Sentenza n. 29/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale della Sardegna il 15 gennaio 1964, concernente
"Utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione
della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio
regionale della Sardegna", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri notificato il 28 maggio 1965, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 4 giugno successivo ed
iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma
della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 19 gennaio 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Gasparri,
per il Presidente della Regione sarda.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso depositato in cancelleria il 4 giugno 1965 il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dal
l'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge regionale
sarda 15 gennaio 1964, riapprovata dal Consiglio regionale il 7 maggio
1965, concernente la istituzione di una Commissione consiliare di
inchiesta col compito di accertare ed indagare "sulla utilizzazione dei
mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale
nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della
Sardegna".
Secondo l'Avvocatura la legge impugnata sarebbe illegittima per i
seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 121 in relazione agli artt. 123 e 116 della
Costituzione e degli artt. 15, 27 e 34 dello Statuto sardo perché il
Consiglio regionale avrebbe invaso la sfera di competenza che le citate
norme attribuiscono alla Giunta, al suo Presidente e ai suoi
componenti;
2) violazione degli artt. 116 e 82 della Costituzione e degli artt.
3, 4 e 5 dello Statuto perché l'inchiesta non figura nelle norme
statutarie che specificano quali sono le materie nelle quali la Regione
ha competenza legislativa, né d'altra parte si potrebbe estendere al
Consiglio regionale sardo quell'autonomo potere di inchiesta che l'art.
82 della Costituzione riserva alle Camere;
3) violazione degli artt. 100, comma secondo, 103, comma secondo, e
125 della Costituzione nonché degli artt. 31 e 56 dello Statuto
perché la legge impugnata comporterebbe una invasione del campo
riservato alla giurisdizione dello Stato ed al controllo da parte della
Corte dei conti alla quale soltanto spetta il sindacato sulla
legittimità degli atti della Giunta che prevedono una spesa.
Il Consiglio regionale - ad avviso dell'Avvocatura - può
controllare le spese effettuate dalla Giunta solo in sede di
approvazione del bilancio (art. 31 dello Statuto) ma non può - senza
valicare i limiti delle competenze attribuitegli - disporre inchieste
per procedere a siffatto controllo.
Il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, rappresentato
e difeso dall'avv. Pietro Gasparri, si è costituito nel presente
giudizio mediante deposito di deduzioni in cancelleria in data 18
giugno 1965.
Sul primo motivo del ricorso la difesa della Regione, dopo aver
rilevato che il riferimento fatto dall'Avvocatura agli artt. 121, 123 e
116 della Costituzione è inammissibile e irrilevante trattandosi di
norme che concernono le Regioni a statuto ordinario, venendo all'esame
delle norme statutarie che si assumono violate osserva:
a) che la legge in esame non ha invaso la sfera di competenza che
l'art. 34 dello Statuto attribuisce alla Giunta, al suo Presidente e
suoi componenti, in quanto tra le competenze di detti organi non è
compresa quella di deliberare e svolgere inchieste sul loro stesso
operato;
b) che il potere di inchiesta che il Consiglio ha, nella specie,
inteso esercitare trova il suo specifico fondamento nell'art. 37 dello
Statuto costituendo un naturale completamento e logico strumento del
potere di sindacato politico spettante al Consiglio. Infondata è la
censura di una invasione della sfera di competenza della Giunta perché
il Consiglio non ha voluto arrogarsi un potere di annullamento o
riforma degli atti da questa emessi, ma ha inteso istituire una
Commissione di inchiesta al solo scopo di raccogliere notizie utili al
fine di poter esercitare le sue scelte in ordine alla conservazione o
al ritiro della fiducia.
Sul secondo motivo del ricorso, che lamenta la violazione degli
artt. 3, 4 e 5 dello Statuto in quanto fra le materie contemplate da
queste norme non potrebbe comprendersi quella relativa alla istituzione
di Commissioni di inchiesta, la difesa della Regione rileva che la
istituzione di Commissioni non è una "materia" ma è uno dei modi in
cui l'autorità del Consiglio può esercitarsi nelle diverse materie
riservate alla Regione.
Il potere del Consiglio regionale di disporre inchieste nelle
materie di sua competenza troverebbe fondamento - secondo la
difesa-nell'art. 19 dello Statuto in cui è detto che "il Consiglio
regionale elegge, tra i suoi componenti,.... commissioni in conformità
al regolamento interno". In armonia con tale disposizione gli artt. 127
e 128 del Regolamento del Consiglio prevedono delle Commissioni
costituite in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi
consiliari, nominabili dal Presidente, per delega del Consiglio e
aventi per fine l'espletamento di inchieste.
La Commissione istituita con la legge impugnata - che rientra in
queste previsioni - sarebbe quindi legittima a meno che non si voglia
mettere in dubbio la legittimità costituzionale dei citati articoli
del regolamento.
In ordine al terzo motivo del ricorso la difesa osserva che la
istituzione della Commissione di inchiesta non comporta lesione della
competenza dell'autorità giurisdizionale e, in particolare, delle
competenze giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti,
perché le funzioni ispettive del Consiglio si svolgono su un piano
diverso; esse tendono, infatti, solo ad assumere informazioni sul
comportamento dell'Amministrazione per l'adozione di determinazioni
politiche e non a bloccare in via preventiva atti amministrativi
comportanti spese illegittime, né tanto meno ad accertare
responsabilità pecuniarie di funzionari.
Inesatta sarebbe, infine, la tesi secondo la quale il controllo
sulla spesa può essere effettuato dal Consiglio solo ai sensi
dell'art. 31 dello Statuto in sede di approvazione del bilancio in
quanto il controllo finanziario, oltre che in modo periodico, può
essere effettuato occasionalmente su singole operazioni o fasi
dell'azione amministrativa.
Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che la Corte voglia
respingere il ricorso.
In una memoria, depositata in cancelleria il 6 gennaio 1966,
l'Avvocatura dello Stato ha ulteriormente svolto i motivi di
incostituzionalità della legge impugnata osservando che con essa:
a) si dispone l'esercizio di un potere inquirente relativo a una
funzione consiliare già esercitata. Ciò in quanto, a distanza di
quattro anni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale, del
rendiconto consuntivo, comprensivo delle spese affrontate dalla Giunta
durante la campagna elettorale del 1961, si pretende di svolgere un
nuovo e più completo accertamento rispetto a tali spese;
b) si dispongono accertamenti documentali, amministrativi e
personali che esorbitano dai limiti entro i quali si esercitano i
normali poteri di indagine costituenti l'aspetto accessorio e
sussidiario delle funzioni specificamente attribuite dallo Statuto al
Consiglio regionale in materia di controllo politico e amminitrativo -
finanziario;
c) si attribuisce alla Commissione di inchiesta mediante l'uso
dello strumento legislativo una funzione inquirente con carattere di
autonomia ed indipendenza dalle funzioni specificamente spettanti al
Consiglio, estendendo così in via analogica alla Regione sarda
quell'autonomo potere di inchiesta in materia di pubblico interesse che
l'art. 82 della Costituzione riserva alle Camere;
d) si invade, infine, il campo riservato allo Stato (Corte dei
conti) in materia di controllo di legittimità sugli atti della Giunta
e in materia di giurisdizione per responsabilità
amministrativo-contabili.
Sulla base di tali considerazioni l'Avvocatura insiste perché la
legge impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
Anche la difesa della Regione ha ritualmente depositato in
cancelleria una memoria difensiva.
In essa si riafferma in primo luogo il potere del Consiglio
regionale di disporre inchieste, sia perché analogo potere viene
esercitato anche dai Consigli comunali e provinciali, sia perché, per
la Regione sarda il potere in questione è previsto da idonee
disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio
regionale.
Si sostiene, quindi, dalla difesa che oggetto della inchiesta può
ben essere l'operato della Giunta ed in particolare l'uso di fondi
posti a disposizione di questa. Le inchieste del genere - che non
comportano lesione né della sfera di competenza della Giunta, né di
quella della Delegazione regionale della Corte dei conti - si
propongono lo scopo di fornire al Consiglio dati utili per l'esercizio
della sua funzione di controllo politico.
L'unico dubbio che - ad avviso della difesa-si può avere in ordine
alla fattispecie in esame è quello relativo alla necessità o meno di
una legge per la nomina di una Commissione d'inchiesta. Su tale
specifico punto la difesa, dopo aver osservato che secondo l'art. 82
della Costituzione la disposizione di inchieste costituisce esercizio
dell'autonomia delle singole Camere e non atto legislativo dell'intero
Parlamento, e che del pari, per l'art. 19 dello Statuto, l'elezione o
istituzione di Commissioni è atto distinto da quello propriamente
legislativo, afferma che, qualora dovesse ritenersi che la forma della
legge non sia necessaria per la nomina di Commissioni d'inchiesta, la
conseguenza che ne deriverebbe nel caso in esame sarebbe semplicemente
quella che il provvedimento impugnato, valido nella sua sostanza
dispositiva, dovrebbe considerarsi viziato nella forma per la erronea
sua denominazione. Erroneamente cioè lo si sarebbe chiamato "legge" ed
altrettanto erroneamente lo si sarebbe inviato al Commissario dello
Stato ed erroneamente questi e il Governo lo avrebbero preso in
considerazione e impugnato come legge. Con la conseguenza, secondo la
difesa, che, trattandosi di atto invalido come legge nel senso formale
del termine ma valido come atto di autonomia interna del Consiglio non
sarebbe impugnabile davanti questa Corte, quanto meno con la procedura
dell'art. 33 dello Statuto speciale.
La difesa della Regione ha precisato le sue conclusioni chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato. Considerato in diritto :
1. - I motivi di incostituzionalità dedotti nel ricorso a sostegno
della illegittimità della legge regionale impugnata pongono, nel loro
insieme, alla Corte l'esame del problema se spetti al Consiglio
regionale sardo un potere d'inchiesta e, nell'affermativa, entro quali
limiti possa essere esercitato.
2. - In ordine al primo punto, va presa in considerazione la
censura, esposta nel secondo motivo del ricorso, secondo la quale la
legge regionale in esame comporterebbe la violazione degli artt. 3, 4 e
5 dello Statuto, in quanto, nelle materie riservate da tali norme alla
competenza legislativa della Regione, non figurerebbe quella relativa
alla istituzione, da parte del Consiglio, di Commissioni di inchiesta.
Il rilievo è però infondato perché il potere d'inchiesta - come
è stato osservato anche dalla difesa della Regione - non costituisce
una materia nel senso nel quale sono - ad esempio - materie
l'agricoltura o l'industria o l'istruzione rispettivamente contemplate
negli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto.
L'inchiesta consiste in una indagine diretta a raccogliere elementi
di conoscenza più approfondita su fatti o persone ed ha essenzialmente
funzione strumentale in vista dei provvedimenti che potranno essere
adottati, non dalla Commissione all'uopo nominata che ha svolto
l'indagine, ma dall'organo deliberativo che l'ha disposta ai fini di
una migliore e più adeguata esplicazione delle proprie attività
istituzionali.
L'inchiesta non si configura come una funzione autonoma dei
Consigli regionali, ma è un potere connaturato e implicito nelle varie
funzioni spettanti ai Consigli medesimi, rappresenta cioè un modo di
estrinsecazione di dette funzioni. Potrà perciò presentarsi la
necessità o l'opportunità di una inchiesta tanto come strumento per
l'esercizio della funzione legislativa quanto come strumento per
l'esercizio delle altre funzioni spettanti al Consiglio.
Sulla base di tali considerazioni non può non riconoscersi al
Consiglio regionale della Sardegna il potere di ordinare inchieste
anche se non previste da una puntuale disposizione del relativo
Statuto.
3. - Nel secondo aspetto del problema viene anzitutto in esame la
questione se il Consiglio possa disporre con legge l'istituzione di una
Commissione d'inchiesta. La stessa difesa della Regione ha sul punto
formulato dubbi per sostenere, in via preliminare, l'inammissibilità
del ricorso.
Ritiene la Corte che la scelta dello strumento legislativo,
adottato dal legislatore regionale nel caso di specie, non dia luogo a
vizio di legittimità costituzionale.
Se si pon mente al fatto che la legge è il mezzo naturale e
ordinario di espressione della volontà di detto organo e si tiene
conto, inoltre, che, per la ricordata sua natura accessoria,
l'inchiesta si configura come un modo di estrinsecazione delle funzioni
del Consiglio, non si vede per quale motivo non debba essere consentita
al legislatore regionale la possibilità di adottare la forma della
legge per deliberare una inchiesta riconosciuta di sua spettanza.
4. - Egualmente infondate sono le altre censure mosse contro la
legge in esame.
In primo luogo non sussiste violazione della sfera di competenza
che l'art. 34 dello Statuto assegna al Presidente della Giunta
regionale, alla Giunta e ai suoi componenti. Ed invero l'indagine che
il Consiglio si propone di fare mediante la Commissione, riguardando un
controllo sull'uso fatto dalla Giunta di mezzi, di fondi e di personale
a sua disposizione durante la campagna elettorale del 1961, non lede
l'indipendenza dei suddetti organi e non ne usurpa o invade le
rispettive funzioni.
Il Consiglio, per contro, agendo nella sfera delle sue
attribuzioni, ha fatto uso di un suo potere istituzionale: quello del
sindacato, strettamente inerente ai suoi compiti di controllo politico,
sull'operato degli organi esecutivi della Regione. Ha quindi disposto
con la legge in esame una indagine che è aspetto accessorio e
sussidiario dell'anzidetta funzione di controllo politico.
Né sussiste violazione dell'art. 82 della Costituzione, che si
riferisce esclusivamente alle inchieste disposte dalle Camere, perché
nelle singole disposizioni della legge impugnata non si rinviene una
indebita estensione alla Commissione regionale di quei poteri che il
citato articolo attribuisce alle Commissioni di nomina parlamentare.
Neppure fondato è il preteso contrasto con l'art. 31 dello Statuto
basato sul rilievo che la legge avrebbe disposto a quattro anni di
distanza un nuovo accertamento più completo e penetrante rispetto a
spese già approvate dal Consiglio regionale in sede di approvazione
del rendiconto consuntivo presentato dalla Giunta.
A parte la circostanza che il rendiconto dell'esercizio finanziario
1961, durante il quale furono erogate le spese oggetto dell'inchiesta,
non risulta ancora approvato dal Consiglio (l'ultima legge approvativa
di rendiconto è quella del 3 ottobre 1962, n. 11, relativa al conto
consuntivo dell'anno 1953), deve ritenersi che anche dopo
l'approvazione del rendiconto possa essere disposta una inchiesta su
determinate operazioni o fasi della azione amministrativa ai fini
dell'esercizio del controllo politico ispettivo spettante al Consiglio
regionale.
Infondata è alfine la censura di violazione della sfera di
competenza della Corte dei conti sia quale organo di controllo sugli
atti della Regione, sia quale organo di giurisdizione in tema di
responsabilità amministrativa e contabile (artt. 100 e 103, comma
secondo, della Costituzione).
Il controllo della Corte ha per oggetto gli atti della Giunta e
dell'Amministrazione regionale, tende a rilevarne gli eventuali vizi di
illegittimità e ad impedire che gli atti illegittimi possano ricevere
esecuzione.
La giurisdizione della Corte ha per oggetto l'accertamento della
responsabilità amministrativa e contabile degli ammininistratori, dei
funzionari e degli agenti della Regione.
Diverso, invece, per natura e finalità, è il controllo che il
Consiglio si propone di esercitare con la legge in esame, essendo
diretto ad accertare il comportamento dei componenti la Giunta ai fini
delle conseguenti determinazioni politiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 28 maggio 1965, sulla
legittimità costituzionale della legge regionale sarda 15 gennaio 1964
concernente "Utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a
disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto
Consiglio regionale della Sardegna".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte