Art. 282 — Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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2 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Sanzioni amministrative - In genere - Principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Applicabilità alla generalità delle sanzioni amministrative - Estensione anche a quelle tributarie (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede, in caso di mancato pagamento dell'IVA relativa alle importazioni, la confisca doganale obbligatoria, senza possibilità di evitarla laddove l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo, delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli accessori, compresi gli interessi). (Classif. 232001).
Il principio della proporzionalità è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, ma riguarda anche le sanzioni tributarie. Anche per queste sanzioni si presenta quindi l’esigenza che non venga manifestamente meno quel rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito che discende, in particolare, dall’art. 3, primo comma, Cost., e che deriva, altresì, dagli obblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall’art. 49, par. 3, CDFUE. (Precedenti: S. 7/2025 - mass. 46664; S. 46/2023 - mass. 45419; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 112/2019 - mass. 42628).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 49 CDFUE, l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione della confisca ex art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria. Il sistema normativo censurato dalle sez. unite civili della Cassazione – che, nonostante l’intero d.P.R. n. 43 del 1973 sia stato abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024, il quale ha disposto l’approvazione delle disposizioni nazionali complementari al CDU, codice doganale unionale, continua ad applicarsi al caso di specie, in quanto la novella non opera retroattivamente per quanto riguarda il regime sanzionatorio – si presenta disallineato rispetto alla prospettiva, perseguita dal legislatore attraverso una serie di interventi, di assicurare una maggiore proporzionalità delle sanzioni previste dall’ordinamento tributario italiano. L’art. 70, primo comma, del d.lgs. n. 633 del 1972, infatti, richiamando il trattamento sanzionatorio delle disposizioni delle leggi doganali, comporta l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, che prevede una confisca che non estingue l’obbligazione tributaria e che si aggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria per una condotta avente natura di illecito penale o amministrativo a seconda che tale importo sia o meno superiore a euro 10.000. In tal modo si determina un cumulo sanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna, ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, i dazi. In questa prospettiva – e considerando che, sebbene ora esplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l’IVA all'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali –, occorre considerare che la confisca obbligatoria prevista dall’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 è qualificata, nella rubrica dell’articolo, quale «misura di sicurezza», e la sua finalità non è ripristinatoria dello status quo ante, ma riveste carattere punitivo, secondo i principi declinati nelle sentenze. Tanto chiarito, va considerato che l’illegittimità costituzionale della norma censurata non si prefigura in forza di una sproporzione intrinseca o “cardinale”, quanto, invece, per un cumulo sanzionatorio che si rivela viziato per sproporzione relativa, o “ordinale”, nel confronto sia con l’art. 124 CDU, sia con la disciplina dell’omesso versamento dell’IVA interna. Se l’apprensione del bene trova giustificazione nella finalità di garanzia della confisca in questione, fin tanto che il contribuente non provveda al pagamento di quanto dovuto, la reductio ad legitimitatem passa attraverso la valorizzazione della condotta dell’autore del fatto illecito – che si traduce nella corresponsione del tributo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, nonché della sanzione pecuniaria – che permette di raggiungere una soluzione costituzionalmente adeguata).
Riguarda ancheart. 70 Testo unico IVAart. 301 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Reati in materia tributaria - Contrabbando doganale - Possibilità di definizione in via amministrativa, con estinzione del reato - Ritenuta discrezionalita' dell'amministrazione nel procedere a tale definizione - Conseguente, lamentata, violazione del principio di eguaglianza nonché del principio di legalita' e di indefettibilita' della tutela giurisdizionale - Sopravvenuta depenalizzazione del reato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' verifichi - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dall'art. 25 del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 507 che ha depenalizzato il reato di contrabbando doganale (di cui all'art. 282, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) allorche' l'ammontare dei dovuti diritti di confine non superi lire sette milioni e non ricorrano talune circostanze aggravanti (indicate dall'art. 295, secondo comma, dello stesso d.P.R.) - la perdurante rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. n. 43 del 1973 cit., in relazione dell'art. 282 del medesimo d.P.R., censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa l'amministrazione doganale possa del tutto discrezionalmente consentire all'interessato di definire la vicenda in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato. Precedenti: - ord. n. 124 del 2000 in materia di restituzione atti per 'ius superveniens'.
Riguarda ancheart. 334-inrelazionea d.P.R. 43/1973
TABACCHI - MONOPOLIO STATALE - PRETESA ILLEGITTIMITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 209/1976.
Riguarda ancheart. 292 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.art. 7 legge 724/1975art. 341 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
MONOPOLI - DOGANA - NORME SUL MONOPOLIO DI STATO SU SALE E TABACCHI ED IN MATERIA DOGANALE - LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, ARTT. 45 SS., 64 SS., 73, 75, 80 N. 2, 81 N. 2, 87, 97 E 103; LEGGE DI MODIFICA 3 GENNAIO 1951, N. 27, ARTT. 1, 4, 6 E 12 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 41 E 43 COST. - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ARTT. 97 LETT. E), 110 CPV. LETT. B), 116-148, NONCHE' ART. 110 COD. PEN., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 43 COST. - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ARTT. 34, 282, 292 E 301 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 41 E 43 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale: degli artt. 45 ss., 64 ss., 73, 75, 80 n. 2, 81 n. 2, 87, 97 e 103 legge 17 luglio 1942, n. 907, concernente il monopolio di Stato su sale e tabacchi, e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, e precisamente degli artt. 1, 4, 6 e 12, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 Cost.; degli artt. 97 lett. e), 110 cpv. lett. b), 116-148 legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, nonche' dell'art. 110 cod. pen., il tutto in riferimento all'art. 43 Cost.; degli artt. 34, 282, 292 e 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in rapporto agli artt. 41 e 43 Cost.; essendo sopravvenuta dopo le ordinanze di rimessione la legge 10 dicembre 1975, n. 724, il cui art. 7 dispone che "ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente le disposizioni" relative alle violazioni doganali, le quali si estendono, se piu' favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa.
Riguarda ancheart. 110 Codice penaleart. 64-ess legge 907/1942art. 73 legge 907/1942art. 97 legge 907/1942legge 907/1942art. 75 legge 907/1942e altri 16
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui,…
ECLI:IT:COST:2025:93 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata, in riferimento all'art. 02, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la…
ECLI:IT:COST:1995:540 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Art. 25-sexiesdecies — Contrabbando
… commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni…
Art. 186
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 57 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57) Esportazione
… della sanita', rilasciato il permesso di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del …
Art. 264
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 52 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52) Importazione
… importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da' tempestivo avviso alla dogana presso la quale e' effettuata l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art282 · fonte su Normattiva