Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, comma 2,

delle norme di coordinamento del codice di procedura penale,

approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e degli

artt. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), promosso con

ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal tribunale di sorveglianza di

Caltanissetta sul reclamo proposto da Gioacchino Contino, iscritta al

numero 259 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta,

investito della decisione sul reclamo proposto da un detenuto in

espiazione di pena contro il rigetto di un'istanza di permesso

premio, con ordinanza emessa il 10 marzo 1999 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 236, comma 2, delle norme di coordinamento del codice di

procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, 30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

che l'art. 236 delle norme di coordinamento del codice di

procedura penale prevede che nelle materie di competenza del

tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni

processuali della legge n. 354 del 1975, le quali disciplinano il

procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 30-bis,

quarto comma, da applicare ai permessi premio per il richiamo

espresso dell'art. 30-ter, comma 7), stabilendo che il giudice

competente provvede, assunte, se del caso, sommarie informazioni,

entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo;

che queste disposizioni sono denunciate nella parte in cui,

nel fissare il termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo

per provvedere in ordine alla impugnazione dell'interessato in

materia di permessi premio, non consentirebbero di applicare gli

artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, i quali, per il

procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso

all'interessato ed al suo difensore dell'udienza in camera di

consiglio, con un termine per comparire;

che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni impugnate

violerebbero: a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole

disparità di trattamento del detenuto che abbia proposto reclamo in

materia di permessi premio rispetto a quello che sia parte negli

altri procedimenti di sorveglianza, per i quali varrebbero, invece,

le garanzie proprie della giurisdizione, assicurate, appunto, dagli

artt. 666 e 678 cod. proc. pen; b) l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, perché il procedimento di decisione del reclamo non

consentirebbe di dare comunicazione dell'udienza all'interessato ed

al suo difensore, così ledendo il diritto alla difesa ed il

contraddittorio, in un procedimento al quale dovrebbe sempre

partecipare, ad avviso del giudice rimettente, il solo pubblico

ministero; c) l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto

la mancanza di garanzie proprie della giurisdizione nel procedimento

di decisione del reclamo si porrebbe in contrasto con il principio

della funzione rieducativa della pena;

che il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, delle norme

di coordinamento del codice di procedura penale, 14-ter primo,

secondo e terzo comma, e 30-bis della legge n. 354 del 1975, nella

parte in cui non consentivano l'applicazione degli artt. 666 e 678

del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il

decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della

detenzione il periodo trascorso in permesso premio (sentenza n. 53

del 1993); lo stesso giudice ritiene che analoghe ragioni debbano

portare, attraverso una pronuncia di incostituzionalità,

all'applicazione della medesima disciplina anche al procedimento di

reclamo in materia di permessi premio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che il giudice rimettente denuncia la irragionevole

diversità di trattamento in analoghe procedure di sorveglianza e la

carenza di garanzie giurisdizionali, in contrasto con il principio

della funzione rieducativa della pena, nella procedura di reclamo in

materia di permessi premio, di cui è investito: a suo giudizio,

l'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, prefigurando un

procedimento al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni

contraddittorio, non consentirebbe né di dare avviso all'interessato

e al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio né di

disporre un'apposita udienza di trattazione;

che, nella formulazione della questione, gli artt. 666 e 678

cod. proc. pen., i quali invece prevedono l'avviso al condannato e al

suo difensore della fissazione della data dell'udienza in camera di

consiglio e il termine per comparire, sono richiamati come termine di

raffronto, per argomentare l'incostituzionalità del procedimento

delineato dall'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, e come

elemento normativo idoneo a colmare, attraverso la estensione della

disciplina da essi dettata, l'anzidetta carenza;

che, nel sollevare la questione, il giudice rimettente non

tiene conto del più recente orientamento della giurisprudenza di

legittimità, secondo cui il reclamo proposto dal detenuto in materia

di permessi premio davanti al tribunale di sorveglianza deve

svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con le forme stabilite

dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.;

che, pertanto, è possibile una lettura della norma

denunciata diversa da quella fatta propria dal rimettente e che

consente l'applicazione di regole, desunte dal sistema, le quali

assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di difesa ed il

contraddittorio (confronta ordinanza n. 45 del 1999);

che, quindi, muovendo l'ordinanza di rimessione da un erroneo

presupposto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, delle norme di

coordinamento del codice di procedura penale, approvate con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 30-bis, quarto comma, e

30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte