Sentenza n. 287/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 409Codice di procedura penale
- art. 337d.lgs. 271/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1994 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento
penale a carico di Lavarini Francesco iscritta al n. 802 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Per l'ipotesi di reato di cui all'art. 590 del codice penale,
Massimo Giordano, persona offesa, proponeva querela contro Lavarini
Francesco, presunto responsabile del fatto, spedendola il 16 maggio
1994 a mezzo del servizio postale. Il 19 maggio il pubblico ministero
presso la Pretura circondariale di Torino inviava al Giudice per le
indagini preliminari la richiesta di archiviazione, perché la firma
apposta in calce alla querela era "priva dell'autenticazione
prescritta ad substantiam dall'art. 337, comma 1, del codice di
procedura penale".
Sulla richiesta del pubblico ministero, il giudice ha sollevato,
in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
2. - Nel nuovo codice di procedura penale, osserva il rimettente,
la querela si configura come un atto negoziale, cui si applicano le
regole interpretative dettate dagli artt. 1362 e seguenti del codice
civile e carente, dunque, di particolari requisiti di forma, essendo
proponibile anche oralmente o a mezzo di procuratore speciale; la
sottoscrizione del dichiarante sarebbe, tuttavia, un requisito
essenziale, il cui difetto impedirebbe (come nel codice abrogato)
l'efficacia dell'atto. Orbene, il primo comma dell'art. 337 del
codice di procedura penale consentirebbe di far recapitare da un
incaricato o di inoltrare per posta la querela con sottoscrizione
"autentica"; qualificazione, quest'ultima, interpretata dalla
giurisprudenza di legittimità nel senso di "autenticata".
In realtà, sotto un profilo puramente terminologico, prosegue
l'ordinanza, la sottoscrizione "autentica" avrebbe un significato ben
diverso da quello di sottoscrizione "autenticata": secondo la comune
accezione, l'aggettivo "autentico" significherebbe infatti genuino e,
quindi, assicurerebbe certezza; se invece venisse interpretato nel
senso di "autenticazione", sarebbe breve il passo verso la creazione
di una forma ad substantiam. Del resto, se il legislatore avesse
voluto il requisito formale dell'autenticazione, l'avrebbe detto
chiaramente (l'art. 583, ultimo comma, del codice di procedura
penale, in tema di spedizione dell'atto di impugnazione, richiede, ad
esempio, a pena di inammissibilità, la "sottoscrizione
autenticata"). Il termine "autentica", inserito nella disposizione di
cui all'art. 337, comma 1, dovrebbe, in conclusione, essere inteso
come una forma di tutela della provenienza e della effettiva volontà
del privato, e non come certificazione (formale) dell'autenticità
della firma. Ed anche il riferimento all'art. 39 delle disposizioni
di attuazione del codice di rito, che menziona l'autenticazione degli
atti, non autorizzerebbe un rinvio all'art. 337 (ove si presuppongono
soltanto le norme in cui è prevista tale formalità).
Mentre la giurisprudenza di merito - sostiene il giudice a quo -
avrebbe più volte interpretato strettamente il valore della parola
"autentica", la Corte di cassazione sarebbe incorsa nella censurata
equiparazione, cadendo poi nelle difficoltà di soluzione circa la
necessità della nomina dei difensori autorizzati all'autentica della
querela.
3. - Ne conseguirebbe una violazione degli artt. 24, primo comma,
e 112 della Costituzione, essendo leso sia il principio secondo cui
tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sia
quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, poiché il pubblico
ministero, di fronte all'incertezza dell'autenticità della firma del
querelante, non potrebbe esercitare l'azione penale vedendosi
costretto a richiedere l'archiviazione del procedimento (senza
possibilità di accertare la genuinità della firma). La questione
sarebbe poi rilevante, giacché tale potere di accertamento
(officioso) difetterebbe anche per il giudice per le indagini
preliminari, investito della richiesta di archiviazione. Di qui, la
questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt.
337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 delle
disposizioni di attuazione in relazione agli artt. 24, primo comma, e
112 della Costituzione "in quanto, ritenendo ad substantiam il
requisito dell'autenticazione della firma per la validità dell'atto
di querela, secondo l'interpretazione in malam partem", in base alla
quale "l'espressione autentica significa 'autenticazione' in senso
stretto, viene leso" con ciò "il principio della possibilità per
tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti in
contrasto con i principi basilari di conservazione del contratto
(artt. 2724 e 1362 del codice civile), poiché fanno derivare da un
fattore esterno la validità di una manifestazione di volontà
espressa e sottoscritta".
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo l'inammissibilità per irrilevanza.
La decisione della Corte, ad avviso dell'interventore, non sarebbe
pregiudiziale alla definizione del caso concreto, poiché il giudice
a quo - pur potendo adottarne una diversa - avrebbe sollevato la
questione sulla base dell'interpretazione in malam partem, nel senso
di "autenticazione".
La giurisprudenza costituzionale sarebbe infatti ferma nel
dichiarare inammissibili le questioni che si risolvono in una
prospettazione di dubbi interpretativi e solleciterebbe una scelta
fra le diverse interpretazioni corrispondenti ad altrettanti
indirizzi giurisprudenziali (ordinanze nn. 269 e 227 del 1991, 77 del
1990 e 848 del 1988). Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte, per contrasto con i principi
contenuti negli artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione, la
questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt.
337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 delle
disposizioni di attuazione; combinato disposto che, secondo il
consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione,
identifica la "sottoscrizione autentica", richiesta dall'art. 337 per
la querela "recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego
raccomandato", con la "sottoscrizione autenticata".
2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha formulato una eccezione
di inammissibilità rilevando che il giudice a quo avrebbe sollevato
la questione di costituzionalità sulla base di una "interpretazione
in malam partem", in tal modo prospettando solo un dubbio
interpretativo che implica la scelta tra due interpretazioni
corrispondenti ad altrettanti indirizzi giurisprudenziali.
L'eccezione va però disattesa: il rimettente ha infatti ritenuto
come già consolidato (per opera della Corte di cassazione) il
diritto lungo la linea interpretativa definita in malam partem; e,
pertanto, si deve passare all'esame del merito della questione.
3. - La questione è infondata.
Preceduta e seguita da una parte della giurisprudenza di merito,
la scelta interpretativa compiuta dalla Corte di cassazione (che,
peraltro, il giudice a quo riferisce, oltre che all'art. 337, anche
all'art. 409 del codice di procedura penale e all'art. 39 delle
disposizioni di attuazione) non è lesiva dei valori costituzionali
invocati nell'ordinanza di rimessione.
Il recapito della querela mediante una persona incaricata o la
spedizione per posta della stessa, in piego raccomandato,
rappresentano una novità del codice di rito penale in vigore dal
1989. L'avere il legislatore previsto per tali forme di "recapito" la
garanzia della reale volontà del querelante, sotto forma di
"sottoscrizione autenticata" - come interpretata dalla Corte di
cassazione - non costituisce lesione del diritto di agire in giudizio
ai sensi dell'art. 24, primo comma, né, a fortiori, del principio di
obbligatorietà dell'azione penale, contenuto nell'art. 112 della
Costituzione.
Il legislatore, nel disciplinare le nuove forme di presentazione
(a mezzo di "recapito" o "spedizione"), ha inteso evitare che
l'organizzazione della giurisdizione penale possa mettersi
inutilmente in movimento, coinvolgendo persone e risorse senza
costrutto. Non si tratta, dunque, di un'arbitraria limitazione al
diritto di querela, ma - per essersi estese le modalità di
presentazione da parte dell'avente diritto - di una ragionevole
cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli
uffici deputati alla ricezione dell'atto, che è in re ipsa nelle
suddette nuove modalità.
Resta, in tali ragioni, assorbita anche la seconda censura mossa
dal rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di
procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo
comma, e 112 della Costituzione dal Giudice per le indagini
preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte