Corte costituzionale

Ordinanza n. 290/2000

Altra decisione · depositata il 14/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R.

23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), in relazione

all'art. 282 del medesimo d.P.R., promosso con ordinanza emessa il

17 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a

carico di Roberto Nassetti, iscritta al n. 301 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,

prima serie specie, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il

17 febbraio 1999 in un procedimento nel quale il ricorrente aveva

impugnato la sentenza che lo aveva condannato alla pena della multa

di L. 2.556.000 per il reato di contrabbando nel movimento delle

merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282

del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 334

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), in relazione

all'art. 282 del medesimo d.P.R., per contrasto con gli artt. 3, 25,

101, 111 e 113 della Costituzione;

che l'art. 334 del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede che, per i

delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa,

l'amministrazione doganale può consentire all'interessato di pagare

una somma non inferiore al doppio del tributo evaso, oltre al tributo

stesso, con estinzione del reato;

che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata

configuri un meccanismo di conciliazione affidato alla mera

discrezionalità dell'amministrazione; ne deriverebbe una violazione

sia del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) tra

soggetti tutti potenzialmente interessati alla definizione in via

amministrativa, sia, in contrasto con il principio di legalità e di

indefettibilità della tutela giurisdizionale nel controllo degli

atti della pubblica amministrazione, degli artt. 25, secondo comma,

101, 111 e 113 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e, in subordine, per la non fondatezza della

questione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il

reato di contrabbando doganale di cui all'art. 282 del d.P.R. n. 43

del 1973, oggetto del giudizio dinanzi alla Corte rimettente, è

stato depenalizzato dall'art. 25 del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205) allorché l'ammontare dei diritti di confine dovuti non

superi lire sette milioni e non ricorrano talune circostanze

aggravanti (indicate dall'art. 295, secondo comma, dello stesso

d.P.R.);

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità

sia tuttora rilevante (cfr. ordinanza n. 124 del 2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte