Sentenza n. 29/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1968 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 31 marzo 1967, recante
"Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti
sindacali e politici caduti nella lotta per il lavoro, la libertà e il
progresso della Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana notificato l'8 aprile 1967, depositato
in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 14 del Registro
ricorsi 1967.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Commissario dello Stato, e l'avv. Eugenio Cannada Bartoli, per
la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 31 marzo 1967, ha
approvato un progetto di legge concernente la "concessione di un
assegno vitalizio alle famiglie del dirigenti sindacali e politici
caduti nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della
Sicilia".
Si dispone, nell'art. 1, primo comma, che l'assegno è concesso, a
carico della Regione, ai familiari dei caduti dopo il 1 gennaio 1945;
e, nel secondo comma, che una commissione del Parlamento regionale,
formata con la rappresentanza di tutti i gruppi politici e presieduta
dal Presidente dell'Assemblea, o da un vice - presidente da lui
delegato, indicherà al Presidente della Regione i nominativi dei
cittadini rientranti nella categoria preveduta dal primo comma.
Si dispone negli artt. 2,3 e 4 a quali soggetti spetta l'assegno,
la misura del medesimo, l'organo (cioè il Presidente della Regione)
che deve provvedere alla liquidazione e le formalità per ottenerla.
Si dispone infine, nell'art. 5, che alla copertura della spesa,
preveduta in lire 12.000.000, si provvede per l'anno finanziario in
corso (1967), mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 208 dello stato di previsione delle spese per detto anno; e
per gli assegni futuri a carico del corrispondenti capitoli di spesa.
La legge è stata tempestivamente impugnata, per illegittimità
costituzionale, dal Commissario dello Stato, con ricorso notificato l'8
aprile 1967 e depositato presso questa Corte il 17 successivo. I motivi
sono i seguenti:
1) violazione del principi contenuti nella Costituzione e nello
Statuto speciale, in quanto l'oggetto della legge esulerebbe dalle
materie nelle quali la Regione avrebbe competenza esclusiva o
concorrente (artt. 14 e 17); materie espressamente delimitate secondo
la giurisprudenza di questa Corte;
2) oltreché illegittima per tale pregiudiziale rilievo, la legge
violerebbe i principi generali dell'ordinamento, inerenti alla
ripartizione delle rispettive competenze degli organi legislativi ed
amministrativi regionali.
Non sarebbero inoltre precisati la natura ed i compiti della
Commissione che indicherà al Presidente della Regione i nominativi del
cittadini, ai quali sarebbe concesso l'assegno vitalizio. Mancherebbero
altresì i criteri idonei ad accertare i requisiti occorrenti per
l'attribuzione dell'assegno anzidetto;
3) la legge sarebbe pure in contrasto con l'art. 81, ultimo comma,
della Costituzione, in quanto all'onere finanziario per l'esercizio
1967 (in corso) si provvederebbe mediante riduzione dello stanziamento
del capitolo 208 del bilancio regionale, concernente spese obbligatorie
per concessione di un assegno mensile, non riversibile, ai vecchi
lavoratori, in base alle leggi regionali 20 ottobre 1957, n.58,8
gennaio 1960, n. 1, e 5 ottobre 1965, n. 28. L'eventuale disponibilità
del capitolo indicato avrebbe inoltre carattere contingente, e non
sarebbe perciò idonea ad assicurare la copertura dell'onere, di
carattere continuativo, secondo le previsioni del provvedimento
impugnato.
In questa sede si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 17 aprile 1967; e si è pure costituita la
Regione, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Cannada Bartoli, che
ha depositato le deduzioni in data 6 maggio 1967.
Il ricorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del
29 aprile 1967, ed in quella della Regione n. 22 del 15 maggio 1967.
L'Avvocatura dello Stato il 15 febbraio 1968 ha depositato una
memoria a sostegno ed illustrazione del ricorso del Commissario.
Circa il primo motivo si osserva che l'oggetto del provvedimento
impugnato, contrariamente all'assunto della Regione, non rientrerebbe
nelle materie deferite alla competenza legislativa della Regione, né
esclusiva né concorrente: materie che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte (sentenza n. 27 del 1965) dovrebbero intendersi
espressamente delimitate. Non rientrerebbe nella competenza esclusiva
(art. 14, lettera m, beneficenza ed opere pie) poiché la beneficenza,
cui si riferisce questa disposizione, sarebbe riferibile al primo comma
dell'art. 38 della Costituzione, per il quale ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, ha diritto al
mantenimento ed all'assistenza sociale. Il cittadino cioè che si trovi
in stato di bisogno, prescindendo da situazioni personali, o da
particolari attività svolte a servizio della collettività. Non
rientrerebbe neppure nella competenza legislativa concorrente (art. 17,
lett. f, assistenza sociale) perché questa riguarderebbe i lavoratori
(dipendenti od autonomi) per i quali il secondo comma dell'art. 38
della Costituzione esige previdenze ed assicurazione di mezzi adeguati
alle esigenze della vita, in caso di disoccupazione, infortuni,
malattie ed invalidità e vecchiaia.
L'oggetto del provvedimento impugnato, secondo l'Avvocatura,
sarebbe del tutto estraneo alle materie ora indicate, tenuto conto
anche dei fini che si intenderebbero perseguire dal legislatore
regionale, chiariti nella relazione al progetto di legge: quelli cioè
di "testimoniare tangibilmente la riconoscenza del popolo siciliano ai
dirigenti sindacali o democratici caduti per mano della mafia". La
legge, infatti, non richiederebbe, come requisito per ottenere
l'assegno, né stato di bisogno (neppure in via sussidiaria) né la
qualifica di lavoratore dipendente od autonomo.
Circa il secondo motivo (che investe il secondo comma dell'art. 1,
della legge) l'Avvocatura conferma che l'attribuzione ad una
Commissione, eletta dall'Assemblea, del compito di carattere
amministrativo di indicare al Presidente della Regione i nomi delle
persone cui attribuire l'assegno vitalizio, contrasterebbe con i
principi, già affermati da questa Corte, nel senso che, a ciascun
organo della Regione spettano, per norme statutarie, compiti ben
precisi e determinati.
Contrasto che si verificherebbe nel caso di specie nei riguardi
della predetta Commissione, i cui compiti, come ammetterebbe anche la
Regione, sarebbero di carattere essenzialmente amministrativo, non
rientranti nella competenza dell'Assemblea regionale (artt. 14 a 19,
artt. 9, primo comma, e 20, primo e secondo comma, dello Statuto e
sentenze di questa Corte n. 2 del 1959 e n. 66 del 1964).
A parte il rilievo, continua l'Avvocatura, che non risultano
indicati, tra l'altro, i criteri da seguire circa i requisiti necessari
per ottenere la concessione dell'assegno vitalizio.
Anche per quanto attiene al finanziamento della spesa, l'Avvocatura
conferma sussistere la violazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione. Per l'esercizio in corso osserva (anno 1967) che se è
vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 1 del
1966), alla copertura di nuove spese si può procedere con riduzione di
spese già autorizzate, non sarebbe meno vero tuttavia che a tale
riduzione dovrebbe precedersi, non già con un'enunciazione generica,
ma con una norma sostanziale che modificasse la legge precedente,
apportando la riduzione delle spese stesse.
Evidente sarebbe poi la violazione dell'art. 81 per quanto attiene
alla copertura dell'onere finanziario nei futuri esercizi.
La difesa della Regione, nelle deduzioni, chiedendo il rigetto del
ricorso ne contesta il fondamento rilevando: che la legge impugnata
rientrerebbe nella competenza legislativa primaria della Regione cioè
la pubblica beneficenza, materia nella quale l'Assemblea regionale
avrebbe sempre legiferato;
che, nel nostro ordinamento, non sussisterebbe alcuna riserva di
competenza per gli organi esecutivi. Onde non sarebbe escluso che ad
una Commissione eletta dall'Assemblea si potessero attribuire attività
di carattere amministrativo. Contesta inoltre che si possa riscontrare
motivo di illegittimità nella mancanza di criteri direttivi per la
designazione del beneficiati dalla legge.
Per quanto riguarda infine l'onere finanziario il riferimento ad
uno stanziamento già esistente nel bilancio per altre spese, non
potrebbe dar luogo a questione di illegittimità costituzionale, ma
semmai ad una questione strettamente politica di competenza degli
organi della Regione.
La difesa della Regione non ha depositato memoria. Considerato in diritto :
1. - Con il primo motivo del ricorso (che riguarda il primo comma
dell'art. 1 della legge) si propone il quesito se la concessione di un
assegno vitalizio ai familiari dei caduti in Sicilia, dopo il 1 gennaio
1945, per avere svolto attività politica e sindacale, esuli dalla
competenza legislativa, primaria o concorrente, della Regione, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 14, lett. m, e 17, lett.
f, dello Statuto regionale.
La risposta deve essere affermativa.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 24
del 1957; 47 del 1959; 2 del 1960; 66 del 1964 e 72 del 1965) la
potestà legislativa attribuita alle Regioni a statuto speciale, trova
la sua base ed anche il suo limite, nelle materie espressamente
indicate nelle norme statutarie, non potendosi quindi intendere (come
ha rilevato questa Corte) in senso finalistico.
2. - In conformità a questi principi appare chiaro come la
disposizione impugnata, contrariamente a quanto sostiene la difesa
della Regione, non possa rientrare nell'ambito delle norme statutarie
sopra menzionate.
Non nell'art. 14, lett. m, il quale attribuisce alla Regione
competenza legislativa primaria nella materia concernente la pubblica
beneficenza e le opere pie.
Il concetto di beneficenza ed assistenza pubblica, infatti, ha
assunto, nel sistema della legislazione statale, un significato ben
determinato. E questa Corte, in riferimento al primo comma dell'art. 38
della Costituzione, ne ha, in linea generale, precisato i termini,
rilevando che la detta materia risponda alla finalità specifica di
"favorire chiunque si trovi in condizioni di bisogno, prescindendo da
particolari qualità o situazioni personali o da servizi particolari
resi allo Stato".
Significato e portata non diversi sono da attribuire alla norma
dello Statuto regionale, come è chiarito anche dal fatto che la
competenza legislativa della Regione si estende alle opere pie; a
quegli istituti cioè, la cui finalità istituzionale è appunto quella
di attuare, in varie forme, la beneficenza e l'assistenza a favore di
persone bisognose.
Date tali premesse è da ritenere che, nell'ambito della ricordata
norma statutaria, non possono ricomprendersi provvidenze nei riguardi
di persone che non si trovino nella condizione preveduta dal primo
comma dell'art. 38 della Costituzione. Ed è da ritenere altresì che
non vi possa rientrare la disposizione ora impugnata, in quanto
attribuisce un assegno vitalizio ai familiari di persone vittime di
particolari situazioni, prescindendo dallo stato di bisogno;
nell'intento, come risulta dalla relazione dei deputati proponenti, di
"testimoniare la riconoscenza del popolo siciliano ai dirigenti
sindacali e democratici, caduti per la causa del lavoro, della libertà
e del progresso della Sicilia".
Né il carattere di estraneità del beneficio dall'ambito della
norma statutaria, può venir meno in considerazione del fatto che, per
i figli maggiorenni delle vittime, l'attribuzione dell'assegno è
subordinata alla permanente inabilità al lavoro. Neanche per questi,
infatti è richiesta una condizione di bisogno, a parte il rilievo che,
nell'economia della legge, si tratta di una situazione individuale
secondaria e marginale.
3. - Senonché, come si è accennato, la disposizione impugnata non
trova giustificazione neppure in relazione all'art. 17, lett. f, dello
Statuto siciliano. Questo attribuisce alla Regione potestà
legislativa concorrente nella materia della legislazione sociale, con
riferimento ai rapporti di lavoro, alla previdenza ed assistenza
sociale.
È da tenere presente, in proposito, che questa Corte, con la
sentenza n. 7 del 1957, ha ritenuto che l'ambito normativo
riconosciuto, dalla citata norma, non concerne tutta la legislazione
sociale, bensì ciò che riflette i rapporti di lavoro e le provvidenze
che ad essi sono collegate a garanzia del lavoratori. Ed analogamente
si era in precedenza pronunziata anche l'Alta Corte per la Regione
siciliana, con la sentenza n. 17 del 1951. A tali rapporti si
riferiscono altresì le norme di attuazione (approvate con decreto n.
1138 del 25 giugno 1952), le quali, nell'art. 1, dispongono che le
attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle
materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza
sociale, sono svolte, nel territorio della Regione,
dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in
relazione all'art. 17, lett. f, dello Statuto.
La disposizione impugnata, invece, traendo origine da eventi
delittuosi, non prende, in alcun modo, in considerazione rapporti di
lavoro (dipendente od autonomo) con le conseguenti situazioni, né
richiede, nelle persone interessate, la qualifica di lavoratore,
contrariamente a quanto dispone la legge regionale n. 58 del 1957
richiamata dalla difesa della Regione.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso, dedotto come
principale e fondamentale, travolge tutta la legge e non è quindi
necessario l'esame delle censure contenute negli altri motivi che
restano perciò assorbiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge, approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo 1967,
concernente la "concessione di un assegno vitalizio alle famiglie del
dirigenti sindacali e politici caduti nella lotta per il lavoro, la
libertà ed il progresso della Sicilia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte