Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1995 dal

pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, sul ricorso proposto

da Galluzzo Carmela contro Santomio S.p.a., iscritta al n. 356 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Carmela Galluzzo

contro la S.p.a. Santomio per ottenere l'annullamento del

licenziamento intimatole e la reintegrazione nel posto di lavoro, non

avendo la ricorrente aderito alla revoca del licenziamento e

dichiarato, invece, di optare per l'indennità sostitutiva della

reintegrazione, il Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio,

con ordinanza del 15 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio

1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio

1990, n. 108, "nella parte in cui prevede l'incondizionata facoltà

del lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della

reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici

mensilità di retribuzione globale di fatto";

che, ad avviso del giudice rimettente, il diritto all'indennità

sostitutiva sorge per effetto del licenziamento illegittimo, non

della sentenza che accerta l'illegittimità e dispone la

reintegrazione, sicché ordine di reintegrazione e indennità

sostitutiva sarebbero "due istituti assolutamente disomogenei e tra

loro sostanzialmente scissi", la seconda avendo funzione risarcitoria

di un danno presunto iuris et de iure non una funzione di

rafforzamento del primo;

che, pertanto, il diritto all'indennità dovrebbe essere limitato

al caso in cui il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di

reintegrazione, anziché configurato "come potestà rimessa

all'esclusiva volizione del lavoratore, assolutamente prevalente

rispetto all'eventuale invito del datore a riprendere servizio, e

quindi come una forma in ultima analisi aggiuntiva di risarcimento

rimessa alla decisione insindacabile del lavoratore";

che tale tutela, "potenzialmente esorbitante rispetto

all'esigenza astratta di riequilibrare gli interessi in gioco", se

confrontata con quella accordata ai dipendenti delle piccole imprese

dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (art. 2 della legge

n. 108 del 1990), appare in contrasto con i princìpi di eguaglianza

e di ragionevolezza;

che inoltre risulterebbe violato anche il principio di libertà

di iniziativa economica per l'onere sproporzionato imposto agli

equilibri finanziari delle imprese soggette alla disciplina

impugnata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte

(sentenza n. 81 del 1992; ordinanze nn. 160 del 1992 e 77 del 1996),

l'indennità di cui si controverte non ha una funzione di

risarcimento aggiuntivo a quello previsto dal precedente quarto

comma, ma, in connessione col diritto alla reintegrazione nel posto

di lavoro, si inserisce in un rapporto obbligatorio avente la

struttura di un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del

creditore, essendo attribuita al prestatore la facoltà insindacabile

di "monetizzare" il diritto alla reintegrazione in una prestazione

pecuniaria di ammontare fisso, pari a quindici mensilità di

retribuzione;

che tale facoltà non può essere arbitrariamente vanificata dal

datore di lavoro revocando il licenziamento in corso di giudizio allo

scopo di impedire la pronuncia dell'ordine di reintegrazione, che è

il presupposto di esercizio della facoltà medesima: dal

"considerato" precedente discende, invece, il corollario (conforme

alla giurisprudenza della Corte di cassazione: cfr. sentenza n. 13047

del 1995) che la revoca dell'atto di licenziamento e l'invito a

riprendere il lavoro impediscono la pronuncia dell'ordine giudiziale

di reintegrazione e conseguentemente la scelta dell'indennità

sostitutiva solo se accettati dal lavoratore, espressamente o

tacitamente col ritorno in servizio;

che il medesimo argomento con cui la sentenza n. 81 del 1992 ha

escluso la censurabilità della norma, così interpretata, sotto il

profilo del principio di razionalità vale ad escluderla anche se

tale principio sia evocato in correlazione con l'art. 41 Cost.,

mentre, ai fini del principio di eguaglianza, la posizione delle

imprese incluse nell'area della "tutela reale" dei lavoratori contro

i licenziamenti non può essere confrontata con quella delle imprese

incluse nell'area della "tutela obbligatoria", trattandosi di

posizioni differenziate dalla legge secondo il criterio della

dimensione dell'impresa più volte ritenuto giustificato da questa

Corte (cfr., da ultimo, sentenza n. 44 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio

1970, n.300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo modificato

dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei

licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

41 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di

Schio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte