Sentenza n. 286/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 29 ottobre 1992 dalla Corte di assise di appello di Cagliari nel
procedimento di esecuzione promosso da Isa Giuliano, iscritta al n.
33 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 24 maggio 1990, la Corte di assise di
appello di Cagliari, in esito al procedimento di esecuzione promosso
da Isa Giuliano, già condannato dalla detta Corte alle pene di anni
5, mesi 6 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, rigettava la
richiesta volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 del codice di
procedura penale, il riconoscimento della continuazione rispetto ad
ulteriori fatti per cui l'Isa ebbe a subire altre undici condanne,
dieci delle quali comprese nel provvedimento di cumulo emesso dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano il 25
maggio 1987, e l'ultima pronunciata dalla Corte di assise di appello
di Cagliari il 14 febbraio 1989.
Il ricorso proposto avverso la detta ordinanza veniva rigettato
dalla Corte di cassazione con sentenza del 5 febbraio 1991.
In pendenza di tale ricorso, l'Isa proponeva una nuova richiesta
di applicazione della continuazione, limitandola ai reati di cui al
provvedimento di cumulo del Procuratore Generale di Milano, "tacendo
non solo che nel frattempo era divenuta esecutiva una nuova condanna
di altro giudice" (quella 14 febbraio 1989 della Corte di assise di
appello di Cagliari), ma anche che analoga richiesta era già stata
respinta dalla Corte cagliaritana.
Con ordinanza del 23 novembre 1990, la Corte di assise di appello
di Milano accoglieva la nuova richiesta, determinando la pena
complessiva per il reato continuato in anni nove di reclusione.
L'interessato domandava, quindi, al Procuratore Generale di
Cagliari un nuovo provvedimento di unificazione della pena affinché
la carcerazione sofferta in eccedenza fosse detratta dalla pena
irrogata dalla Corte di assise di appello di Cagliari.
Quest'ultima Corte, investita quale giudice dell'esecuzione,
dichiarava non applicabile l'ordinanza della Corte milanese.
La Corte di cassazione, nuovamente adi'ta dall'Isa, con sentenza
26 marzo 1992, annullava l'ordinanza impugnata in quanto "la
manifesta e oggettiva illegalità del provvedimento è coperta dal
formale passaggio in giudicato di esso".
All'udienza, fissata per la trattazione del procedimento di
esecuzione in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, il
Procuratore Generale eccepiva l'illegittimità, in riferimento agli
artt. 3, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 669,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che, nel caso di contrasto fra giudicati, debba essere
eseguito quello derivante dalla decisione del "giudice naturale,
anche se meno favorevole al reo".
Con ordinanza del 29 ottobre 1992 la Corte di assise di appello di
Cagliari accoglieva la proposta eccezione e, sospeso il giudizio in
corso, rimetteva gli atti a questa Corte.
2. - In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, avendo
la Corte di cassazione rinviato la procedura esecutiva per nuovo
esame, ha già stabilito che nel caso di specie dovrebbe ricevere
applicazione la norma denunciata.
3. - In punto di non manifesta infondatezza, con riferimento al
dedotto contrasto con l'art. 25 della Costituzione il giudice
rimettente osserva che la ratio del parametro invocato è da
individuare nell'esigenza, più volte ribadita dalla Corte
costituzionale, di garantire la certezza del giudice che dovrà
giudicare un dato processo, senza che ciò possa dipendere da
valutazioni non suscettibili di sindacato (v. sentenze n. 122/1963 e
n. 130/1963); un principio applicabile anche al processo esecutivo,
trattandosi di una fase assistita dalle garanzie giurisdizionali, con
enucleazione di precisi principi concernenti la precostituzione del
giudice. La formazione del giudicato non impedisce, infatti,
l'emersione del precetto dell'art. 25, primo comma, della
Costituzione, profilandosi una situazione di contrasto attuale tra
pronunce entrambe definitive. Il fatto che la legge preveda - per il
mancato funzionamento del rimedio previsto dall'art. 649 - che debba
essere eseguito il provvedimento più favorevole al condannato, previa revoca di quello meno favorevole, ha sacrificato il detto
principio ad una regola non costituzionalizzata come quella del favor
rei; per di più, anche quando uno dei due giudicati provenga da
giudice non competente. Così da pervenire ad una soluzione aberrante
consentendosi al condannato "di trarre vantaggio da un espediente
contra legem, quale quello di adire, dopo una pronuncia sfavorevole
del giudice competente, altri giudici, prospettando a questi una
situazione diversa dalla realtà ed idonea astrattamente ad
incardinare la loro competenza".
Donde il contrasto anche con i princi'pi di ragionevolezza, insito
nell'art. 3 della Costituzione, e della soggezione del giudice
soltanto alla legge di cui all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione stessa, imponendosi al giudice di conformare il suo
convincimento alla pronuncia di un giudice incompetente pur in
presenza di altra pronuncia proveniente da altro giudice legalmente
investito della questione.
4. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7, prima serie speciale, del
10 febbraio 1993.
5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo "dichiararsi la questione inammissibile o
infondata".
Non pertinente sarebbe il richiamo ai principi di ragionevolezza e
della sottoposizione del giudice alla legge: il criterio dettato del
legislatore - anche se ipoteticamente discutibile sul piano del
merito - non è privo di razionalità, per l'applicazione del
principio del favor rei alla base di esso, mentre il giudice,
nell'applicare la norma denunciata, resta comunque sottoposto alla
legge.
Altrettanto fuori di luogo sarebbe evocare il principio del
giudice naturale, risultando individuato - come tale - il giudice
dell'esecuzione in base a criteri obiettivi e predeterminati. Che poi
si debba dare esecuzione a una pronuncia di un giudice diverso da
quello che sarebbe stato competente in sede di cognizione è
circostanza del tutto irrilevante, occorrendo, nella fase esecutiva,
soltanto individuare un criterio idoneo ad eliminare il contrasto fra
due decisioni dotate di pari efficacia ed ugualmente incensurabili. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3, 25,
primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, della
legittimità dell'art. 669, primo comma, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui, stabilendo che "se più sentenze di
condanna sono state pronunciate contro la stessa persona per il
medesimo fatto, il giudice ordina la esecuzione della sentenza con
cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre", non
prevede che se tra i provvedimenti in contrasto uno sia stato
accertato essere stato emesso da giudice diverso da quello naturale,
esso non debba essere eseguito anche se più favorevole".
Il rimettente era stato chiamato ad ottemperare al decisum della
Corte di cassazione che aveva annullato l'ordinanza pronunciata
all'esito della procedura esecutiva dalla stessa Corte di assise di
appello di Cagliari, richiesta dall'interessato di dare esecuzione
all'ordinanza della Corte di assise di appello di Milano con la quale
era stata applicata la continuazione relativamente ai reati
risultanti da sette sentenze di condanna. Ma, poiché tale ordinanza
era stata adottata "da Giudice sfornito di ogni potere decisorio", in
quanto, tra l'altro, la stessa richiesta era stata già delibata
negativamente, con decisione irrevocabile, dalla Corte di assise di
appello di Cagliari, la quale, ai sensi dell'art. 671 del codice di
procedura penale, era da ritenere - in quanto giudice che aveva, a
sua volta, pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima -
l'unico giudice competente a decidere sulla richiesta stessa, aveva
dichiarato "improduttiva di effetti" la pronuncia della Corte
milanese. Ormai vincolato dalla sentenza della Corte di cassazione,
il rimettente ha sollevato la predetta questione così da impedire -
di qui la rilevanza della questione stessa - l'esecuzione di un
provvedimento pronunciato da giudice "diverso da quello naturale".
2. - La questione è inammissibile.
Le censure prospettate si ricollegano alle statuizioni della Corte
di cassazione che, nell'annullare con rinvio l'ordinanza reiettiva
della richiesta di unificazione della pena, ha ritenuto nella specie
susssistente una pluralità di provvedimenti formalmente irrevocabili
sul medesimo oggetto e resi nei confronti della stessa persona
pronunciati dal giudice dell'esecuzione; quindi, di un "caso analogo"
a quello corrispondente al contrasto di giudicati, risolubile
attraverso l'applicazione dell'art. 669, primo comma, del codice di
procedura penale. Con la conseguenza che, di fronte a due
contrapposte decisioni emesse in executivis - pur con coincidenza
solo parziale dei rispettivi contenuti - dovrebbe incondizionatamente
operare il principio della "esecuzione della sentenza con cui si
pronuncia la condanna meno grave", secondo quanto dispone la norma di
cui ora viene contestata la legittimità.
Ma è già il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione,
e che condiziona il succedersi delle doglianze, con inevitabili
riverberi sulla stessa pertinenza dei parametri invocati, a rivelarsi
non sufficientemente valutato. Esso postula, infatti, una assoluta
identificazione, quanto all'operatività del principio ne bis in
idem, pure nell'area del procedimento esecutivo, fra pronunce positive (di accoglimento) e pronunce negative (di rigetto). Tale
identificazione è da ritenere però non del tutto correttamente
prospettata perché il secondo tipo di pronuncia è comunque resa
sempre rebus sic stantibus, finché non vengano prospettati o
elementi nuovi o elementi di cui comunque non abbia tenuto conto la
statuizione di rigetto, mentre solo la prima risulta in grado di
divenire irrevocabile nei confronti del condannato. Un regime che è
ora esplicitato dall'art. 666, secondo comma, del codice di procedura
penale, che, relativamente "all'interessato", prescrive talune
rigorose preclusioni all'ammissibilità della richiesta in
executivis, ma che già preesisteva nel regime del codice abrogato
(cfr. art. 579 del codice di procedura penale del 1930). Con
riguardo, poi, all'applicazione della continuazione nel procedimento
esecutivo - a cui la Corte deve limitare il suo esame per ragioni
connesse alla rilevanza - e che costituisce un novum del codice di
procedura penale del 1988, il detto principio opera per definizione.
Infatti pur restando il giudice - nella specifica materia - vincolato
alle statuizioni della sentenza pronunciata in sede di cognizione
nell'ipotesi in cui questa abbia escluso la sussistenza delle
condizioni indicate nell'art. 81, secondo comma, del codice penale
(ed in particolare l'identità del disegno criminoso), rappresentando
il reato continuato diretta conseguenza del favor rei, solo la
statuizione positiva non è assoggettata all'applicazione della
regola della decisione resa rebus sic stantibus. Con la conseguenza
che, in tanto può profilarsi, nel coesistere di due pronunce, una
situazione corrispondente a quella prospettata dal giudice a quo, in
quanto ci si trovi di fronte a statuizioni di accoglimento della
richiesta avanzata a norma dell'art. 671 del codice di procedura
penale.
3. - Da tutto ciò consegue che manca la stessa condizione per
ravvisare la dedotta compromissione dei parametri costituzionali
invocati, tra l'altro, con riferimento a quello su cui risultano
incentrate le più articolate argomentazioni, scaturente da una non
convincente giustapposizione, nel quadro dell'art. 25, primo comma,
della Costituzione, tra la nozione di giudice naturale e la nozione
di giudice competente.
Al contrario, proprio il presupposto da cui muove l'ordinanza di
rimessione conduce ad escludere che con essa sia stata effettivamente
proposta una questione di legittimità costituzionale.
Le cadenze dei vari provvedimenti di cumulo comprovano, infatti,
come delle regole disciplinanti la competenza in sede esecutiva sia
stato fatto un cattivo uso da parte del giudice che ha pronunciato
l'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato e
la cui statuizione ha provocato l'annullamento del provvedimento
reiettivo della richiesta di unificazione della pena.
L'omesso accertamento da parte di tale giudice della competenza a
decidere sulla richiesta di applicazione dell'art. 671 del codice di
procedura penale, derivante dall'essersi attestato sulle
prospettazioni del richiedente, prescindendo dalla precedente
pronuncia di rigetto - oltre tutto di contenuto più ampio - e senza
verificare, anche attraverso l'esame di un aggiornato certificato
penale, quale condanna fosse per ultima divenuta irrevocabile, ha
determinato l'adozione di un provvedimento fondato su erronei
presupposti di fatto ma pur tuttavia in grado di divenire
irrevocabile nonostante la coesistenza di una statuizione di segno
contrario. In tal modo si è realizzata una di quelle situazioni
patologiche estranee al sistema e, dunque, insuscettibili di
apprezzamento in questa sede.
4. - Pure a prescindere dai sopra esposti rilievi, che attengono
all'interpretazione della norma denunciata, il petitum divisato dal
rimettente non potrebbe comunque trovare ingresso davanti a questa
Corte. Esso non coinvolge, infatti, esclusivamente la norma
denunciata, comportando, invece, un intervento manipolativo in grado
di precludere l'avverarsi degli inconvenienti lamentati, sub specie
di questione di legittimità costituzionale, relativamente al
processo a quo. Non si può omettere di considerare che la
manipolazione richiesta implicherebbe non tanto la soppressione della
regola che prescrive, in caso di plurime sentenze di condanna per il
medesimo fatto, l'esecuzione della sentenza più favorevole (una
regola riferibile - nei limiti sopra indicati - anche ai
provvedimenti emessi da più giudici dell'esecuzione), ma la
creazione di un diverso principio che circoscriva l'operatività
incondizionata del precetto del favor rei ove tale principio sia
stato erroneamente applicato per avere l'interessato adito un giudice
diverso da quello competente, da identificarsi con il giudice che ha
pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Un
petitum, dunque, implicante scelte, intrinsecamente connesse con la
problematica della coesistenza di pronunce riguardanti il medesimo
fatto e adottate nei confronti della stessa persona, scelte nessuna
delle quali risulta costituzionalmente obbligata; da qui, in ogni
caso, la preclusione di qualsiasi intervento di questa Corte
trattandosi di materia riservata al legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 669, primo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101,
secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello
di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte