, costituisca violazione dell' art. 2, Cost., per la tutela che deve riconoscersi alla famiglia di fatto come formazione sociale. L'aspirazione dei singoli ad adottare non puo', infatti, ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo e, del resto, anche qualificando la famiglia di fatto come formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla stessa sia riconosciuto il diritto all' adozione, come previsto per la famiglia fondata sul matrimonio ( art. 29, Cost.). (Non fondatezza - in riferimento all' art. 2, Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184). - V., sulle finalita' dell'adozione, riferite alla tutela prevalente dell'interesse del minore, S. nn. 89/1993, 310/1989, 404/1988, 198/1986, 237/1986; in tema di famiglia di fatto, cfr. S. nn. 310/1989, 404/1988, 237/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - CONDIZIONI - MATRIMONIO TRA GLI ADOTTANTI, DI DURATA NON INFERIORE A TRE ANNI - ESISTENZA DI PRECEDENTE PERIODO DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - FUNGIBILITA' RELATIVAMENTE AL DETTO TRIENNIO POST- MATRIMONIALE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE COPPIE SPOSATE DA MENO DI TRE ANNI, MA PRECEDENTEMENTE CONVIVENTI - POSSIBILITA' DI RISOLVERE LA PROBLEMATICA POSTA DAL GIUDICE 'A QUO' SOLO NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non possono avere ingresso nel giudizio di costituzionalita' le doglianze prospettate dal giudice 'a quo' relativamente all' art. 6, primo comma, l. n. 184 del 1983, nella parte in cui si dispone che gli adottanti debbano essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, e motivate dal fatto che la norma, non prevedendo la fungibilita' a detto triennio di un eguale o superiore periodo di convivenza pre-matrimoniale 'more uxorio', discrimini irragionevolmente gli adottanti sposati da meno di tre anni, ma precedentemente conviventi, proprio perche' essi potrebbero addirittura offrire maggiori garanzie, in attuazione della 'ratio' normativa che intende privilegiare potenziali genitori, forti di un rapporto di coppia gia' sperimentato come stabile. Invero, ferma sempre restando la imprescindibilita' del presupposto matrimoniale ai fini dell' adozione e pur la Corte non ignorando il sempre maggior rilievo assunto dalla convivenza nel costume sociale e la funzione che essa potrebbe assumere al fine di comprovare la solidita' del vincolo dei coniugi, nell' interesse del minore, una nuova soluzione normativa, in base alla quale, eventualmente, potrebbe richiedersi agli adottanti una durata inferiore del matrimonio, ma un consistente periodo di convivenza precedente, comporterebbe inevitabilmente la necessita' di definire i criteri oggettivi svolgenti l'analoga funzione del detto triennio post-matrimoniale, i quali, tuttavia, per la complessita' delle scelte da attuare mediante l'interpretazione dei diversi elementi e valori di una societa' in continua evoluzione, possono essere ricercati nelle sole competenze del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento all'art. 3, Cost.). - V. anche la precedente massima A. In tema di convivenza, cfr. S. nn. 404/1988 e 184/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORE STRANIERO - QUESTIONE CONCERNENTE LA NORMA CHE STABILISCE IL DIVARIO DI ETA' MASSIMO TRA ADOTTANTI E ADOTTATO - PROPOSIZIONE NELLA FASE PROCEDIMENTALE DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI IDONEITA' DEGLI ADOTTANTI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA - RIGETTO.
Nel procedimento di adozione di minori stranieri, la questione di legittimita' costituzionale della norma, che fissa in non piu' di quaranta anni la differenza massima di eta' tra adottante e adottato, si pone come rilevante solo nella fase concernente la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di idoneita' degli adottanti: infatti, per quanto attiene al prescritto divario di eta', e' solo in detta fase che e' possibile rapportare ad un determinato minore il divario stesso, la cui verifica nella precedente fase di dichiarazione di idoneita' degli adottanti - data l'assenza del minore medesimo - sarebbe ipotetica ed eventuale. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' della questione prospettata, adducendo il difetto di rilevanza per essere stata la stessa sollevata dopo l'avvenuto accertamento della idoneita' dei coniugi alla adozione, anche relativamente al divario di eta' con l'adottando).
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE - FRATELLI E SORELLE MINORI IN EGUALE STATO DI ADOTTABILITA' - SUPERAMENTO PER UNO DI ESSI DEL DIVARIO MASSIMO DI ETA' CON I CONIUGI ADOTTANTI - MANCATA POSSIBILITA' DI ADOZIONE DI QUEST'ULTIMO DA PARTE DEGLI STESSI CONIUGI ADOTTANTI - LESIONE DEI PRINCIPI DELLA PROTEZIONE DELLA PERSONALITA' DEL MINORE, DEL PARI TRATTAMENTO DI ESSI NELLA MEDESIMA CONDIZIONE E DELLA SALVAGUARDIA DELL'UNITA' FAMILIARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
I valori costituzionali di protezione della personalita' dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la esigenza di un loro pari trattamento quando versino nella medesima condizione, come pure quella di salvaguardare la unita' familiare residuale o futura, impongono che per i fratelli e sorelle minori, parte di un nucleo familiare, i quali versino in eguale stato di adottabilita', sia mantenuta la comunanza di vita e di educazione, quando dalla separazione deriverebbe ad essi un danno grave, suscettibile di rigorosa valutazione da parte del giudice. Pertanto, stante che la legge, nel disciplinare l'adozione plurima impedisce - se non per gravi ragioni - l'affidamento di uno solo dei fratelli, tutti in stato di adottabilita' (art. 22, l. n. 184 del 1983), ma non disciplina in modo specifico i profili attinenti al divario di eta' con gli adottanti, quando per uno dei minori tale divario non rientri in quello previsto in via generale (art. 6, secondo comma, stessa l. n. 184 del 1983), il superamento del divario massimo di eta' con gli adottanti non puo' precludere di per se' (v. massima B) l'adozione del fratello o della sorella del minore adottabile o adottato. E' conseguentemente illegittimo l'art. 6, secondo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o piu' fratelli in stato di adottabilita', quando per uno di essi l'eta' degli adottanti supera di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.