Sentenza n. 290/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 34legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14
novembre 1997 dal giudice dell'udienza preliminare presso il
Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel procedimento penale
a carico di S.F. ed altri, iscritta al n. 42 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in
composizione e con funzioni di giudice per l'udienza preliminare,
solleva, con ordinanza del 14 novembre 1997, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo
comma e 101 della Costituzione, questione di costituzionalità
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al collegio per l'udienza
preliminare del processo penale minorile il giudice che in
precedenza, nel medesimo procedimento, abbia fatto parte del collegio
del riesame o dell'appello avverso ordinanze in tema di misure
cautelari personali (artt. 309 e 310 cod. proc. pen.).
2. - Nel giudizio a quo si verifica, appunto, che il Presidente del
collegio rimettente è lo stesso magistrato che in precedenza ha
fatto parte del tribunale che ha deciso - favorevolmente - sulla
richiesta di riesame di un'ordinanza con la quale era stata disposta
la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un
imputato.
La questione, osserva il giudice a quo, è rilevante, influendo
sulla composizione del collegio chiamato alla trattazione
dell'udienza preliminare.
3. - La questione è motivata attraverso un duplice richiamo a
precedenti pronunce di incostituzionalità: a) da un lato, alla
sentenza n. 311 del 1997, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma ora ulteriormente impugnata, nella parte
in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice per
l'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati
minorenni per il giudice per le indagini preliminari che si sia
pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti
dell'imputato; b) dall'altro, alle sentenze nn. 131 e 155 del 1996,
che hanno riconosciuto la forza pregiudicante, rilevante ai fini
dell'incompatibilità, alla partecipazione al collegio del riesame (o
dell'appello) de libertate, analogamente alla pronuncia iniziale
sulla misura, di competenza del giudice per le indagini preliminari.
Il coordinamento tra le decisioni citate conduce alla
prospettazione, da parte del rimettente, della questione di
costituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte
in cui esso non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice
dell'udienza preliminare nel processo penale minorile, per il giudice
che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei
confronti dell'imputato nell'ambito dei procedimenti incidentali di
riesame o di appello, ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen; con il
limite, per quest'ultimo rimedio, di una pronuncia resa non su
aspetti puramente formali del provvedimento impugnato. Considerato in diritto
1. - Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i
minorenni di Reggio Calabria dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del
processo penale minorile, concorrendo a comporne il collegio, il
giudice che, in precedenza, come componente del tribunale del riesame
(art. 309 cod. proc. pen.), si sia pronunciato sull'ordinanza che
dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
In tale caso, ad avviso del rimettente, si configura una
compromissione dell'esigenza di imparzialità del giudice, con
violazione dei parametri costituzionali invocati (artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101
della Costituzione).
2. - La questione è fondata.
2.1. - Come questa Corte ha ripetutamente affermato, a partire
dalla sentenza n. 432 del 1995, il principio costituzionale del
"giusto processo" comporta l'esigenza di escludere che uno stesso
giudice-persona fisica possa pronunciarsi, nel medesimo procedimento
e nei confronti dello stesso imputato, sia in sede cautelare
personale sia in sede di giudizio conclusivo sul merito
dell'imputazione. La sostanziale duplicazione di attività
decisionali, del medesimo o di analogo carattere, che verrebbe in
tali casi a verificarsi, costituirebbe infatti ragione di
"pregiudizio", effettivo o potenziale, per la funzione decisoria del
giudice, relativamente alla pronuncia sul merito dell'ipotesi di
accusa che lo stesso giudice è chiamato a rendere. Nel rapporto tra
valutazioni sull'assunzione di misure cautelari personali e
valutazioni sul merito della contestazione si è così riconosciuta
una sostanziale sovrapposizione, quanto ai rispettivi ambiti e
contenuti. Si è pertanto estesa anche a tale relazione tra attività
processuali la garanzia dell'imparzialità, cui è rivolta la norma
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che prevede le cause di
incompatibilità allo svolgimento della funzione di "giudizio" (oltre
alla citata sentenza n. 432 del 1995, sentenze nn. 131 e 155 del
1996).
La soluzione della proposta questione di costituzionalità si
riduce pertanto alla verifica dell'esistenza, nella specie, del
rapporto tra una valutazione incidentale in tema di libertà
personale e una successiva attività valutativa di merito da parte
del giudice.
2.2. - Quanto all'attività valutativa sul "tema cautelare" che si
compie in sede di riesame, nessun dubbio può sorgere sulla sua
idoneità a costituire un fattore di pregiudizio rilevante ai fini
dell'incompatibilità: la cognizione demandata al Tribunale del
riesame ex art. 309 cod. proc. pen. è piena, di legittimità e
merito, non è condizionata alle prospettazioni di parte, e consente
ogni possibile decisione (di conferma o di riforma o di annullamento
dell'ordinanza cautelare), senza limiti di devoluzione e senza
vincoli derivanti dalla motivazione del provvedimento oggetto di
riesame.
Alla stregua di tali caratteri del riesame disciplinato dall'art.
309 cod. proc. pen., questa Corte ha pertanto riconosciuto
l'assimilazione della funzione che in esso si esplica a quella della
adozione della misura limitativa della libertà personale, in
entrambi i casi dovendosi effettuare un giudizio prognostico sulla
responsabilità penale secondo il parametro dei "gravi indizi" di
colpevolezza, nella prospettiva di una consistente probabilità di
condanna dell'imputato e, addirittura, della sua sottoposizione in
concreto a una pena (sentenza n. 131 del 1996, punti 3.2 e 3.3 del
diritto).
2.3. - Quanto alla funzione che il giudice rimettente considera
pregiudicata, si deve ribadire che, diversamente da quanto numerose
volte osservato da questa Corte circa la caratterizzazione
esclusivamente processuale dell'udienza preliminare che si svolge nel
processo penale ordinario (in ultimo, ordinanze nn. 191 e 91 del
1998), nell'udienza preliminare del processo penale a carico di
imputati minorenni il giudice è chiamato a una funzione sicuramente
qualificabile come "giudizio", poiché egli può adottare un'ampia
gamma di pronunce conclusive del processo, altrimenti riservate
all'organo del dibattimento, alcune delle quali contengono o
presuppongono l'affermazione di responsabilità dell'imputato
(sentenza n. 311 del 1997, punto 3 del diritto).
È dunque in ragione della natura delle decisioni, e delle
correlative valutazioni affidate al giudice dell'udienza preliminare
nel processo minorile che la previsione dell'incompatibilità
contenuta nell'impugnato art. 34, comma 2, cod. proc. pen., deve
essere ora estesa ai rapporti tra la partecipazione al collegio del
riesame e la successiva partecipazione al collegio costituito per
l'udienza preliminare.
3. - Il giudice rimettente solleva altresì questione di
legittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte
in cui essa non prevede come causa di incompatibilità la precedente
partecipazione al collegio dell'appello in tema di misure cautelari
personali (art. 310 cod. proc. pen.). Tale questione è però priva
di rilevanza nel giudizio a quo, rispetto al quale la funzione
pregiudicante è consistita nella trattazione del riesame.
Tuttavia, la norma anzidetta - stante l'identità della funzione di
giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo
della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi
accusatoria, salva la limitazione di cui si dice di seguito (sentenza
n. 131 del 1996) e stante l'esistenza, quindi, della medesima ragione
d'incostituzionalità - ha da essere dichiarata incostituzionale in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Anche nel giudizio di appello de libertate, infatti, nonostante le
differenze di disciplina rispetto al riesame, possono compiersi
quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano
l'insorgere di una causa di incompatibilità al giudizio. Come già
in precedenza osservato, peraltro, la simmetria tra i due mezzi di
controllo dei provvedimenti in tema di misure cautelari vale, ai fini
del regime dell'incompatibilità, solo in quanto attraverso l'appello
il giudice sia chiamato a un sindacato su aspetti sostanziali e non
puramente formali dell'ordinanza che ne è oggetto (sentenza n. 131
del 1996 citata, punto 3.4 del diritto; sentenza n. 155 del 1996,
punto 4.3 del diritto). La dichiarazione di incostituzionalità deve
essere pertanto contenuta in questi limiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma
2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede,
nel processo penale a carico di imputati minorenni,
l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare
del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia
pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale
nei confronti dell'indagato o dell'imputato;
b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel
processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità
alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che
come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che
provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti
dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non
esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte