Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1997 dal

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel

procedimento penale a carico di C. G., iscritta al n. 34 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per il delitto di

omicidio e di porto illegale di arma, il giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Napoli, richiesto dal pubblico ministero

di applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei

confronti di persona sottoposta alle indagini per il delitto di cui

all'art. 371-bis del codice penale, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 2, 3, 13, 112, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, secondo comma, cod.

pen., introdotto dall'art. 25, della legge 8 agosto 1995, n. 332,

nella parte in cui dispone la sospensione del procedimento "fino a

quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le

informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il

procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione";

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata, nel prevedere

la sospensione del procedimento in caso di reticenza della persona

informata sui fatti o di falsità delle dichiarazioni da questa rese,

determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla

fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento

personale), in relazione alla quale è prevista l'immediata

procedibilità e finanche l'arresto, nonché rispetto alla

fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza),

aventi entrambe "la medesima ratio e lo stesso bene giuridico da

tutelare" del reato previsto dall'art. 371-bis, cod. pen;

che l'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. si porrebbe inoltre,

secondo il remittente, in contrasto con i princìpi sanciti negli

artt. 2 e 13 della Costituzione, che assegnerebbero allo Stato, anche

attraverso l'azione repressiva dei reati, una funzione di garanzia

dei diritti dell'uomo e dell'inviolabilità della libertà personale,

dal momento che la sospensione del procedimento imposta dalla norma

impugnata impedirebbe in casi come quello di specie, in cui si

procede per omicidio volontario, l'accertamento della responsabilità

in ordine a reati di notevole allarme sociale, con il conseguente

venir meno della predetta funzione di garanzia;

che il giudice a quo, denuncia altresì il contrasto dell'art.

371-bis, secondo comma, cod. pen. con il principio sancito nell'art.

112 della Costituzione, in quanto tale norma, subordinando la

procedibilità per il delitto di cui al comma primo della stessa

disposizione all'esito del procedimento nel quale sono state rese le

dichiarazioni, introduce una "notevole restrizione del precetto

dell'obbligatorietà dell'azione penale";

che la norma censurata violerebbe infine, a parere del

remittente, il principio di economia processuale e il "principio

internazionale della speditezza dei processi" di cui all'art. 6,

della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,

ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; principio, quest'ultimo,

che secondo il giudice a quo "ha assunto una valenza costituzionale

anche nell'ambito del nostro ordinamento"; di qui la presunta

violazione dell'art. 10 Cost., esplicitamente evocato nella sola

parte motiva dell'ordinanza di rimessione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

rilevando in via preliminare che la medesima questione era già stata

sollevata dallo stesso giudice per le indagini preliminari ed era

stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con

l'ordinanza n. 300 del 1997, in quanto il giudice rimettente,

respingendo la richiesta di custodia cautelare, aveva già fatto

applicazione della norma impugnata, esaurendo la propria cognizione

relativa alla fase cautelare nell'ambito della quale era stata

sollevata la questione;

che l'Avvocatura dello Stato chiede che anche la nuova questione

venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto

proposta in un procedimento già sospeso, e comunque non fondata.

Considerato che lo stesso giudice rimettente aveva già sollevato

identica questione con riferimento al medesimo fatto di reato e alla

medesima persona sottoposta alle indagini, dichiarata manifestamente

inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 300 del 1997, in

quanto il giudice, avendo già fatto applicazione della norma

impugnata, aveva esaurito la propria cognizione relativa alla fase

cautelare nell'ambito della quale era stata sollevata la questione;

che ora il rimettente solleva la questione senza provvedere in

merito alla richiesta di applicazione della misura della custodia

cautelare in carcere nuovamente presentata dal pubblico ministero;

che, secondo quanto stabilito dall'art. 371-bis, secondo comma,

cod. pen., il procedimento penale per tale reato avrebbe dovuto

essere sospeso, e conseguentemente avrebbe dovuto esserne disposta la

separazione a norma dell'art. 18, comma 1, lettera b), cod. proc.

pen., mentre dall'ordinanza di rimessione risulta che il pubblico

ministero continua impropriamente a procedere congiuntamente per il

delitto di cui all'art. 371-bis, primo comma, cod. pen. e per i più

gravi delitti di omicidio e di porto illegale di arma;

che per effetto della diminuzione del limite edittale della pena

prevista per il delitto di false informazioni al pubblico ministero,

introdotta dall'art. 25, della legge n. 332 del 1995, competente per

tale reato è ora il pretore;

che la competenza del tribunale potrebbe ipotizzarsi solo in

forza di un eventuale vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc.

pen., aspetto su cui, peraltro, nell'ordinanza di rimessione non

viene svolta alcuna considerazione;

che, anche a voler prescindere dall'incidenza di questi profili

sull'ammissibilità della questione, il giudice rimettente, nel

motivare sulla rilevanza, fa riferimento alla utilizzazione delle

dichiarazioni che potrebbero essere rese dall'indagato del delitto di

false informazioni in ordine all'imputazione di omicidio, che

peraltro non forma oggetto della domanda cautelare, argomentando che

l'esito del procedimento per tale reato "dipende dalla possibilità

di interrogare l'indagato del delitto di cui all'art. 371-bis c.p.";

che il rimettente vorrebbe dunque ricorrere alla misura della

custodia cautelare in carcere per sottoporre ad interrogatorio

l'indiziato del delitto di false informazioni al pubblico ministero,

così mostrando di attribuire all'istituto del c.d. interrogatorio di

garanzia disciplinato dall'art. 294 cod. proc. pen. improprie

finalità di mezzo di ricerca della prova, per di più con

riferimento ad ipotesi accusatoria diversa rispetto a quella oggetto

della domanda cautelare;

che invece, per raggiungere il fine, dichiarato dallo stesso

rimettente, di acquisire nel procedimento per omicidio fonti di prova

mediante l'interrogatorio dell'indagato del delitto di false

informazioni, il pubblico ministero ben potrebbe assumere

l'interrogatorio di tale soggetto in qualità di indagato in un

procedimento probatoriamente collegato;

che, sulla base di tali considerazioni, la questione si presenta

palesemente priva di rilevanza e va pertanto dichiarata

manifestamente inammissibile, rimanendo così assorbiti gli altri

concorrenti profili di inammissibilità sopra evidenziati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, secondo comma, del

codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 112

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte