Sentenza n. 290/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1984 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980 dalla Regione Veneto
avente per oggetto "Integrazione della Legge regionale 24 agosto 1979,
n. 65" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
notificato il 21 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 10
successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1981.
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
uditi l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il ricorrente e gli
avvocati Guido Viola e Giangiacomo Pancino per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 2 gennaio 1981 il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedeva dichiararsi l'illegittimità
costituzionale della legge della Regione Veneto approvata il 2 aprile
1980 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 18 dicembre 1980 con
la quale - ad "integrazione della legge regionale 24 agosto 1979, n.
65" concernente, tra l'altro, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale regionale - era stato previsto un "meccanismo
di inquadramento contestuale" ulteriore rispetto a quelli già previsti
nell'art. 45 di detta legge, nel senso che "il personale con qualifica
al 30 settembre 1978 di Funzionario - che, ai sensi della tabella C) di
cui al successivo art. 47, sarebbe inquadrato nel livello di Esperto -
ove in possesso a tale data di una anzianità effettiva minima di
servizio di anni 8 senza demerito in posizione giuridica direttiva, è
ammesso d'ufficio ad un concorso interno per soli titoli per
l'inquadramento nel livello funzionale di Dirigente, sempreché sia
stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non
posteriore all'1 aprile 1976".
Con la L. reg. n. 65 del 1979 - precisava il ricorrente si era
provveduto al "recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo
relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a
statuto ordinario per il periodo 1 gennaio 1976-31 dicembre 1978"
stipulato tra regioni e organizzazioni sindacali con la mediazione
governativa, contratto con cui era stata, tra l'altro, perseguita la
perequazione delle retribuzioni del personale delle singole regioni a
statuto ordinario e del personale dello Stato, in relazione alla
identità delle prestazioni al personale stesso richieste ed alla
compatibilità con la situazione del bilancio pubblico in generale. In
particolare, nell'accordo erano state prese in considerazione le
posizioni dei dipendenti delle singole Regioni ai fini
dell'inquadramento del personale nel nuovo (e unico) ordinamento dei
livelli, stabilendo all'allegato C, in analitiche tabelle, le
equiparazioni in correlazione con le peculiarità di ciascun
ordinamento.
Ad avviso del ricorrente, la disposizione impegnata, modificando la
disciplina contrattuale - la cui idoneità ad assicurare
l'omogeneizzazione era stata indirettamente riconosciuta dalla Corte
con la sentenza n. 10 del 1980 - viola innanzitutto, in riferimento
all'art. 117 Cost. il principio fondamentale stabilito con l'art. 67
della legge statale n. 62 del 1953, secondo cui le norme sul
trattamento economico del personale regionale non possono disporre un
trattamento più favorevole di quello attribuito al personale statale
(cfr. Corte Cost. sentenza n. 40 del 1972): principio, questo, che
risponde ai canoni di buona amministrazione fissati dall'art. 97 Cost.
ed è stato riconfermato con gli artt. 20 e 26 della legge 20 marzo
1975, n. 70, con cui si è inteso procedere alla graduale eliminazione
delle sperequazioni nel trattamento economico dei pubblici dipendenti
in genere. La legge impugnata, inoltre, creando una disparità di
trattamento tra dipendenti della Regione Veneto e dipendenti delle
altre Regioni a statuto ordinario che hanno dato puntuale attuazione al
citato accordo nazionale, violerebbe "i principi costituzionali di
eguaglianza (art. 3 Cost.) e di proporzionalità tra retribuzione e
quantità e qualità del lavoro (art. 36) dai quali è ricavabile, come
è stato osservato con le sentenze n. 21 e n. 45 del 1978, il criterio
che fondamentalmente richiede la perequazione retributiva dei
dipendenti pubblici tra i quali possa verificarsi omogeneità di
situazioni".
La deroga al contratto nazionale - concluso con la mediazione del
Governo e con cui si era, tra l'altro, tutelata l'esigenza di garantire
la compatibilità del trattamento economico ivi previsto con il
bilancio pubblico generale - comporterebbe infine, ad avviso del
ricorrente, violazione dell'art. 119 Cost., che impone che la finanza
regionale debba coordinarsi con quella dello Stato e degli altri enti
territoriali.
2. - La Regione resistente, costituitasi, ricordava innanzitutto
che con l'art. 50 L. reg. Veneto 26 dicembre 1973, n. 25, in sede di
primo inquadramento del personale regionale, al personale dello Stato e
di altri enti pubblici trasferito alla Regione era stato riconosciuto
lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante in base alla
normativa vigente all'atto del trasferimento, ed era stato altresì
attribuito il beneficio della promozione alla qualifica superiore,
previsto dall'art. 68 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 appunto allo scopo
di favorire detto trasferimento. Senonché, essendo state le
qualifiche regionali individuate in numero inferiore rispetto alle
qualifiche previste presso gli enti di provenienza, era accaduto che
nello stabilire i criteri di corrispondenza talune di queste ultime
erano state accorpate in un'unica qualifica regionale, con la
conseguenza che per alcuni dipendenti il passaggio alla qualifica
(regionale) superiore a quella rivestita presso l'ente di provenienza
non aveva potuto aver luogo. Proprio per ovviare a tale inconveniente,
il citato accordo nazionale del '79, recepito con la L. reg.le n.
65/79, aveva previsto un meccanismo tale da consentire il passaggio
alla qualifica superiore del personale che in precedenza non l'aveva
conseguito (art. 45 L. Reg. cit.). Tale meccanismo era stato però
introdotto solo per alcune categorie, e non anche per i funzionari, per
i quali permanevano dunque i predetti inconvenienti (ad es,
inquadramento nella medesima qualifica regionale di esperto sia del
personale che svolgeva nell'ente di provenienza mansioni direttive sia
di quello che vi svolgeva mansioni di concetto).
Di tutto ciò - proseguiva la Regione - non si è tenuto conto nel
proporre il ricorso, dato che la legge impugnata null'altro ha fatto
che estendere ai funzionari il predetto meccanismo, così eliminando
nei loro confronti una sperequazione rispetto agli altri dipendenti
della Regione priva di ogni giustificazione di ordine logico o
giuridico.
Tanto precisato, la Regione contestava la fondatezza del ricorso,
osservando: a) che la disposizione in esame non era in contrasto con
l'accordo nazionale del '79 dato che questo, dettando solo dei criteri
e principi aspiratori, consentiva l'adattamento alle situazioni
particolari delle singole regioni, specie se ispirate ai fini
perequativi propri dell'accordo medesimo; b) che comunque l'eventuale
contrasto con l'accordo nazionale non poteva tradursi in un vizio
d'illegittimità costituzionale, posto che - alla stregua della stessa
giurisprudenza costituzionale richiamata nel ricorso - tali accordi non
sono vincolanti per la P.A., ed in particolare per le Regioni, le quali
sono libere di recepirli o meno e, nel recepirli, di adattarli (ove
necessario) alle proprie esigenze; c) che il ricorrente, ipotizzando un
contrasto con i principi fondamentali di cui alle leggi statali n.
53/62 e 70/75, non aveva chiarito in che cosa si tradurrebbero, in
concreto, le (pretese) sperequazioni rispetto ai dipendenti statali e a
quelli delle altre regioni a statuto ordinario, ed aveva trascurato di
considerare che - nell'ambito delle norme statali sul trasferimento del
personale a queste ultime - è "generale" anche il principio
sull'inquadramento nella qualifica superiore previsto dall'art. 68
d.P.R. n. 748/72, del quale la legge impugnata costituisce attuazione;
d) che la particolare situazione di sperequazione rispetto agli altri
dipendenti regionali in cui si erano venuti a trovare i funzionari
della Regione Veneto non trovava riscontro nelle altre Regioni ("o per
lo meno non in tutte"), e che comunque, non poteva farsi questione né
di disparità di trattamento né di contrasto con la legislazione dello
Stato o delle altre Regioni, essendo quella impugnata una norma
"transitoria, e pertanto eccezionale, destinata ad operare
limitatamente nel tempo".
3. - Con una memoria aggiunta depositata nell'imminenza
dell'udienza la Regione Veneto deduceva che anche altre regioni, per
eliminare le sperequazioni verificatesi per effetto dei precedenti
inquadramenti, avevano adottato - senza provocare rilievi governativi -
disposizioni analoghe a quella impugnata. Al riguardo citava, in
particolare, l'articolo unico, comma sesto, della legge della Regione
Lazio 17 gennaio 1981, n. 6, e l'art. 1 della legge della Regione
Abruzzo 23 luglio 1982, n. 53. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso di cui in narrativa il Governo della Repubblica
ha impugnato, in via diretta, il disegno di legge approvato dal
Consiglio regionale veneto il 2 aprile 1980 e riapprovato il 18
dicembre dello stesso anno, assumendone la illegittimità
costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 36, 97, 117 e 119 Cost..
L'impugnativa del Governo muove dalla constatazione che il disegno
di legge denunziato - recante "integrazioni della legge regionale 24
agosto 1979, n. 65", con la quale ultima si era provveduto al
"recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al
contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario
per il periodo 1 gennaio '76- 31 dicembre 1978" (ivi, art. 1) -
introduce un ipotesi di inquadramento, negli organici regionali, non
prevista dal citato contratto nazionale e, quindi, aggiuntiva rispetto
ad esso.
2. - La premessa di fatto dalla quale muove l'impugnativa del
Governo è indubbiamente esatta, ma non certo tale da determinare, di
per sé, le conseguenze volute dal ricorrente.
In effetti, come si è riferito in narrativa, il Consiglio
regionale ha inteso garantire anche ai funzionari il passaggio alla
qualifica superiore rispetto a quella rivestita nelle amministrazioni
di provenienza; beneficio, questo, previsto dall'art. 68 del d.P.R. 30
giugno 1972, n. 748 ed assicurato dall'art. 45 della legge regionale n.
65 del 1979, con i meccanismi ivi precisati, al restante personale
trasferito.
In sostanza, la Regione ha inteso ovviare alle conseguenze della
cosiddetta commassazione o appiattimento delle carriere verificatasi
con la introduzione delle qualifiche funzionali, individuate, per le
regioni, in numero inferiore a quello delle qualifiche previste per le
amministrazioni di provenienza, cosicché talune di queste ultime erano
state accorpate in un'unica qualifica funzionale.
Ora, se è vero, da un lato, che l'insufficiente articolazione
delle qualifiche funzionali e l'accorpamento nella stessa qualifica di
personale proveniente da qualifiche diverse non può dar luogo, per
ciò solo, a censura - come questa Corte ha giudicato con le sentenze
nn. 10 del 1980, 277 e 278 del 1983 - stante l'autonomia delle regioni
in materia di ordinamento degli uffici e la correlata riserva di legge
di cui all'art. 117, primo comma, Cost.; non è meno vero, d'altro
canto, e per la stessa sostanziale ragione, che l'accordo sindacale non
può vincolare totalmente la regione ad uniformarvisi, neppure in
presenza di una legge quadro statale che abbia disposto il recepimento
della relativa disciplina. In quest'ultimo senso si è puntualmente
pronunciata questa Corte con la sentenza n. 219 del 1984, con la quale,
decidendo questioni di legittimità costituzionale della legge 29
marzo 1983, n. 93, nel suo complesso o in sue singole disposizioni, ha
stabilito, tra l'altro, "che spetta alle leggi regionali, non la pura e
semplice riproduzione dell'accordo sindacale in sede nazionale, ma il
suo adeguamento, quando sia necessario, alle peculiarità
dell'ordinamento degli uffici ed alle disponibilità del bilancio
regionale".
3. - Tanto ribadito, va osservato che la nota 29 aprile 1980 della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio regioni, con la quale è
stato disposto il rinvio per nuovo esame del disegno di legge della
regione Veneto approvato il 2 aprile 1980, recita che la "disposizione
di cui art. uno" del testo normativo rinviato "contrasta con principi
vigente legislazione rivolti soddisfacimento esigenze perequative in
ordine stato giuridico e trattamento economico dipendenti regionali
recepite in accordo nazionale per contratto unico dipendenti regioni
statuto ordinario siglato 10 febbraio 1979 et trasfuso legge regionale
65/1979".
È facile osservare che il riferimento ai surrichiamati "principi
vigente legislazione" è del tutto generico e - nel contesto della nota
di rinvio - si risolve interamente, a ben vedere, nella denunzia della
pretesa illegittimità delle disposizioni del disegno di legge
regionale rinviato, che introducono - e unicamente perché introducono
- una ipotesi di "inquadramento contestuale" aggiuntiva rispetto a
quelle previste dal contratto unico nazionale, recepito nella legge
regionale n. 65 del 1979.
I motivi del previo rinvio governativo attengono infatti
esclusivamente alla pretesa violazione di quelle esigenze perequative
in materia di ordinamento del personale delle regioni a statuto
ordinario che, desumibili - a giudizio del ricorrente - dalla vigente
legislazione, sarebbero state recepite nel contratto nazionale. Nessun
altro riferimento, tanto meno specifico, è dato desumere dalla nota di
rinvio, talché di quell'unico motivo si è occupato - ed a ragione -
il Consiglio regionale in sede di nuova deliberazione del disegno di
legge rinviato.
4. - Ma anche a ritenere che tutte le specifiche questioni di
costituzionalità di cui al ricorso presentino la necessaria
corrispondenza, sia pure sintetica, con i motivi del rinvio, espressi
nel modo generico che si è detto, e siano, quindi, ammissibili, esse,
tuttavia, non sono fondate.
Con le questioni proposte in riferimento all'art. 97 Cost. in
relazione all'art. 67 della legge n. 62/1953 (c.d. "legge Scelba")
nonché agli artt. 20 e 26 della legge n. 70/1975 (sul riordinamento
degli enti pubblici) il Governo della Repubblica denunzia la
inosservanza del principio fondamentale, che si vuole deducibile dalle
disposizioni di legge richiamate, che vieta di attribuire al personale
regionale un trattamento economico più favorevole di quello spettante
al (corrispondente) personale statale.
Una tale censura, oltre a poggiarsi su di un'affermazione
apodittica, non tiene conto, da un lato, che la norma impugnata
riguarda l'inquadramento giuridico e non anche il trattamento economico
del personale considerato e, dall'altro, che, secondo l'insegnamento
della Corte (cfr. sent. 10 del 1980) i principi fondamentali vanno
desunti da tutte le leggi statali succedutesi nel tempo per
disciplinare i più vari rapporti di impiego pubblico nonché dagli
statuti regionali, esclusa, quindi, la pertinenza - ovvero la
sufficienza - del richiamo a singole leggi.
Parimenti infondata è la questione sollevata con riferimento
all'art. 119, primo comma, Cost., a mente del quale la finanza
regionale deve coordinarsi con quella dello Stato e degli altri enti
territoriali secondo le prescrizioni dettate da leggi della Repubblica.
Invero il presupposto per cui la mediazione governativa, in sede di
stipula dell'accordo per il contratto nazionale del personale delle
regioni a statuto ordinario, avrebbe concretato un atto di
coordinamento ex art. 119, primo comma, Cost., ispirato al fine di
garantire la compatibilità del trattamento economico del personale
regionale con la situazione di bilancio - presupposto dal quale sembra
muovere questo motivo del ricorso governativo - non può ritenersi
accettabile. Esso, infatti, non soltanto dilata arbitrariamente
l'oggetto della legge regionale impugnata, che - come si è visto -
concerne unicamente una ipotesi, aggiuntiva rispetto all'accordo
nazionale, di inquadramento contestuale negli organici regionali, ma
soprattutto dimentica sia la riserva di legge statale, di cui
all'invocato art. 119, primo comma, Cost., sia la riserva di legge
regionale, di cui all'art. 117, primo comma, Cost.. L'argomentazione
del ricorrente condurrebbe a ritenere l'intangibilità del contratto
nazionale stipulato con la mediazione governativa, dal quale le regioni
non potrebbero in alcun caso discostarsi, ed andrebbe, perciò, pur
sempre disattesa, anche per le ragioni superiormente illustrate sub 2.
5. - Quanto, infine, al motivo di impugnazione proposto in
riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., si deve anzitutto osservare che i
parametri costituzionali in esame in tanto possono essere utilmente
invocati in quanto presuppongano raffronti specifici tra situazioni
sicuramente omogenee (cfr. la sent. n. 12 del 1980). Ora, di tali
raffronti nel ricorso governativo non vi è il minimo cenno e tanto
basta per escludere la fondatezza di questo motivo di censura.
A questa assorbente considerazione si può aggiungere che anche
altre regioni a statuto ordinario, dopo aver recepito l'accordo del
1979 relativo al contratto nazionale più volte citato, con proprie
leggi hanno introdotto per la carriera direttiva disposizioni di segno
analogo a quello della legge della Regione Veneto qui impugnate e,
quindi, anch'esse aggiuntive rispetto alle ipotesi recepite nel
contratto nazionale di che sopra. Tale è il caso della legge della
regione Lazio, 17 gennaio 1981, n. 6 (articolo unico); della legge
della regione Molise 21 dicembre 1981, n. 26 (art. 1, penultimo
comma); della legge della regione Campania 22 aprile 1982, n. 21 (art.
1, penultimo comma); della legge della regione Abruzzo 23 luglio 1982,
n. 53 (art. 1): nessuna delle quali leggi regionali è stata impugnata
dal Governo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
del disegno di legge della regione Veneto approvato il 2 aprile 1980 e
riapprovato il 18 dicembre dello stesso anno, sollevate, con il ricorso
indicato in epigrafe, dal Governo della Repubblica, in riferimento agli
artt. 3, 36, 97, 117 e 119 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte