Sentenza n. 289/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 61Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 89Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 3Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 41Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 97Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il
4 dicembre 1979 dal Consiglio Regionale del Trentino Alto-Adige
recante "Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto Adige"
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
notificato il 20 dicembre 1979, depositato in cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1979;
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino Alto-Adige;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'avv. Sergio Panunzio per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La questione di costituzionalità oggetto del presente
giudizio ha origine da un ricorso dello Stato avverso una legge,
riapprovata dal Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige il 4
dicembre 1979, diretta a stabilire il nuovo ordinamento di un ente
denominato "Mediocredito Trentino Alto-Adige".
Costituito per promuovere lo sviluppo delle attività produttive
nel territorio regionale, mediante l'esercizio del credito a medio e
lungo termine per le piccole e medie imprese (art. 2), detto ente al
fine di procurarsi i mezzi occorrenti al raggiungimento delle proprie
finalità, è abilitato a emettere obbligazioni e buoni fruttiferi,
anche al portatore, con esclusione della raccolta del risparmio fra
il pubblico sotto qualsiasi forma (art. 5).
Allo stesso ente è annessa una Sezione per il credito agrario di
miglioramento e, nell'ambito di entrambi (ente e sezione), sono
previste due sezioni autonome per la provincia di Trento e
altrettante per la provincia di Bolzano.
L'art. 6 della legge impugnata prevede la c.d. "proporzionale
etnica" (adeguamento alla consistenza dei gruppi linguistici
risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione) per la
composizione:
a) del Consiglio di amministrazione dell'ente e della Sezione
per il credito agrario di miglioramento;
b) del personale dipendente;
c) dei Comitati provinciali di amministrazione delle Sezioni
autonome di Bolzano.
Secondo il rinvio governativo, il citato art. 6 è illegittimo
perché non trova fondamento nello Statuto della Regione, il quale
prevede la proporzionale etnica soltanto per la costituzione degli
organi degli enti pubblici locali (art. 61) e per gli uffici statali
in provincia di Bolzano (art. 89).
Sempre secondo il telegramma di rinvio, l'ente in esame sarebbe
escluso dall'applicazione della proporzionale etnica in forza
dell'art. 8 del d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571 (Norme di attuazione in
materia di proporzionale negli uffici statali della provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), il
quale pone fuori del campo di applicazione della suddetta
proporzionale gli enti pubblici economici che operano in regime di
libera concorrenza.
2. - Il ricorso del Governo, sviluppando i motivi già contenuti
nell'atto di rinvio, così argomenta la illegittimità della legge
regionale impugnata:
a) gli enti pubblici locali i cui organi devono rispettare la
proporzionale etnica ai sensi dell'art. 61 dello Statuto si
identificano con gli "altri enti locali" di cui all'art. 118, primo e
terzo comma, e 130 della Costituzione. Poiché è da ritenere che lo
stesso termine sia usato, nella Costituzione e nello Statuto, nel
medesimo senso, esulerebbero da tale norma statutaria gli enti
pubblici economici, come quello in esame. Questa interpretazione, ad
avviso dell'Avvocatura, risulterebbe confermata dal cit. art. 8 del
d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571,
b) poiché la rappresentanza proporzionale dei gruppi
linguistici prevista dagli articoli 61 e 89 dello Statuto regionale
costituisce deroga a vari principi costituzionali - in particolare
dell'art. 3 (principio di uguaglianza):
dell' art. 4 (libertà di scelta dell'attività lavorativa),
dell'art. 41 (libertà di iniziativa economica) dell'art. 97 (recte:
51) (parità dei cittadini nell'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni) - è da escludere, secondo il Governo, che, al di
là dei casi espressamente previsti dalle citate norme statutarie, la
stessa prescrizione possa essere imposta dal legislatore regionale.
Il ricorso governativo chiede pertanto la dichiarazione di
incostituzionalità dell'art. 6 della legge regionale impugnata, in
relazione agli artt. 3, 4, 41 e 97 (recte: 51) della Costituzione.
3. - La regione Trentino-Alto Adige, nelle deduzioni presentate,
così motiva il rigetto del ricorso governativo con le seguenti
argomentazioni. Poiché l'art. 4 del suo statuto ha ricompreso la
tutela delle minoranze linguistiche locali tra gli interessi
nazionali, ogni intervento regionale che si ispiri alle finalità di
cui ai citati artt. 61 e 89 dello Statuto deve ritenersi legittimo.
Con la conseguenza che l'esatta individuazione degli "enti pubblici
locali", di cui al citato art. 61, servirebbe solo ad individuare i
limiti nei quali il legislatore è tenuto ad applicare le norme
citate, e non già, i limiti entro cui può applicare la
proporzionale etnica.
In secondo luogo, la Regione contesta la equiparazione tra l'art.
61 dello Statuto e i cit. artt. 118 e 130 Cost. L'art. 61, infatti,
si riferirebbe a tutti gli enti pubblici locali, individuati con
riferimento esclusivo alla territorialità dell'ente pubblico, come
risulta chiaro, sempre secondo la Regione, dalla contrapposizione con
il successivo art. 64 a norma del quale "spetta allo Stato la
disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti
pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del
territorio della Regione".
Infine, anche ad accogliere l'interpretazione restrittiva
dell'art. 61 dello Statuto proposta dal Governo, la legge impugnata
sarebbe, egualmente legittima, perché, ad avviso della Regione, la
partecipazione maggioritaria della stessa Regione e delle due
Province al fondo di dotazione dell'Istituto farebbe di quest'ultimo
un ente pubblico "rappresentativo" di enti locali territoriali, che
rientrerebbe, come tale, nell'ambito di applicabilità dell'art. 61
dello Statuto.
4. - Nella memoria depositata, la difesa della regione
Trentino-Alto Adige richiama le decisioni di questa Corte
n. 312 del 1983 e n. 135 del 1985, successive agli atti introduttivi
del presente giudizio.
Con la prima è stato ritenuto che, a seguito dell'approvazione
del nuovo statuto della regione Trentino-Alto Adige, la tutela delle
minoranze linguistiche locali è diventato uno dei principi
fondamentali dell'ordinamento costituzionale che si pone come limite
e, al tempo stesso, come indirizzo per l'esercizio della potestà
legislativa della Regione.
Con la seconda si è affermato, anche sulla base dell'art. 23 del
d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle
province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), che l'art. 61,
primo comma, dello Statuto si riferisce a tutti gli enti pubblici la
cui attività si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le
province della Regione.
Secondo la Regione, pertanto, l'art. 61 dello Statuto si riferisce
non solo agli enti territoriali ma anche agli enti pubblici
generalmente intesi.
All'argomento dell'Avvocatura (e, prima, del rinvio governativo)
che la proporzionale etnica è esclusa dal citato art. 8 del d.P.R.
n. 571 del 1978 la regione oppone tre diversi argomenti.
In primo luogo, afferma che tale decreto si riferisce solo agli
enti pubblici dipendenti dallo Stato e non quindi all'ente in esame,
che dipende dalla Regione.
In secondo luogo, la Regione nega che il Mediocredito regionale
sia un ente pubblico economico che operi in regime di libera
concorrenza, cui il citato art. 8 del d.P.R. n. 571 del 1978 esclude
l'applicazione della proporzionale etnica.
Infine, poiché il citato art. 8 del d.P.R. n. 571 del 1978
richiama soltanto il titolo primo del d.P.R. n. 752 del 1976, gli
enti pubblici economici che operano in regime di libera concorrenza
sarebbero esclusi, ad avviso della Regione, non già dalla
proporzionale etnica, ma soltanto dal requisito della conoscenza
delle due lingue, italiana e tedesca.
5. - All'udienza pubblica del 5 maggio il giudice Baldassarre ha
svolto la relazione; l'avvocato dello Stato ha ribadito le
conclusioni già adottate; la difesa della regione Trentino-Alto
Adige, oltre ad insistere nella richiesta di reiezione del ricorso
per i motivi illustrati negli atti depositati, ha sollevato questione
di inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza con i
motivi del rinvio.
Quest'ultimo, infatti, farebbe riferimento solo alla violazione
dello statuto della Regione (artt. 61 e 89), mentre il ricorso si
conclude con la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità
della legge impugnata per violazione degli artt. 3, 4, 41 e 97
(recte: 51) della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso governativo di cui in epigrafe è sottoposta
al giudizio di questa Corte la questione se l'art. 6 della legge dal
titolo "Nuovo Ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto Adige",
riapprovata dal Consiglio Regionale il 4 dicembre 1979, nel prevedere
la c.d. proporzionale etnica - comportante l'adeguamento nel predetto
ente della composizione del Consiglio di Amministrazione, e del
personale dipendente, nonché dei Comitati Provinciali di
Amministrazione delle Sezioni autonome della Provincia di Bolzano
rispetto alla consistenza dei gruppi linguistici risultante
dall'ultimo censimento generale -, violi gli artt. 61, comma 1 e 89,
comma 3 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), oltreché gli
artt. 3, 4, 41 e 97 (recte: 51) della Costituzione.
Con riguardo alla pretesa violazione delle anzidette disposizioni
contenute in Costituzione è stata pregiudizialmente sollevata, da
parte della difesa della Regione Trentino-Alto Adige, peraltro
soltanto in udinza, un'eccezione di inammissibilità, basata sul
rilievo che nell'atto di rinvio della legge impugnata non vi sarebbe
alcuna traccia dei profili d'illegittimità costituzionale relativi
agli artt. 3, 4, 41 e 97 (recte: 51) della Costituzione.
2. - L'eccezione di inammissibilità è infondata.
Anche se è vero che nell'atto di rinvio sono espressamente
menzionati soltanto gli artt. 61 e 89 St. T.A.A., i quali prevedono
la c.d. proporzionale etnica in relazione alla composizione degli
organi amministrativi degli enti pubblici locali, e degli uffici
statali nella provincia di Bolzano, si deve tuttavia precisare che il
rinvio stesso è tutto incentrato sul significato e sulla portata da
attribuire alla "proporzionale" medesima. E, poiché da parte del
ricorrente se ne assume un'interpretazione comportante l'espressa
menzione dei campi di applicazione della "proporzionale", in quanto
questa viene concepita come norma in deroga ai principi fondamentali
della Costituzione, si può logicamente supporre che il riferimento
agli articoli della Costituzione espressivi di tali principii sia
implicito o direttamente conseguenziale a quella prospettazione. È
infatti impensabile che la Regione destinataria del rinvio non
potesse supporre che i principi che nel caso si assumevano come
derogati dalla c.d. proporzionale etnica potessero essere altri che
il principio di eguaglianza (art. 3) e di parità di chances
nell'accesso dei pubblici uffici (art. 51) e quello della libertà di
professione (artt. 4 e 41). Si può pertanto concludere che, se pure
in forma estremamente sintetica, i motivi di incostituzionalità
prospettati dal ricorso siano presenti anche nell'atto di rinvio e
che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, (cfr., da
ultimo, sent. n. 217 del 1987) debba ritenersi salvo il principio
della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del
ricorso.
3. - Nel merito, tuttavia, le questioni sollevate dal ricorso
governativo sono infondate.
3.1. - Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare in una
precedente pronunzia (sent. n. 312 del 1983), le norme dello Statuto
del Trentino Alto-Adige sulla tutela delle minoranze linguistiche
hanno subi'to una profonda modificazione del loro significato a
seguito delle revisioni statutarie apportate dalla l. cost. 10
novembre 1971, n. 1. Con tali innovazioni la tutela delle minoranze
linguistiche è stata riqualificata come "interesse nazionale" (art.
4 St. T.A.A.), di modo che, per riprendere le parole della sentenza
appena citata, essa "costituisce uno dei principi fondamentali
dell'ordinamento costituzionale, che si pone come limite e al tempo
stesso come indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa (e
amministrativa) regionale e provinciale nel Trentino Alto-Adige".
In questo rinnovato quadro normativo, il quale è indubbiamente
più in armonia con l'art. 6 Cost., che colloca la tutela delle
minoranze linguistiche tra i "principi fondamentali" della
Costituzione, lo stesso significato degli artt. 61 e 89 St. T.A.A.
non può non essere profondamente diverso da quel che era
anteriormente alle revisioni statutarie. Se prima poteva avere una
qualche giustificazione l'interpretazione dei predetti articoli come
norme derogatorie rispetto ai principi fondamentali della
Costituzione, ora è venuta del tutto meno qualsiasi base normativa
per questa ricostruzione. Gli artt. 61 e 89 St. T.A.A. contengono,
infatti, norme costituzionali direttamente espressive del principio
generale della tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.).
Come tali, essi derivano da quell'insieme di principi
dell'ordinamento giuridico che, oltre a vincolare la legislazione
regionale e provinciale ancorché esclusiva, pongono ad essa un
indirizzo generale che la abilita a stabilire norme di tutela delle
minoranze linguistiche anche al di là degli specifici casi
espressamente indicati dallo Statuto regionale.
Su questa base, l'interpretazione degli artt. 61 e 89 St. T.A.A.
come norme derogatrici di principi fondamentali della Costituzione,
il cui campo di applicazione dovrebbe esigere pertanto una specifica
indicazione statutaria, non può (più) essere accolta. Di
conseguenza, la prospettazione dell'incostituzionalità della legge
impugnata che il ricorso governativo ha fondato sulla pretesa
mancanza di disposizioni statutarie dirette a giustificare
l'applicazione della c.d. proporzionale etnica alla composizione
degli organi di amministrazione e del personale di enti pubblici come
il "Mediocredito Trentino-Alto Adige" va, sotto questo profilo,
respinta.
Ciò posto, è preclusa la possibilità stessa di qualsivoglia
conflitto, in termini di illegittimità costituzionale, dell'art. 6
della legge impugnata con gli artt. 3, 4, 41 e 97 (recte: 51) della
Costituzione.
3.2. - Del resto, la conclusione non sarebbe diversa anche se si
considerasse il dubbio prospettato dall'Avvocatura dello Stato,
secondo la quale l'art. 6 della legge impugnata rappresenta
un'illegittima applicazione dell'art. 61, alinea, St. T.A.A., in
quanto quest'ultimo, nel riferirsi agli "enti pubblici locali" per
l'applicazione della c.d. proporzionale etnica, richiamerebbe la
nozione di "enti locali" che gli artt. 118 e 130 Cost. affiancano a
quella dei Comuni e delle Province. Questa interpretazione, sempre
secondo l'Avvocatura dello Stato, risulterebbe confermata dall'art. 8
del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571 (Norme di attuazione dello Stat.
T.A.A. in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego) che esclude dall'applicazione del titolo primo del d.P.R. 26
luglio 1976, n. 752 (recante lo stesso titolo del decreto
precedentemente citato), "gli enti pubblici economici che operano in
regime di libera concorrenza".
Pur a non voler sottolineare che l'art. 8 del d.P.R. n. 571 del
1978 fa espressamente riferimento soltanto al titolo primo del d.P.R.
n. 752 del 1976, il quale ha ad oggetto la conoscenza delle lingue
italiana e tedesca in relazione alle assunzioni negli uffici e negli
enti pubblici statali della provincia di Bolzano, e non già al
titolo secondo del medesimo decreto, che riguarda invece la c.d.
proporzionale etnica, sta di fatto che la nozione di "enti pubblici
locali", di cui all'art. 61 St. T.A.A., è stata oggetto di una norma
interpretativa, contenuta nell'art. 23 del d.P.R. 1° febbraio 1973,
n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento
e Bolzano e funzioni regionali). Secondo quest'ultima disposizione,
"la norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto è applicabile
soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella
Provincia di Bolzano o in entrambe le province della Regione".
Appare chiaro, dunque, che ai fini dell'applicazione della c.d.
proporzionale etnica, di cui all'art. 61, alinea, St. T.A.A., la
nozione di "ente pubblico locale" equivale a quella di ente pubblico
operante nella Regione o in una delle due province che la compongono
(sentenza n. 155 del 1975). Per risolvere la questione di
costituzionalità sotto tale profilo è sufficiente, pertanto,
verificare se la legge impugnata disciplini il "Mediocredito Trentino
Alto-Adige" come ente pubblico che svolge la sua attività
nell'ambito del territorio regionale o in quello di una delle due
Province autonome di Trento o di Bolzano.
Per tale aspetto la legge impugnata non può dar adito a dubbi,
poiché non soltanto disciplina il "Mediocredito Trentino-Alto Adige"
come ente pubblico regionale, ma ne circoscrive anche l'ambito di
operatività al territorio della Regione stessa. Essa, infatti,
dispone che lo statuto dell'ente sia approvato dalla giunta regionale
(art. 6), al pari dell'eventuale liquidazione dell'istituto e delle
relative modalità (art. 8). Stabilisce, inoltre, che i fondi di
dotazione siano in maggioranza regionali (art. 3) e che gli organi di
amministrazione siano composti da un numero maggioritario di
rappresentanti regionali e provinciali (art. 7). Ma soprattutto
dispone, accanto al divieto di apertura di sportelli bancari o di
qualsiasi altra forma di raccolta del risparmio fra il pubblico (art.
5), che il Mediocredito ha lo scopo istituzionale di "promuovere lo
sviluppo delle attività produttive nel territorio della Regione
Trentino Alto-Adige" a favore delle piccole e medie imprese.
In breve, non vi può essere dubbio che il "Mediocredito Trentino
Alto-Adige" rientri tra gli "enti pubblici locali" di cui all'art.
61, alinea, St. T.A.A., così come interpretato dall'art. 23 del
d.P.R. n. 49 del 1973.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige riapprovata
il 4 dicembre 1979 ("Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto
Adige"), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, per
contrasto con gli articoli 61 e 89 dello Statuto della Regione T.A.A.
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 3, 4, 41 e 97 (recte:
51) della Costituzione.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte