Sentenza n. 284/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 60d.P.R. 335/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), promosso con
ordinanza emessa il 7 aprile 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Crisci Antonio
contro il Ministero dell'interno ed altro, iscritta al n. 841 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con
ordinanza emessa il 7 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile
1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato, che
espleta funzioni di polizia), che esclude la riammissione in servizio
del personale dispensato per infermità.
Premette il giudice a quo che, nel caso al suo esame, il
ricorrente, ispettore della Polizia di Stato già dichiarato inidoneo
permanentemente al servizio di istituto per infermità, aveva
presentato, a seguito dell'intervenuto "decreto di dispensa dal
servizio per fisica inabilità", istanza di riammissione, motivando
con l'avvenuto recupero della piena integrità fisica all'esito di un
intervento chirurgico. Istanza che, però, veniva respinta con il
provvedimento oggetto di impugnazione.
2. - Il rimettente esclude, anzitutto, che la disposizione
sospettata di incostituzionalità possa reputarsi automaticamente
travolta dalla sentenza (n. 3 del 1994) con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 132, primo
comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non
comprendeva, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego
in ordine alle quali era possibile la riammissione in servizio, la
dispensa dal servizio per motivi di salute.
Ciò, in quanto l'art. 60 del d.P.R. n. 335 del 1982, sebbene, nel
primo comma, richiami l'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, reca, nel
secondo comma, una espressa e specifica norma, la quale, nel ribadire
"esplicitamente, ma anche autonomamente" l'impossibilità della
riammissione in servizio del personale dispensato per infermità,
denota l'intenzione del legislatore di differenziare, in
considerazione del carattere di specialità, la disciplina per il
personale della Polizia da quella applicabile in generale per gli
impiegati civili dello Stato.
3. - Tanto precisato, il giudice a quo reputa la disposizione
denunciata in contrasto con l'art. 3 della Costituzione "per le
medesime considerazioni evidenziate nella decisione della Corte
costituzionale n. 3 del 1994", prospettando, in particolare, "la
possibile violazione del principio di uguaglianza" da parte di una
norma che, "in radice, sulla base evidentemente di una presunzione
assoluta di irreversibilità dello stato di infermità", esclude "la
possibilità di riammissione di chi sia stato dispensato dal servizio
per motivi di salute".
Secondo l'ordinanza, "l'irragionevolezza" di un siffatto divieto, a
fronte della concreta possibilità di un recupero pieno ed
incondizionato dell'idoneità al servizio, sussisterebbe anche a
voler considerare "la specialità dell'ordinamento del Corpo di
Polizia di Stato", come pure la circostanza che al relativo personale
"il legislatore possa richiedere il possesso e la conservazione di
requisiti di idoneità psico-fisica più rigorosi rispetto alla
generalità degli impiegati civili dello Stato".
Viene, al tempo stesso, denunciato il contrasto della norma
censurata, da un lato, con l'art. 35, primo comma, della
Costituzione, sotto il profilo della "violazione della tutela del
lavoro", che, per essere effettiva, deve farsi carico di reinserire
nell'attività il soggetto che, già infermo, abbia recuperato
pienamente la capacità lavorativa; dall'altro, con l'art. 97, primo
comma, della Costituzione, per violazione dei principi di
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per
l'infondatezza della sollevata questione.
Quanto all'asserita disparità di trattamento, l'Avvocatura ne
esclude la sussistenza alla luce del carattere di specialità
dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, il quale
richiederebbe, in ragione della particolare posizione funzionale e
della delicatezza dei compiti da svolgere, "il possesso e la
conservazione di requisiti di idoneità psico-fisica più stringenti
rispetto alla generalità degli impiegati civili dello Stato".
E ciò a tacer del fatto che, anche per questi ultimi, non c'è
l'assoluta garanzia di riacquistare il posto di lavoro, non solo
perché l'accoglimento dell'istanza presentata dal pubblico impiegato
è comunque subordinata alla vacanza del posto in pianta organica
(art. 132, ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957), ma, anche e
soprattutto, perché, nell'apprezzamento della sussistenza del
pubblico interesse alla riammissione in servizio, la pubblica
amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale.
Per le stesse ragioni, la difesa erariale ritiene infondata anche
la censura relativa al presunto contrasto con gli artt. 35 e 97 della
Costituzione.
5. - Con memoria illustrativa in data 4 marzo 1999, l'Avvocatura,
oltre a ribadire le argomentazioni svolte nell'atto di intervento,
evidenzia, altresì, che "il personale della Polizia di Stato, in
base ai dd.PP.RR. n. 339 del 1982 e n. 335 del 1982, se inidoneo per
motivi di salute può comunque essere riutilizzato presso altre
Amministrazioni dello Stato". Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del
d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale esclude
che possa essere riammesso in servizio il personale della Polizia di
Stato dispensato per infermità.
Il rimettente, nel reputare la disposizione in contrasto, "per le
medesime considerazioni evidenziate nella decisione" di questa Corte
n. 3 del 1994, con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3
della Costituzione, rileva come, pur a considerare la specialità
dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, sia comunque
irragionevole un divieto che, sul presupposto di una presunzione
assoluta di irreversibilità dello stato di infermità, esclude in
radice la possibilità di riassunzione in servizio. Ritiene, al tempo
stesso, violato l'art. 35, primo comma, della Costituzione, dal
momento che la tutela del lavoro, per essere effettiva, esigerebbe il
reinserimento nell'attività lavorativa del soggetto che sia cessato
dallo stato di malattia e che abbia recuperato piena capacità; come
pure l'art. 97, primo comma, della Costituzione, per mancato
rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione.
2. - La questione è fondata.
L'art. 60 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel richiamare, al
primo comma, la disciplina contenuta nell'art. 132 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, in tema di riammissione in servizio degli
impiegati civili dello Stato, espressamente prevede, al secondo
comma, che "non può essere riammesso il personale dispensato dal
servizio per infermità".
Questa Corte, con la sentenza n. 3 del 1994, portata dallo stesso
rimettente a conforto del suo assunto, ha già dichiarato
incostituzionale il primo comma del predetto art. 132, nella parte in
cui non comprendeva, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di
impiego in ordine alle quali era possibile la riammissione in
servizio, la dispensa per motivi di salute. Con detta pronunzia si è
ritenuto che l'impedimento in radice della possibilità di
riammissione in servizio, sulla base di una presunzione assoluta di
irreversibilità dello stato di infermità, integrasse la violazione
del principio di uguaglianza, a causa del deteriore trattamento cui
andavano incontro i destinatari di una siffatta preclusione rispetto
a coloro che, già cessati dal servizio per le altre causali
contemplate dalla medesima norma, non risultavano privati di tale
possibilità.
Alle stesse conclusioni occorre pervenire anche per la disposizione
qui denunciata, senza che a ciò osti il suo carattere di
specialità, che se porta ad escluderne, come giustamente avverte il
giudice a quo, l'implicito travolgimento ad opera della precedente
decisione, non vale ad impedirne la caducazione, per le medesime
ragioni allora addotte.
La circostanza che la disciplina organizzativa del personale della
Polizia di Stato esiga il rigoroso controllo del possesso e della
conservazione dei necessari requisiti di idoneità psico-fisica, non
solo ai fini dell'assunzione, ma anche della permanenza in servizio
(art. 46 e seguenti della legge 1 aprile 1981, n. 121; d.P.R. 23
dicembre 1983, n. 904; d.P.R. 24 aprile 1983, n. 903), non può far
ignorare che, anche in un siffatto contesto ordinamentale,
l'interessato ben può recuperare nel tempo i predetti requisiti.
Sicché non può certo essere l'esigenza di un particolare rigore
nella scelta del personale a giustificare il divieto assoluto di
riammissione del dipendente, così come previsto dalla disposizione
censurata, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le
attuali condizioni di salute dell'interessato.
3. - A sostegno delle conclusioni di infondatezza della questione,
la difesa erariale rileva, da un lato, che il personale della Polizia
di Stato, giudicato non idoneo per motivi di salute, può essere
riutilizzato presso altre amministrazioni dello Stato, e, dall'altro,
che l'eventuale possibilità di riassunzione non realizza un'assoluta
garanzia del posto di lavoro, essendo la riassunzione stessa pur
sempre subordinata, oltre che alla vacanza del posto, alla
discrezionalità dell'amministrazione.
Quanto al primo argomento, è sufficiente osservare che la
disciplina del passaggio ad altro impiego, segnatamente contenuta nel
d.P.R. n. 339 del 1982, attiene a situazioni non identificabili con
quella qui all'esame e comporta effetti non equivalenti a quelli cui
si mira con la sollecitata pronunzia di incostituzionalità.
Non maggiore peso può attribuirsi, poi, al secondo argomento, il
quale fa leva su principi che non solo non ostano alla caducazione
della disposizione, ma appaiono anzi perfettamente compatibili con un
siffatto esito. Al riguardo è sufficiente ricordare come proprio
questa Corte, con notazioni da ritenere valide anche per il caso qui
in esame, abbia avuto cura di precisare, nella precedente sentenza n.
3 del 1994, che, nel nuovo assetto normativo conseguente alla
caducazione della disposizione censurata, l'accoglimento dell'istanza
del pubblico impiegato resta comunque subordinato non solo al
rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dalla legge, ma anche all'apprezzamento della sussistenza del
pubblico interesse alla riammissione stessa, per il quale la pubblica
amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale. Tuttavia
altro è prevedere, sia pure nei termini ora precisati, la
possibilità di reinserimento nel posto di lavoro, altro è, invece,
porre una preclusione in radice ispirata ad un automatismo che,
fondandosi su un'assoluta presunzione di irreversibilità dello stato
di infermità, appare manifestamente privo di ragionevolezza, tanto
più alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica.
4. - A seguito dell'acclarata contrarietà della disposizione
denunciata all'art. 3 della Costituzione nei termini anzidetti, la
stessa va dichiarata incostituzionale con l'effetto di ricondurre la
fattispecie oggetto del giudizio a quo nella disciplina di cui al
primo comma dell'art. 60 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Restano
assorbiti gli ulteriori profili di censura prospettati dal
rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte