Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1991 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 828legge 833/1978
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 828, comma

secondo, del codice civile; 514, n. 5 del codice di procedura civile;

50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale); 11 e 34 della legge della Regione Campania 11

novembre 1980, n. 63 (Norme sulla contabilità e per la utilizzazione

del patrimonio delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza

emessa il 19 ottobre 1990 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere -

Sezione distaccata di Capua sui ricorsi riuniti proposti da U.S.L. 14

di Capua contro S.r.l. Casa di Cura "Villa Ortensia" ed altri,

iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale

dell'anno 1991;

Udito nella Camera di Consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione

all'esecuzione proposto dalla USL 14 di Capua contro pignoramenti

eseguiti da crediti su somme depositate presso l'istituto di credito

esercente il servizio di tesoreria per conto dell'opponente, il Pretore di Santa Maria Capua Vetere - Sez. distaccata di Capua, con

ordinanza del 19 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il

22 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

828, secondo comma, cod. civ., 514, n. 5 cod. proc. civ., 50 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, 11 e 34 della legge della Regione

Campania 11 novembre 1980, n. 63, "se interpretati in modo da

ritenere che le somme di denaro destinate al pagamento degli stipendi

del personale dipendente dell'USL iscritte nel bilancio di previsione

dell'Ente non siano vincolate a specifiche finalità pubbliche e

quindi non costituiscano beni facenti parte del patrimonio

indisponibile dell'Ente, in virtù del contestuale impegno di spesa

e/o comunque dell'obbligo pubblicistico di corresponsione delle

retribuzioni ai pubblici dipendenti in forza del rapporto di pubblico

impiego che li lega all'amministrazione".

Considerato che la questione è sollevata dal giudice a quo per il

caso che non fosse condivisa l'interpretazione dell'art. 34, secondo

comma, della legge regionale della Campania n. 63 del 1980 da lui

preferita, secondo cui gli impegni di spesa delle unità sanitarie

locali, iscritte nei rispettivi bilanci di competenza in corso, e in

particolare gli impegni riguardanti stipendi e altre spese di

funzionamento, configurano un vincolo di destinazione delle somme

impegnate qualificandole come beni indisponibili ai sensi dell'art.

828, secondo comma, cod. civ., e quindi impignorabili;

che per giurisprudenza costante di questa Corte è inammissibile

la questione di legittimità costituzionale prospettata con

riferimento a due interpretazioni contrastanti della disposizione

impugnata, così da impedire la verifica di rilevanza della questione

stessa, in quanto proposta in astratto (sentenze nn. 1146 del 1988,

456 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 828, secondo comma, cod.

civ., 514, n. 5, cod. proc. civ., 50 della legge 23 dicembre 1978, n.

833, 11 e 34 della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n.

63 (Norme sulla contabilità e per la utilizzazione del patrimonio

delle unità sanitarie locali), sollevata dal Pretore di Santa Maria

Capua Vetere, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte