Sentenza n. 288/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 875/1977
- art. 80d.P.R. 834/1981
- art. 1legge 533/1981
- art. 46d.P.R. 429/1986
- art. 47d.P.R. 429/1986
- art. 48d.P.R. 429/1986
- art. 49d.P.R. 429/1986
- art. 74Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
usata come parametro
citata
- art. 32legge 146/1980
- art. 80Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 1Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 46legge 533/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, penultimo
comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875 (Miglioramenti economici
a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il
riordinamento delle pensioni di guerra), dell'art. 74, primo (recte:
decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra), dell'art. 32, secondo e
terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art.
80 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, dell'art. 1, sesto comma, del
d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1
della legge 23 settembre 1981, n. 533) e degli artt. 46, 47, 48 e 49
del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 (Adeguamento della normativa sui
servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di
stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della
tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di
elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative
dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro
e degli organi del sistema informativo), promosso con ordinanza
emessa il 27 luglio 1994 dalla Corte dei conti, sezione prima
giurisdizionale sul ricorso proposto da Siviglia Salvatore contro la
Direzione provinciale del Tesoro di La Spezia, iscritta al n. 1 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Salvatore Siviglia
avverso due provvedimenti della Direzione provinciale del Tesoro di
La Spezia, che gli aveva contestato l'indebita percezione
dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di guerra,
nonché dell'assegno mensile di assistenza dal 1 luglio 1977, la
Corte dei conti, con ordinanza del 27 luglio 1994, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre
1977, n. 875; 74, primo (recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915; 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, per contrasto con l'art. 42 Cost.;
b) degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, e 1, sesto
comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per contrasto con gli
c) degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n.
429, per contrasto con gli artt. 28 e 76 Cost.
L'art. 11, penultimo comma, della l. 875 del 1977, ripetuto
dall'art. 74, decimo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 e dall'art.
32, secondo comma, della legge n. 146 del 1980 (abrogati, a decorrere
dal 1 gennaio 1982, dall'art. 1, quarto comma, del d.P.R. n. 834 del
1981), dispone che l'indennità integrativa speciale mensile per
l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita
dalla legge 28 luglio 1971, n. 585, " non spetta a coloro che
fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque
collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con
analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti
disposizioni".
Il divieto di cumulo è stato confermato dall'art. 1, sesto comma,
del d.P.R. n. 834 del 1981, attuativo della delega legislativa
disposta dalla legge 23 settembre 1981, n. 533, per il definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra.
Ad avviso del giudice rimettente, atteso l'art. 1 del d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915 - che qualifica le pensioni di guerra come
"atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà
dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra abbiano
subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un
congiunto" - l'indennità integrativa speciale deve essere
considerata "un aggiornamento del quantum risarcito dallo Stato". Il
divieto di cumulo con benefici analoghi in aggiunta ad altri redditi
(pensionistici o di retribuzione) goduti dal titolare lo priva
parzialmente del diritto al risarcimento attribuitogli dal d.P.R. n.
915 del 1978 e pertanto violerebbe l'art. 42, terzo comma, Cost. che
vieta l'espropriazione senza indennizzo della proprietà privata per
motivi di interesse generale.
L'ultima in ordine di tempo delle norme in questione, cioè l'art.
1, sesto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981, contrasterebbe anche con
l'art. 76 Cost., poiché la legge di delega n. 533 del 1981, "era nel
senso opposto, ossia di rivedere le norme non aderenti al principio
della natura risarcitoria del diritto alla pensione di guerra".
Contraddittorio con tale natura, e perciò contrastante con i
richiamati parametri costituzionali, sarebbe altresì l'art. 80 del
d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui modifica la res debita
imponendo l'obbligo di autodenuncia del venir meno dei requisiti o
delle condizioni cui è subordinata la liquidazione del trattamento
pensionistico e ordinando, in caso di omessa denuncia, il recupero
delle somme indebitamente percepite.
Infine, sono denunciate, per contrasto con gli artt. 28 e 76
Cost., le norme sopra citate del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, in
quanto avrebbero imposto ai dirigenti e ai funzionari delle direzioni
provinciali del tesoro "una responsabilità eccedente le loro
competenze (esattezza delle liquidazioni e regolarità dei
documenti), mentre tali impiegati svolgono prevalentemente funzioni
esecutive di decreti e provvedimenti emanati da vari ministri, di cui
in pratica divengono i censori obbligati con responsabilità
oggettiva".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata.
Secondo l'interveniente è del tutto improprio il richiamo
dell'art. 42 Cost., il quale ha riguardo ai diritti reali, non anche
ai diritti di credito. Parimenti infondato è il richiamo all'art. 76
Cost. in quanto la legge di delega non può che impartire "principi e
criteri direttivi", laddove l'autodenuncia prevista dall'art. 80 del
d.P.R. n. 915 del 1978 non è che un aspetto di dettaglio
dell'accertamento della posizione pensionistica, insufficiente da
solo a fondare un giudizio di illegittimità per preteso eccesso di
delega.
La questione concernente la responsabilità dei funzionari della
direzione provinciale del tesoro, prima che infondata, è
inammissibile per irrilevanza. L'art. 28 Cost. è, comunque,
disposizione inconferente, in quanto si limita a stabilire la natura
della responsabilità dei pubblici funzionari, ma non offre alcun
criterio in ordine alla distribuzione della responsabilità fra i
diversi settori dell'Amministrazione. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre
1977, n. 875; 74, primo (recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915; 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, per contrasto con l'art. 42 Cost.;
b) degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, e 1, sesto
comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, per contrasto con gli
c) degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n.
429, per contrasto con gli artt. 28 e 76 Cost.
2. - Le questioni sub a) e b) non sono fondate.
La definizione della pensione di guerra come "atto risarcitorio"
(art. 1 del testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n.
915) non implica un rinvio ai criteri di liquidazione del danno
risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., tanto è vero che
all'adeguamento ai mutamenti del potere di acquisto della moneta non
si provvede mediante rivalutazione monetaria (cioè riliquidazione
della pensione), bensì con l'aggiunta di una indennità integrativa
calcolata sulla base dell'indice annuale di variazione del costo
della vita. La legge citata intende dire soltanto che la pensione di
guerra ha carattere indennitario, non previdenziale o assistenziale
(cfr. sentenza n. 113 del 1968).
Al legislatore è lasciata un'ampia discrezionalità per la
determinazione dell'ammontare della pensione, il dovere di
riconoscenza e di solidarietà verso i soggetti considerati dal
d.P.R. n. 915 del 1978 dovendo essere contemperato con i limiti delle
disponibilità di bilancio e con i criteri di allocazione della spesa
pubblica (cfr. sentenza n. 405 del 1993). La necessità di tale
bilanciamento giustifica l'accostamento, nella misura in cui si
riscontrino pari esigenze, della disciplina delle pensioni di guerra
a quella delle pensioni ordinarie (cfr. sentenza n. 97 del 1980), e
in particolare l'applicazione anche alle prime della regola che vieta
il cumulo dei meccanismi di indicizzazione nel caso di titolarità di
altre pensioni o di retribuzioni collegate alle variazioni del costo
della vita.
Pertanto, l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981, che
ha confermato il detto divieto, già stabilito dall'art. 25, ultimo
comma, della legge n. 585 del 1971, e l'art. 80 del d.P.R. n. 915 del
1978, che impone ai titolari di pensioni di guerra l'obbligo di
denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennità
integrativa, non appaiono lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di
delega in relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e
all'art. 13 della legge n. 875 del 1977, mentre non è pertinente il
riferimento all'art. 42 Cost. Secondo la giurisprudenza di questa
Corte (sentenza n. 99 del 1976), il concetto costituzionale di
proprietà, per quanto più ampio di quello civilistico, non
comprende anche i diritti di credito.
3. - La questione sub c) è inammissibile.
Nel giudizio a quo non si controverte sulla responsabilità di
dirigenti o funzionari di direzioni provinciali del tesoro ai sensi
delle norme impugnate del d.P.R. n. 429 del 1986. La questione di
legittimità costituzionale di tali norme è perciò irrilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875
(Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega
al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra), 74, primo
(recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e 32, secondo e
terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1980)), sollevata in riferimento all'art. 42 della
Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, e 1, sesto comma,
del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle
pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1
della legge 23 settembre 1981, n. 533), sollevata, in riferimento
agli artt. 42 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti con la
stessa ordinanza;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429
(Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici
periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese
fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di
utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
semplificazione delle relative procedure; definizione delle
specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del
personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del
sistema informativo), sollevata, in riferimento agli artt. 28 e 76
della Costituzione, dalla Corte dei conti con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte