Sentenza n. 286/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, primo
comma, del codice penale, e 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa
l'8 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria
sul ricorso proposto da Trapasso Gabriele contro l'ENPAS, iscritta al
n. 588 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio amministrativo per l'annullamento
della delibera commissariale del 5 marzo 1992 con la quale un
dipendente dell'ENPAS era stato destituito dall'impiego, il Tribunale
amministrativo regionale della Calabria ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice
penale; e, "per quanto occorra" (ove la norma si ritenga vigente),
dell'art. 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato).
Premette in fatto il giudice a quo che il ricorrente - operatore di
esercizio in attività presso l'ufficio di Arezzo - veniva sospeso
dal servizio, con decorrenza 4 ottobre 1986, a seguito dell'adozione
nei suoi confronti di una misura restrittiva della libertà
personale. Il processo, per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della
legge n. 685 del 1975, si concludeva con la condanna dell'imputato a
cinque anni e sei mesi di reclusione e di 11.000.000 di lire di
multa, nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Ridotta la pena detentiva, per successivi condoni e benefici, il 22
aprile 1992 il condannato veniva affidato al servizio sociale.
Il provvedimento dell'ENPAS, impugnato dal ricorrente, ha disposto
la destituzione dall'impiego in applicazione dell'art. 108, lettera
b), del regolamento organico del personale. Ma la norma regolamentare
applicata dall'ente non sarebbe più in vigore, secondo il
ricorrente, in quanto ricompresa nella previsione abrogativa
dell'art. 9, comma 1, ultima parte, della legge 7 febbraio 1990, n.
19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della
pena e destituzione dei pubblici dipendenti).
Il Collegio rimettente osserva che l'art. 108, lettera b), del
regolamento organico dell'ENPAS statuisce la destituzione di diritto
del dipendente a seguito di condanna, passata in giudicato, che
importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (ovvero
l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà
vigilata). La norma costituirebbe una integrale replica del testo
dell'art. 85, lettera b) del d.P.R. n. 3 del 1957, attuando un vero
e proprio rinvio materiale alla disposizione di legge, sì che la
vigenza della previsione regolamentare dipenderebbe da quella della
disposizione legislativa testé indicata.
Il giudice a quo ricorda che alla sentenza n. 971 del 1988 di
questa Corte, dichiarativa dell'illegittimità della lettera a) del
citato art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957, ha fatto seguito la
menzionata legge n. 19 del 1990, che ha abrogato, all'art. 9, ogni
disposizione attinente alla destituzione di diritto dei pubblici
impiegati (comma 1), imponendo alle amministrazioni l'onere del
preventivo procedimento disciplinare (comma 2). Tuttavia è dubbio,
secondo il Collegio rimettente, se la destituzione di diritto sia
stata abrogata nei contesti legislativi antecedenti, anche con
riferimento alla commissione di delitti accertati nei confronti del
dipendente con pronunce passate in giudicato; ovvero se essa è
pienamente in vigore specie per le ipotesi normative, come quella
dell'art. 85, lettera b), del d.P.R. n. 3 del 1957, non esaminata
dalla giurisprudenza costituzionale.
La prima interpretazione troverebbe riscontro nell'intento del
legislatore di recepire le considerazioni esposte nella pronuncia n.
971 del 1988, e nelle successive nn. 40 e 158 del 1990, 16 del 1991 e
197 del 1993. In esse la Corte avrebbe posto in evidenza sia la
necessità di garantire la proporzionalità fra il fatto concreto e
la sanzione da applicare, sia l'esigenza di ricondurre ogni
valutazione nel merito alla sua sede naturale: il procedimento
disciplinare. La diversa ipotesi della sanzione destitutoria
correlata alla condanna penale esulerebbe peraltro, con riguardo alla
interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'assunto delle citate
sentenze. In tal caso il rapporto di impiego cesserebbe per effetto
di una decisione giudiziale che renderebbe superflua ogni valutazione
in sede amministrativa; sotto questo profilo sarebbe esclusa la
riconducibilità della lettera b), del citato art. 85 del d.P.R. n. 3
del 1957, dall'effetto abrogativo operato dall'art. 9, comma 1, della
legge n. 19 del 1990. Sennonché siffatta abrogazione - conclude su
questo punto il giudice a quo - potrebbe riferirsi anche al caso
della condanna alla interdizione dai pubblici uffici, in modo da
stabilire un generale principio di obbligatorietà del procedimento
disciplinare.
I dubbi di legittimità costituzionale della normativa concernente
la risoluzione automatica del rapporto di impiego in conseguenza di
fattispecie penalmente rilevanti non si supererebbero adottando tanto
l'una quanto l'altra soluzione ermeneutica. Di qui, la lesione del
principio di ragionevolezza, con riferimento ai casi di destituzione
senza procedimento disciplinare, essendo impedito sia al giudice che
all'amministrazione ogni giudizio di proporzionalità tra il fatto e
la sanzione. Né le perplessità si dissolverebbero riconoscendo - in
base a una interpretazione letterale dell'art. 9 - l'obbligatorietà
del procedimento disciplinare pure a seguito della condanna
definitiva alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; e ciò
perché il procedimento in sede amministrativa non potrebbe avere
conclusione diversa dalla destituzione. L'irrazionalità dell'effetto
di automatica risoluzione dell'impiego, continua l'ordinanza, si
verificherebbe altresì per i reati che, per l'oggetto e le
circostanze dell'azione, hanno un rilievo marginale o nullo in
relazione al rapporto di servizio con l'amministrazione.
La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo precisa infine il
rimettente, poiché si riproporrebbe l'automatismo della sanzione,
sia escludendo l'onere del procedimento disciplinare preventivo
rispetto alla pronuncia di destituzione, sia ammettendolo: onde
l'obbligo dell'amministrazione di tener conto della condanna alla
interdizione inflitta dal giudice penale, e di comminare perciò la
sanzione destitutoria.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza.
La giurisprudenza costituzionale richiamata nell'ordinanza di
rimessione non riguarderebbe l'ipotesi della sanzione destitutoria
correlata alla condanna, con sentenza del giudice penale, alla pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Perché
questa Corte si sarebbe chiaramente espressa per l'estraneità
dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990 all'applicazione delle pene
accessorie, anche di carattere interdittivo (sentenza n. 363 del
1996), escludendo ch'esso abbia prodotto l'abrogazione dell'art. 85,
lettera b), del testo unico degli impiegati civili dello Stato.
Qualora vi sia condanna alla pena accessoria, l'amministrazione
dovrebbe infatti disporre la destituzione del dipendente dal
servizio. Si tratterebbe d'un provvedimento di natura dichiarativa di
status conseguente al giudizio penale definitivo, peraltro emanato
senza procedimentalizzazione e, quindi, senza compiere alcuna
valutazione dell'impiegato. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale, "nella
parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo
non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua del
condannato dai pubblici uffici"; e, "per quanto occorra (cioè se la
norma deve ritenersi vigente)", dell'art. 85, lettera b), del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, "nella parte in cui prescrive che l'impiegato
incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per
condanna passata in giudicato che importi l'interdizione dai pubblici
uffici".
Stando alla prospettazione del rimettente, si tratta in realtà di
due distinte questioni sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Le norme censurate sarebbero in contrasto con i
principi di ragionevolezza e di proporzionalità tra il fatto e la
sanzione, perché produttive dell'automatica risoluzione del rapporto
di impiego nei confronti dei dipendenti pubblici condannati con
sentenza passata in giudicato.
2. - Preliminarmente si deve dichiarare inammissibile la questione
sollevata con riferimento all'art. 85, lettera b), del d.P.R. n. 3
del 1957, non solo perché posta come meramente ipotetica, ma perché
è perplessa la motivazione, non risultando chiaro se, rispetto
all'altra, essa si collochi in linea subordinata, o alternativa, o
successiva.
3. - La questione sollevata con riferimento alla disposizione
codicistica è, invece, non fondata.
L'art. 29, primo comma, del codice penale statuisce, come si è
già anticipato, che "la condanna all'ergastolo e la condanna alla
reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano
l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici".
Disposizione, questa, che il rimettente non censura nei suoi
presupposti, ma nelle conseguenze giuridiche: non sotto il profilo
generale, dunque, bensì con riguardo al rapporto di pubblico
impiego, implicando l'automatica risoluzione di esso in ragione del
carattere perpetuo della misura.
Il giudice a quo vorrebbe che dalla pena accessoria - applicabile
secondo i principi generali solo in base a una condanna penale
definitiva - non scaturisse l'automatismo della rimozione, ma si
affermasse nella sua ineludibilità l'interposizione del giudizio
disciplinare. A tal fine viene richiamata, nell'ordinanza di
rimessione, la ratio decidendi su cui si fondano le sentenze nn. 363
e 239 del 1996 e 197 del 1993 e le ordinanze nn. 201 e 137 del 1994;
ma l'affermazione del principio della necessità del procedimento
disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici
dipendenti, non concerne le pene accessorie di carattere
interdittivo, in genere, né l'interdizione dai pubblici uffici, in
particolare. La risoluzione del rapporto d'impiego costituisce, in
questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria
comminata in perpetuo.
Di là dai dubbi espressi dal Collegio, è appena il caso di
soggiungere che, nella sua discrezionalità, il legislatore resta
libero - sia pure con l'osservanza del principio di razionalità
normativa - di determinare i presupposti, i contenuti e la durata
della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa
sociale e di prevenzione speciale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 85, lettera b) del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte