Sentenza n. 285/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare
in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la
Sardegna), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24
maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17
maggio 1957, n. 20, concernente: "Referendum popolare in applicazione
degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna"),
promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 901 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella Camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di
provvedimenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti,
relativi ad una procedura concorsuale per il conferimento
dell'incarico di componente dell'Ufficio regionale per il referendum
previsto dall'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio
1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e
54 dello Statuto speciale per la Sardegna), incarico, classificato
"infungibile per sede", riservato ai magistrati della Corte in
servizio presso la sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna,
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa
il 5 febbraio 1997, pervenuta a questa Corte il 19 dicembre 1997, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione, del medesimo art. 6
della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, come
sostituito dall'art. 2, lettera d della legge regionale 24 maggio
1984, n. 25 (recte: dell'art. 6, primo comma, lettera d della legge
regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'art. 2 della
legge regionale 24 maggio 1984, n. 25).
Il Tribunale remittente, giudicati manifestamente infondati alcuni
profili di illegittimità costituzionale della norma, sollevati dal
ricorrente, ritiene invece non manifestamente infondata la questione,
per contrasto con gli articoli 108, 116 e 3 della Costituzione, sotto
il profilo dell'incompetenza della Regione in ordine alle materie
attinenti allo status dei magistrati contabili.
Esso premette che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti,
nel deliberare i criteri per l'attribuzione degli incarichi ai
magistrati su designazione della stessa Corte, aveva introdotto la
distinzione fra incarichi fungibili e incarichi infungibili, ma
avendo riguardo, per questi ultimi, solo a particolari requisiti o a
specifiche professionalità, senza riferimento alla sede di servizio,
e aveva successivamente, in via provvisoria, classificato come
infungibili "per sede" gli incarichi per la partecipazione ad organi
collegiali e di controllo di enti pubblici regionali della Sicilia e
della Sardegna. In applicazione di tali criteri era stata avviata la
procedura per cui è giudizio, prima che lo stesso organo, con
successiva deliberazione, provvedendo all'adeguamento dei criteri
alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 388 del 1995, abolisse la
categoria degli incarichi "infungibili per sede".
Così motivata la rilevanza della questione, il remittente premette
ancora, in via interpretativa, che la norma regionale impugnata non
può ritenersi implicitamente abrogata dal combinato disposto
dell'art. 10 della legge n. 117 del 1988 e dell'art. 13, secondo
comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982, relativo alle
competenze del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, poiché
tali disposizioni hanno avuto bensì l'effetto di abrogare
implicitamente la disposizione regionale nella parte in cui prevedeva
che fosse il Presidente della sezione regionale a designare il
magistrato per l'incarico; ma non l'effetto di far venir meno i
limiti stabiliti, quanto alla attribuzione degli incarichi medesimi,
dalle leggi che li prevedono, e che rappresentano il presupposto
dell'esercizio del potere di conferimento degli stessi.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ricorda
che con l'art. 2, comma 1, lettera p della legge 23 ottobre 1992, n.
241 (recte: 421), il Governo fu delegato a prevedere che gli
incarichi a dipendenti della pubblica amministrazione possano essere
conferiti "in casi rigorosamente predeterminati"; che, in attuazione
della delega, l'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dopo avere
sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai
dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che
non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre
fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, rinvia,
per quanto riguarda specificamente la determinazione degli incarichi
consentiti e di quelli vietati ai magistrati, anche contabili, ad
appositi regolamenti; che il d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in
attuazione di tale previsione legislativa, ha affermato il principio
per cui i magistrati della Corte dei conti non possono svolgere
incarichi se non nei casi espressamente previsti dalle leggi dello
Stato o dal regolamento medesimo (art. 2, comma 1), ha elencato tra
gli incarichi consentiti quelli "previsti da legge dello Stato con
specifico riferimento a magistrati della Corte dei conti in genere",
facendo comunque salve le disposizioni dell'art. 2, comma 2, che
rendono espliciti ed integrano i criteri generali dettati dalla legge
(art. 3, comma 3, lettera h), e ha stabilito che i criteri fissati
dal Consiglio di presidenza ai fini del conferimento degli incarichi
o della relativa autorizzazione devono assicurare un'equa
ripartizione degli incarichi "fra tutti i magistrati", il che
escluderebbe discriminazioni o limitazioni di carattere oggettivo e
generalizzato riferibili alla sede.
Secondo il remittente, le fonti primarie e "secondarie delegate",
alle quali il legislatore ha riservato la determinazione delle
ipotesi di divieto degli incarichi ai magistrati contabili, non
contemplerebbero dunque fra i divieti quelli che, come nella specie,
si risolvono in una alterazione dello status dei magistrati stessi,
introducendo come diretta conseguenza una ingiustificata disparità
di trattamento. Ne conseguirebbe che la norma impugnata sarebbe
sospetta di incostituzionalità "nella parte in cui riserva solo ai
magistrati della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti
la possibilità di essere designati a far parte dell'Ufficio
regionale del referendum, anziché estendere tale possibilità a
tutti i magistrati senza vincoli di sede".
2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente della Giunta regionale. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata riguarda l'art. 6 della legge regionale
della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in
applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la
Sardegna), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24
maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17
maggio 1957, n. 20, concernente: "Referendum popolare in applicazione
degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna"),
nella parte in cui prevede (primo comma, lettera d) la nomina, fra i
componenti dell'Ufficio regionale del referendum, chiamato a
verificare la legittimità delle richieste di referendum regionale,
di "un magistrato della Sezione giurisdizionale sarda della Corte dei
conti".
Secondo il Tribunale remittente, tale disposizione contrasterebbe
con gli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione in quanto,
prevedendo l'attribuzione di detto incarico ad un magistrato della
Corte dei conti appartenente alla Sezione giurisdizionale per la
Sardegna, e dunque vietando la sua attribuzione agli altri magistrati
della stessa Corte dei conti, si risolverebbe in una "alterazione
dello status" dei magistrati contabili - così incidendo su materia
sottratta alla competenza della Regione - e introdurrebbe una
ingiustificata disparità di trattamento fra i medesimi magistrati.
L'illegittimità costituzionale riguarderebbe dunque la parte della
disposizione in cui si "riserva solo ai magistrati della Sezione
giurisdizionale sarda della Corte dei conti la possibilità di essere
designati a far parte dell'Ufficio regionale del referendum, anziché
estendere tale possibilità a tutti i magistrati senza vincoli di
sede".
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, nella sentenza n.
224 del 1999, che, pur essendo la materia degli incarichi
attribuibili ai magistrati compresa nella disciplina dello status dei
magistrati medesimi, riservata alla legge dello Stato dall'art. 108,
primo comma, della Costituzione, non incide, invece, sullo status dei
magistrati, e non eccede dunque dalla competenza regionale, una
disposizione di legge regionale che, nel disciplinare
l'organizzazione di apparati e di attività della Regione stessa, o
da essa dipendenti, preveda l'utilizzo di magistrati per incarichi
estranei ai loro compiti di istituto, conferiti o autorizzati nei
limiti, sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla
normativa di status.
Questo è appunto il caso della legge regionale in esame, che non
interferisce sulla composizione o sui compiti degli uffici giudiziari
(e perciò non incorre nel medesimo vizio che condusse a suo tempo
alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del testo
originario dello stesso art. 6 della legge regionale n. 20 del 1957,
che conferiva le funzioni di "ufficio per il referendum popolare" ad
una sezione della Corte d'appello della Sardegna: sentenza n. 43 del
1982), ma si limita, nell'organizzare l'Ufficio regionale del
referendum, a prevedere che di esso sia chiamato a far parte, fra gli
altri, con attribuzione dunque di un incarico estraneo ai suoi
compiti di istituto, un magistrato della sezione giurisdizionale
sarda della Corte dei conti.
3. - Il remittente non mette in discussione la possibilità che
siffatto incarico sia attribuito ad un magistrato contabile, ma si
limita a censurare la previsione che egli sia scelto fra quelli
appartenenti alla sezione giurisdizionale per la Sardegna, anziché
fra tutti i magistrati della stessa Corte dei conti.
Anche sotto questo profilo, questa Corte, nella citata sentenza n.
224 del 1999, ha chiarito che, di per sé, una siffatta limitazione
territoriale non incide sullo status dei magistrati (e dunque non
eccede la competenza regionale), né dà luogo ad una ingiustificata
disparità di trattamento fra magistrati della stessa istituzione, ma
esprime solo un criterio di scelta della persona da incaricare in
base alle esigenze proprie della Regione, che può rispondere a
legittime ragioni, ad esempio, di agilità organizzativa e di
contenimento della spesa, prevedendosi l'attribuzione dell'incarico
ad un magistrato che già operi, nei suoi compiti di istituto, nello
stesso ambito territoriale ove dovrà essere svolto l'incarico
medesimo.
In quel giudizio, tuttavia, la limitazione territoriale, per le
caratteristiche degli incarichi allora in esame (di presidente o
componente di organi di revisione di enti regionali) e per il
contesto normativo in cui si collocava, è stata ritenuta in
contrasto con le esigenze di salvaguardia dell'indipendenza e
dell'imparzialità dei magistrati contabili in servizio nella
Regione, per il rischio di un intreccio fra detti incarichi e le
funzioni istituzionali svolte dalla sezione regionale della Corte dei
conti; e per questo motivo essa è stata ritenuta costituzionalmente
illegittima.
Diversa è la fattispecie oggetto del presente giudizio. L'Ufficio
regionale del referendum, previsto dalla legge regionale della
Sardegna, ha dei compiti ben delimitati, destinati ad essere svolti
non continuativamente, ma solo in occasione della presentazione di
richieste di referendum regionali, e consistenti nella verifica della
legittimità delle richieste stesse (artt. 5, terzo comma, 6, settimo
e ottavo comma, e 7 della legge regionale n. 20 del 1957, come
modificati dagli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 25 del
1984). La sua composizione è mista, e vede la presenza di magistrati
delle diverse magistrature (tutti scelti fra coloro che prestano
servizio nel territorio regionale) e di funzionari della Regione
(art. 6, primo e secondo comma, della stessa legge). L'unico compenso
previsto per i componenti è un gettone di presenza per le sedute
(art. 6, quinto comma). Non è prospettabile dunque alcun pericolo
per l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati chiamati a
svolgere siffatto incarico: fermo restando, in via generale, il
compito del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, chiamato a
conferire o ad autorizzare gli incarichi, di vegliare perché
l'espletamento degli stessi, "tenuto anche conto delle circostanze
ambientali", non sia "suscettibile di determinare una situazione
pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato",
o per il prestigio e l'immagine della magistratura contabile (art. 2,
comma 2, del d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, contenente "Regolamento
recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti,
ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29").
D'altra parte, siffatto incarico non appare riconducibile ad alcuno
dei casi di divieto previsti dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 388
del 1995: mentre fra i casi di incarichi espressamente consentiti ai
magistrati della Corte dei conti, anche su indicazione nominativa
dell'amministrazione richiedente, figurano, fra gli altri, quelli
"presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso
soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta
amministrazione e di garanzia" (art. 3, comma 3, lettera b e comma 4,
del d.P.R. n. 388 del 1995).
La disposizione denunciata si sottrae dunque alle censure mosse dal
giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, lettera d della legge regionale della
Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione
degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna), come
sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n.
20, concernente: "Referendum popolare in applicazione degli articoli
32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna"), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte