Sentenza n. 287/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 382/1975
- art. 1legge 382/1973
- art. 22d.P.R. 616/1977
- art. 23d.P.R. 616/1977
- art. 25d.P.R. 616/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett.
e) della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento
regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione) e
degli artt. 22, 23 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 novembre 1980 dalla Corte d'Appello di
Bologna - Sez. minorenni, sul ricorso proposto dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Bologna, iscritta al
n. 83, del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 117 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 29 luglio 1985 dal Tribunale di Salerno nel
procedimento civile vertente tra Istituto "Villa dei Pini" di Lettere
e Comune di Pagani, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'Appello di Bologna - sezione minorenni,
accogliendo le sollecitazioni contenute nel reclamo proposto dal
Procuratore della Repubblica avverso decreto del Tribunale minorile
dell'Emilia Romagna, con ord. 19 novembre 1980 sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera e), della legge 22
luglio 1975 n. 382 e 22, 23 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con
riferimento agli artt. 117, 76, 118 e 110 Cost.
Il decreto impugnato aveva disposto il collocamento del minore
Tuppi Domenico in casa di rieducazione, affidandone l'esecuzione al
consorzio per i servizi sociali e sanitari di Bologna-Bolognina.
Secondo il giudice a quo le funzioni amministrative relative "agli
interventi in favore dei minorenni, soggetti a provvedimenti delle
autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza
amministrativa e civile", non sarebbero inquadrabili nelle attività
di beneficenza o di assistenza sanitaria ed ospedaliera, rientrando
piuttosto nel concetto di pubblica assistenza. Le norme impugnate,
pertanto, nella parte in cui prevedono l'attribuzione a Comuni e
Province delle funzioni suddette, sarebbero in contrasto con l'art.
117 Cost. perché si riferiscono a materia estranea alla tassativa
elencazione della norma costituzionale.
D'altra parte, la stessa legge di delegazione (art.1, lettera e)
della legge 22 luglio 1975, n. 382) faceva esclusivo riferimento
all'art. 117 Cost., sicché le norme delegate, attribuendo ai Comuni
funzioni in materie estranee a quelle elencate nella norma
costituzionale, avrebbero esorbitato dai limiti della delega.
Per di più l'art. 118 Cost. consente l'attribuzione ad altri enti
locali di funzioni amministrative - sempre nell'ambito delle materie
ex art. 117 - ma purché di interesse esclusivamente locale: al
contrario, gli interventi in favore dei minorenni, soggetti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non sarebbero di interesse
esclusivamente locale in quanto involgerebbero un fondamentale
interesse dei cittadini e, quindi, dello Stato.
Infine l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria
nel campo minorile sarebbe compresa - secondo l'ordinanza nell'ambito
dei servizi relativi alla giustizia attribuiti al Ministro dall'art.
110 Cost.
2. - Analoga questione veniva avanzata dal Tribunale di Salerno,
con ordinanza 29 luglio 1985, nel procedimento civile pendente tra
l'Istituto "Villa dei Pini" di Lettere ed il Comune di Pagani, con
riferimento agli stessi parametri.
3. - Entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nei giudizi innanzi
alla Corte Costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
Nel chiedere che la questione sollevata dalla Corte d'Appello sia
dichiarata inammissibile, perché irrilevante, l'Avvocatura osserva
che la formulazione letterale dell'art.23, lettera c) del d.P.R. n.
616/77, la natura stessa dell'attività d'esecuzione dei
provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, la distinzione
chiaramente operata dall'ordinamento vigente tra l'attività di
rieducazione dei minori e quella di assistenza, portano ad escludere
che le norme impugnate dal giudice a quo abbiano trasferito dal p.m.
a Regioni e Comuni la competenza a dare esecuzione ai provvedimenti
adottati dall'autorità giudiziaria minorile ai sensi degli artt. 25
e 32 del r.d.l. n. 1404 del 1934.
Aggiunge nel merito che la formulazione dell'art. 22 del d.P.R. n.
616/77, frutto di una travagliata elaborazione dottrinaria e
giurisprudenziale, ha ricompreso nella materia della "beneficenza
pubblica" la disciplina, la predisposizione e l'erogazione di tutti i
servizi sociali riconducibili al concetto di "sicurezza sociale" di
cui all'art. 38 Cost., escluse solamente le prestazioni di natura
previdenziale.
Il successivo art. 23 ha poi specificato che nell'ambito delle
funzioni amministrative di cui all'art. 22 sono ricomprese anche le
attività di assistenza economica alle famiglie bisognose dei
detenuti e delle vittime del delitto, e di assistenza
post-penitenziaria, gli interventi in favore dei minori soggetti a
provvedimento del giudice tutelare, e gli interventi di protezione
sociale di cui alla legge n. 75/1958.
D'altra parte, la piena legittimità costituzionale di una tale
ampia accezione della categoria "beneficenza pubblica", così come
accolta nell'art. 22 del d.P.R. n. 616/77, sarebbe stata confermata
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 174 del 17 luglio 1981,
in cui è stata ritenuta superata la storica distinzione tra
"beneficenza pubblica" (di competenza regionale, ex art. 117 Cost) e
"assistenza sociale" (di competenza statale) di cui all'art. 38 della
Cost.
Questa Corte, infatti, avrebbe posto in evidenza come l'art. 22
del d.P.R. n. 616/77 "prevedendo una ampliatio dei destinatari, che
prescinde in taluni casi dallo stato di bisogno; una diversificazione
delle prestazioni, congiunta all'estendersi del carattere di non
discrezionalità della loro erogazione; la tendenza a superare la
tipizzazione degli interventi a seconda delle categorie individuate
dall'attività lavorativa degli assistibili..." abbia comportato il
superamento dei presupposti e delle contrapposizioni disegnati nella
sentenza n. 139/72.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'assunto del Tribunale
di Salerno, secondo cui gli interventi in favore dei minorenni
soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria rientrerebbero
nel concetto di "pubblica assistenza" e non di "beneficenza" e
pertanto riguarderebbero una materia estranea alla tassativa
elencazione di cui all'art. 117 Cost., non sarebbe fondato.
Analogamente infondata sarebbe l'eccezione di incostituzionalità
degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n.616/77, in relazione all'art. 76
della Costituzione, sollevata dalla Corte bolognese, alla stregua
delle stesse osservazioni.
La materia "sicurezza sociale", per l'obbiettivo cui è diretta e
per la connessione ed inscindibilità delle sue componenti, che si
ricollegano agli artt. 117 e 38 della Cost. - ad eccezione delle
prestazioni previdenziali di natura economica - sarebbe ormai
interamente passata alle Regioni. E ciò in attuazione di quel
criterio direttivo, dato al Governo dall'art. 1, terzo comma, legge
382/1975, secondo cui l'identificazione delle materie da trasferire
alle Regioni doveva avvenire per settori organici, in base a criteri
oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla
più stretta connessione esistente tra le funzioni affini,
strumentali e complementari.
D'altra parte, la norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 616/77,
inquadrata nell'ambito di disposizioni concernenti il trasferimento
ai Comuni di funzioni varie, porrebbe in luce l'intento del
legislatore delegato di concentrare in un unico ente-tipo
l'erogazione dei servizi, onde evitare settorialismi ed al fine di
ricomporre "servizi sociali su basi territoriali".
Peraltro, le funzioni attribuite ai Comuni riguardano non già,
genericamente, i servizi de quibus ma soltanto "l'organizzazione" e
"l'erogazione" degli stessi, cioè una dimensione squisitamente
locale del servizio, considerato nel suo momento operativo.
Infine - secondo l'Avvocatura - l'art.110 della Costituzione non
avrebbe creato una riserva a favore del Ministro di Grazia Giustizia
in ordine all'organizzazione di qualunque servizio comunque collegato
alla Giustizia, ma sarebbe finalizzato soltanto a ripartire le
competenze fra Consiglio Superiore della Magistratura e Ministro. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze sollevano identica questione nei confronti
delle stesse norme e con riferimento ai medesimi parametri
costituzionali. Gli incidenti possono essere, perciò, riuniti e
risolti con unica sentenza.
2. - Il primo argomento della doglianza fa leva sui concetti di
"beneficenza" e di " assistenza sanitaria ed ospitaliera", di cui
all'art.117 Cost., per sollevare il dubbio che in essi non siano
inquadrabili "gli interventi in favore di minorenni soggetti a
provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della
competenza amministrativa e civile". Un tale dubbio viene fondato su
di una nozione di "beneficenza" che trae origine dalla vecchia legge
organica 17 luglio 1890 n. 6972 e, in parte, anche dalla sentenza di
questa Corte n. 139 del 1972. Questa effettivamente riecheggia il
motivo tradizionale di "beneficenza" come erogazione di servizi e di
prestazioni economiche concessi nell'esercizio di un potere
discrezionale, mentre fa rientrare nel concetto di "pubblica
assistenza" quelle stesse attività svolte nell'ambito di norme che
le prescrivono e le regolano come dovute.
Fra l'altro, osservano le ordinanze che l'art. 117 Cost. non parla
di "pubblica assistenza" ma di "assistenza sanitaria ed ospitaliera",
sicché sotto ogni riguardo i predetti provvedimenti minorili non
potrebbero trovare allocazione nel contesto del citato articolo della
Costituzione. Poiché, invece, il decreto impugnato, alla lett. c)
dell'art. 23 ricomprende i provvedimenti in parola tra le funzioni
amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica", l'art.
117 Cost. ne resterebbe pregiudicato.
Deve rilevarsi che la Sezione minorile della Corte di Appello di
Bologna, avendo sollevata siffatta questione nel novembre del 1980,
aveva qualche giustificazione al suo assunto perché tale era
effettivamente, fino a quel momento, lo stato della dottrina
tradizionale e della stessa giurisprudenza costituzionale: anche se,
per verità, in dottrina già andavano maturando i rilievi che la
fondamentale sentenza di questa Corte 17 luglio 1981 n. 174 ha poi
sviluppato con ampia motivazione.
Molto meno giustificata, invece, l'ordinanza del Tribunale di
Salerno che, intervenendo nel luglio del 1985, esattamente quattro
anni dopo l'ultima sentenza ora richiamata, la ignora del tutto:
essa, infatti, si limita a riportare integralmente la motivazione
della Corte bolognese senza proporre alcun profilo nuovo a fronte dei
risolutivi argomenti contenuti nella sentenza n. 174 del 1981.
3. - In realtà, quest'ultima sentenza, proprio aderendo allo
spirito della sintesi operata dall'art. 22 del decreto impugnato,
osservava che "le finalità e l'ampiezza della ridefinizione
contenuta nell'art. 22 rappresentano il frutto di una nuova analisi
delle funzioni razionalmente suscettibili di essere riunite nella
materia, e costituiscono i primi risultati di una nuova linea di
politica sociale, come è attestato anche dalle proposte di legge
presentate (in quella legislatura) dai gruppi parlamentari più
numerosi". Secondo detta sentenza, quindi, "la ridefinizione operata
dall'art. 22 del d.P.R.
n. 616 del 1977 deve essere inquadrata in tale prospettiva che
ricomprende non solo la beneficenza e assistenza pubblica ex art.117,
ma anche l'assistenza sociale ex art. 38 Cost.". Dopodiché la
sentenza enumera quell'insieme di elementi che "comporta il
superamento dei presupposti sui quali si fondavano le distinzioni e
le contrapposizioni disegnate nella sentenza n. 139 del 1972" e
conclude rilevando che "adottare un disegno organico di riforma dei
servizi sociali nei termini accennati, se rappresenta un indirizzo
politico diversamente valutabile in relazione a differenti parametri,
non può certo ritenersi in contrasto con la Costituzione: e non
provoca incostituzionali alterazioni nel riparto di competenza fra
Stato e Regioni. Dopodiché, premessa ulteriore ampia motivazione, la
sentenza esplicitamente dichiara che "l'art. 22 ex d.P.R. n. 616 del
1977 non viola gli art.li 117 e 118 perché non eccede i limiti della
materia intesa nel quadro della legislazione vigente, avuto riguardo
al concetto di beneficenza pubblica quale fu presente al legislatore
delegante all'atto del trasferimento alle Regioni delle funzioni
relative (sent. n. 89 del 1977)".
4. - Con ciò resta superata anche la seconda doglianza delle
ordinanze secondo cui il trasferimento agli enti locali di materie
diverse da quelle contemplate nell'art. 117 costituirebbe anche
violazione ex art. 75 Costituzione, dato che alle materie in
quell'articolo contenute la legge delega faceva riferimento.
In proposito, infatti, a parte l'esplicita dichiarazione or ora
riportata, la citata sentenza aveva anche rilevato, benché
incidenter tantum, che quell'indirizzo di superamento dei presupposti
sui quali si fondavano le vecchie distinzioni "era segnato, sia pure
in forma ellittica, nel primo dei criteri direttivi della legge di
delega n. 382 del 1975 allorché nell'art.1, comma terzo, n.1, si
prescriveva che il trasferimento delle funzioni amministrative doveva
essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione
sistematica e programmata; delle attribuzioni costituzionalmente
spettanti alle Regioni per il territorio e per il corpo sociale": il
che appunto il decreto di attuazione aveva realizzato mediante gli
art.li 22 e 23.
5. - L'art. 25 del decreto è, però, impugnato anche per un
motivo tutto particolare. Rilevano, infatti, le ordinanze che
l'art.118 Cost. consente bensì che le materie elencate nell'art.117
Cost. possano essere attribuite dalla legge dello Stato direttamente
alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, purché però
abbiano "interesse esclusivamente locale". Ma l'art. 25 in esame
attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative contemplate
dagli art.li 22 e 23 del Decreto: e fra quelle funzioni vi sono
appunto anche i citati "interventi in favore di minorenni soggetti a
provvedimenti delle Autorità giudiziarie minorili nell'ambito della
competenza amministrativa e civile": ebbene, secondo le ordinanze,
sarebbe estremamente dubbia la possibilità di considerare siffatti
interventi come attinenti a materia di interesse esclusivamente
locale, giacché essi, invece, involgerebbero un fondamentale
interesse generale dei cittadini e, quindi, dello Stato.
Ma anche questa doglianza non è fondata.
Essa trae argomento, infatti, da una considerazione
pancriminalistica di qualsiasi intervento rieducativo di soggetti in
età evolutiva: interventi che vengono, perciò, indiscriminatamente
collocati nell'area della "difesa sociale" e della "prevenzione
criminale", in guisa da farli rientrare in quel campo amministrativo
che, concernendo la competenza penale dei Tribunali minorili, rientra
sicuramente nelle attività riservate allo Stato. Ma così non è,
giacché - come bene ha messo in luce la più moderna dottrina
specialistica fra cui quella di insigni magistrati che al problema
dei minori hanno dedicato gran parte della loro vita - la specie di
provvedimenti in esame ha carattere di tutela del minore e rientra
nel quadro di un impegno pedagogico di aiuto al superamento di quelle
situazioni che la legge definisce di "irregolarità".
Ne consegue che opportunamente la legge, sulla base
dell'indicazione degli esperti e della concreta esperienza degli
istituti, ha ritenuto che la tutela dei minori "irregolari" sia
meglio realizzata mediante il decentramento territoriale dei servizi.
E ciò sia perché, nell'ambiente dove il minore è cresciuto e dove
vive (specialmente se si presta quello familiare) meglio si profila
l'impegno rieducativo che mira, non ad estraniare, ma a mantenere il
minore nel suo habitat nell'intento di reinserirvelo
risocializzandolo, sia perché più immediato è il contatto degli
operatori locali con i soggetti interessati.
Il rilievo delle ordinanze, peraltro, corrisponde ad una superata
concezione che ravvisava negli enti locali, e negli interessi di cui
sono portatori, situazioni secondarie e marginali. Al contrario, la
Costituzione, valorizzando decentramento ed autonomie locali, ha
inteso sottolineare l'opportunità che la cura di determinati
interessi sia decentrata proprio per assicurarne una più completa e
penetrante realizzazione attraverso una decentrata organizzazione
territoriale dei servizi.
D'altra parte, il legislatore si è anche preoccupato di
assicurarne l'efficienza commettendo alle Regioni, sentiti i Comuni
interessati, la determinazione di ambiti territoriali adeguati alla
gestione di servizi sociali e sanitari, attraverso la promozione di
forme di cooperazione fra enti locali territoriali (art. 25, secondo
e terzo co. del Decreto). Il che si è verificato nella specie
riguardante l'ordinanza di Bologna, dove appunto agisce il Consorzio
per i servizi sociali e sanitari Bologna-Bolognina, cui il Tribunale
minorile dell'Emilia Romagna aveva affidato l'esecuzione del
provvedimento a tutela del minore Domenico Tuppi.
Non sussiste, quindi, la denunziata violazione dell'art. 118 Cost.
6. - Ed infine la questione riguardante l'art. 110 Cost.
Ricordano le ordinanze che l'organizzazione ed il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia spettano, ai sensi dell'articolo
citato, al Ministro della Giustizia. E poiché i provvedimenti in
parola riguardano evidentemente i servizi relativi alla giustizia, la
loro esecuzione non può essere affidata - secondo i giudici
rimettenti - ad enti locali.
Senonché - come esattamente ha rilevato l'Avvocatura generale
dello Stato nell'intervento concernente l'ordinanza del Tribunale di
Salerno - è anche evidente che il Costituente nella prima Sezione
del titolo IV della Parte II, concernenti la magistratura e
l'ordinamento giurisdizionale in particolare, si è preoccupato
soltanto di risolvere il secolare problema dell'indipendenza e
dell'autonomia della magistratura da ogni altro potere (art. 104, co.
primo).
Ed, infatti, dopo averlo solennemente proclamato, ed avere
attribuito ad un organo di rilevanza costituzionale il governo della
magistratura, ha voluto confermare nell'art.110 che al Ministro
rimaneva soltanto l'organizzazione e il funzionamento dei servizi,
mentre ogni altra competenza spettava al Consiglio Superiore della
magistratura ("Ferme le competenze..." inizia, infatti, il dettato
dell'articolo).
Tutto ciò, quindi, non significa istituzione di competenze per il
Ministro circa l'organizzazione di qualunque servizio comunque in
relazione con la giustizia, ma soltanto la delimitazione del campo
d'intervento del Ministro rispetto a quello effettivamente riservato
- quello si - all'Organo di governo.
Nemmeno quest'ultima questione, pertanto, ha fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera e), della l. 22
luglio 1975 n. 382 (norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione), e 22, 23 e 25 del
d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art.
1 della legge 22 luglio 1973 n. 382) con riferimento agli artt. 117,
76, 118 e 110 Cost., sollevata dalla Corte d'Appello di Bologna -
Sezione minorenni, con ord. 19 novembre 1980 (n. 83/1981 reg. ord.) e
dal Tribunale di Salerno con ord. 29 luglio 1985 (n. 19/1986 reg.
ord.).
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte
Costituzionale, palazzo della Consulta il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte