Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991

dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Benvenuti

Flavio Gino, ed altra, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 21

ottobre 1991 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile nella

parte in cui non prevede quale motivo di reiezione della istanza di

convalida di sfratto per morosità, in caso di mancata comparizione

dell'intimato, anche la opposizione dispiegata dal terzo intervenuto

nel procedimento sommario ai sensi dell'art. 105, primo comma, del

codice di procedura civile;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, in

quanto manca nell'ordinanza di rimessione la motivazione in ordine

alla reale posizione sostanziale fatta valere dal terzo interveniente

nel procedimento per convalida di sfratto ed è proposta una

questione a rilevanza meramente eventuale;

Considerato che il terzo interveniente nel procedimento per

convalida di sfratto può essere legittimato a proporre opposizione

con gli stessi effetti della comparizione e della opposizione

dell'intimato solo se titolare di uno dei rapporti tipici previsti

dall'art. 657 del codice di procedura civile;

che il Pretore rimettente non ha accertato la posizione

sostanziale dell'interveniente e non ha motivato in ordine ad essa

sotto il profilo sopra indicato;

che ne deriva la manifesta inammissibilità della questione

proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura

civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Rimini con ordinanza emessa

il 21 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte