Sentenza n. 290/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 121/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2,
della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e
del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale,
promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal Pretore di Trani,
sezione distaccata di Canosa di Puglia, sul ricorso ex art. 700 del
codice di procedura civile, proposto da Stillavato Carmine ed altri,
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà nei
confronti dei figli minori, contro la Scuola elementare "Pietrocola"
del Circolo didattico di Minervino Murge ed altro, iscritta al n. 502
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Stillavato Carmine ed altri,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Corrado Mauceri per
Stillavato Carmine ed altri, e l'Avvocato dello Stato Antonio
Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 sul ricorso proposto
da Stillavato Carmine ed altri contro la Scuola elementare
"Pietrocola" di Minervino Murge ed altro, il Pretore di Trani,
sezione distaccata di Canosa di Puglia, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34
della Costituzione, dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985,
n. 121, e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo
addizionale, nella parte in cui non prevedono - almeno per la scuola
elementare - l'obbligatoria collocazione della religione cattolica
all'inizio o alla fine delle lezioni.
Rilevato che nella scuola elementare la collocazione
dell'insegnamento della religione in orario scolastico ordinario
ridurrebbe gli spazi riservati agli insegnamenti curriculari e
riconosciuto che un rilievo del genere è stato già sottoposto
all'attenzione di questa Corte (che, peraltro, lo ha disatteso con
sentenza n. 13 del 1991), il giudice rimettente osserva che la
questione richiede un'ulteriore meditazione con riguardo alla scuola
elementare, dove vigono il principio dell'uguale tempo-scuola (art. 7
della legge n. 148 del 1990) e quello dell'obbligatorietà
dell'istruzione inferiore (art. 34 Cost., nonché art. 1 della cit.
legge n. 148 del 1990): non è possibile - argomenta il giudice a quo
- inserire all'interno di un tempo-scuola obbligatorio uno stato di
non obbligo e d'altra parte, essendo obbligatoria, per il tempo
legislativamente previsto, tutta l'istruzione elementare, una
istruzione facoltativa "non può che essere prevista in aggiunta".
In particolare, secondo il giudice rimettente, la normativa
impugnata, privando i non avvalentisi - che decidano di allontanarsi
dall'edificio scolastico - di due ore dell'insegnamento obbligatorio
(stabilito per tutti, dall'art. 7 della legge n. 148 del 1990, in 27
o più ore settimanali, fino a 30) senza peraltro fornire alternative
(comunque in contrasto con lo stato di non obbligo), violerebbe
l'art. 34 della Costituzione che pone, con la garanzia
dell'istruzione obbligatoria uguale per tutti, un fondamentale
diritto sociale dello Stato laico e democratico affermato dal nuovo
accordo di modifica del 18 febbraio 1984.
Osserva poi il giudice a quo che la normativa impugnata,
costringendo i minori non avvalentisi, che non vogliano trattenersi
nell'istituto, ad un temporaneo allontanamento dall'edificio
scolastico, violerebbe gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione per il
danno che da tale organizzazione deriverebbe allo sviluppo della
personalità dello scolaro.
Inoltre la normativa impugnata contrasterebbe con gli artt. 3 e 34
della Costituzione, in quanto i non avvalentisi che scelgano di
allontanarsi dall'edificio, effettuando un orario di lezioni minore
di quello previsto dall'art. 7 della legge n. 148 del 1990, sarebbero
discriminati rispetto agli avvalentisi e ai non avvalentisi che
svolgano attività alternative.
Infine l'inserimento - previsto dalla normativa impugnata -
dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario ordinario e
la parificazione di detta disciplina alle altre in una scuola come
quella elementare, ove l'insegnamento viene impartito unitariamente
(art. 5 della legge n. 148 del 1990), contraddirebbe la finalità -
propria di uno Stato laico - di promuovere il diritto di libertà di
scelta fra i valori religiosi, e quindi contrasterebbe con l'art. 19
della Costituzione, "espressione della libertà di religione
sostanziale".
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo - anche
in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza -
l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza delle
questioni, in quanto ripetitive di quelle esaminate da questa Corte e
decise con le sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991. L'Avvocatura
fa osservare, in particolare, che la collocazione - come suggerisce
il giudice a quo - dell'insegnamento religioso al principio o alla
fine delle lezioni lascerebbe inalterato il totale delle ore di
scuola frequentate dagli avvalentisi e dai non avvalentisi, totale
che, d'altronde, l'invocato art. 34 della Costituzione certamente non
indica.
3. - Si sono costituiti, i ricorrenti, rappresentati dagli
Avvocati Paolo Barile, Stefano Grassi, Carlo Mezzanotte e Corrado
Mauceri, presentando, anche nell'imminenza dell'udienza, memorie
difensive in cui chiedono, in tesi, che, affermato che le due ore di
IRC previste dalla normativa neoconcordataria per la scuola
elementare non sono comprese nel tempo-scuola minimo settimanale
previsto dagli ordinamenti vigenti per la scuola elementare e che
tali ore di IRC devono essere collocate all'inizio o alla fine
dell'orario giornaliero delle lezioni, siano ritenute non fondate le
questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'ordinanza di
rimessione; in ipotesi, che dette questioni siano ritenute fondate,
con conseguente decisione di accoglimento. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia,
con ordinanza del 13 maggio 1991 (R.O. n. 502 del 1991), solleva, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25
marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con
Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5,
lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, ove non
prevedono, quantomeno per la scuola elementare, la obbligatoria
collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio
od alla fine delle lezioni e consentono la collocazione in ore
intercalari, così costringendo i minori non avvalentisi che non
vogliano permanere nell'istituto scolastico ad un anti-pedagogico
temporaneo allontanamento e successivo rientro e rendendo
obiettivamente e praticamente difficoltosa per le famiglie degli
anzidetti minori l'alternativa dell'allontanamento dall'edificio
scolastico del minore, determinando in sostanza un ostacolo di fatto
allo stato di non obbligo; nonché in riferimento all'art. 34 della
Costituzione, "perché l'inserzione di detto insegnamento nel quadro
dell'orario normale delle lezioni priva i non avvalentisi che
decidano di allontanarsi dall'edificio scolastico di due ore
dell'insegnamento obbligatorio senza fornire loro alternative (che
contrasterebbero con lo stato di non obbligo)".
2. - La questione è inammissibile.
Le censure in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione
sono state già esaminate da questa Corte con le sentenze n. 203 del
1988 e n. 13 del 1991 e dichiarate non fondate.
Gli inconvenienti di fatto lamentati sono privi di rilievo
costituzionale. Come questa Corte ha ribadito nella sentenza n. 13
del 1991: Lo stato di non obbligo vale a separare il momento
dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di
religione o dalla religione, da quello delle libere richieste
individuali alla organizzazione scolastica. Non hanno quindi rapporto
con la libertà religiosa modalità di impegno o disimpegno
scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola.
Quanto al parametro, di cui all'art. 34, secondo comma, della
Costituzione, per la prima volta invocato nella ordinanza de qua,
esso statuisce nella disposizione e nella norma obbligatorietà e
gratuità della frequenza scolastica nell'istruzione inferiore, da
cui non è desumibile la figura reciproca del diritto soggettivo ad
una prestazione oraria determinata di dati insegnamenti. Le
problematiche sollevate, attenendo alla organizzazione didattica
della scuola, e versando interamente in profili amministrativi, non
riguardano il giudice della costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo
Protocollo addizionale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19
e 34 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di
Canosa di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte