Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1990

Altra decisione · depositata il 14/06/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e

secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1989 (nn. 11

ordinanze), il 9 dicembre 1989 (nn. 9 ordinanze) ed il 27 dicembre

1989 del Tribunale di Roma (n. 1 ordinanza), iscritte rispettivamente

ai numeri da 93 a 113 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il pretore di Roma, con undici ordinanze del 7

dicembre 1989, con nove ordinanze del 9 dicembre 1989 e con

un'ordinanza del 27 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

224, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988

(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

nella parte in cui prevede l'arresto dello straniero che contravvenga

al foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, e l'applicabilità allo straniero stesso, in

caso di convalida dell'arresto, di misure cautelari personali;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno

riuniti;

che tutte le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nel

corso di procedimenti per violazione dell'art. 152 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18

giugno 1931, n. 773;

che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato

emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante

norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno

dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.

Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra

l'altro, l'art. 13, primo comma, il cui nuovo testo ha espressamente

abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che, pertanto, spetta al giudice a quo verificare se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte