Sentenza n. 291/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del regio decreto-legge
22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a favore del comune di San
Remo), convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125; del regio
decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 (Provvedimenti a favore del comune
di Campione), convertito in legge 8 maggio 1933, n. 505; del regio
decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 (Estensione al comune di
Venezia delle disposizioni del regio decreto-legge 22 dicembre 1927,
n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo),
convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62; della legge 6 dicembre
1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione
Valle d'Aosta) e della legge "n. 690/1971" [recte: 26 novembre 1981,
n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle
d'Aosta)] e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa
il 16 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sezione staccata di Catania sul ricorso proposto dal comune
di Taormina contro il Ministero dell'interno ed altri, iscritta al
n. 184 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione dei comuni di Taormina, Venezia,
Campione d'Italia e San Remo, nonché gli atti di intervento della
Regione Valle d'Aosta, dei comuni di Montecatini Terme, Bagni di
Lucca, Anzio, Capri, dell'A.N.I.T. - Associazione Nazionale per
l'Incremento Turistico - e del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Piero d'Amelio e Paolo Turiano Mantica per il
comune di Taormina, Federico Sorrentino per il comune di Venezia e
per il comune di San Remo, Ruggero Tumbiolo per il comune di Campione
d'Italia, Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, Piero
d'Amelio per i comuni di Montecatini Terme, Bagni di Lucca, Anzio,
Capri e l'A.N.I.T. e l'Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione
staccata di Catania, con ordinanza emessa il 16 dicembre 1999, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del regio
decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a favore del
comune di San Remo), del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201
(Provvedimenti a favore del comune di Campione), del regio
decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 (Estensione al comune di
Venezia delle disposizioni del regio decreto-legge 22 dicembre 1927,
n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo),
della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta) e della legge "n. 690/1971"
[recte: 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta)], nella parte in cui non
prevedono in via generale ed astratta il potere del Ministro
dell'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti,
purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, i comuni ad
adottare tutti i provvedimenti necessari per potere addivenire
all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere
pubbliche indilazionabili, con espressa elencazione dei divieti
derogabili, tra i quali quello di aprire case da gioco, e delle
situazioni tenuto conto delle quali il predetto Ministro può
rilasciare la predetta autorizzazione.
1.1. - Il giudizio principale ha ad oggetto l'annullamento,
previa sospensione, del decreto con cui il Ministro dell'interno ha
negato al comune di Taormina l'autorizzazione ad istituire una casa
da gioco, affermando di non essere titolare del relativo potere.
Secondo il giudice rimettente, l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale consentirebbe la pronuncia del
provvedimento cautelare, tenuto conto del progressivo aggravamento
del danno causato al ricorrente dal mancato godimento dei benefici di
bilancio e di sviluppo economico-occupazionale connessi all'apertura
della casa da gioco.
1.2. - In ordine alla sussistenza della propria giurisdizione, il
Tribunale amministrativo regionale, premesso che la questione
relativa all'eventuale carenza di una posizione soggettiva azionabile
attiene al merito piuttosto che alla giurisdizione, precisa che
comunque l'interesse fatto valere dal comune di Taormina non ha ad
oggetto il compimento di un atto incompatibile con l'ordinamento, in
quanto altri comuni ne hanno ottenuto il riconoscimento ad opera
delle norme impugnate, che introducono deroghe al divieto di
esercizio del gioco d'azzardo, penalmente sanzionato. Si tratta
pertanto di un interesse legittimo di natura pretensiva, avente ad
oggetto il conseguimento di un determinato "bene della vita", e
correlato al potere ministeriale di valutare discrezionalmente la
sussistenza delle ragioni di deroga previste dalle norme impugnate,
subordinatamente alla dichiarazione di incostituzionalità di queste
ultime.
1.3. - Nel merito, il giudice rimettente esclude innanzitutto che
il divieto di esercitare il gioco d'azzardo, posto dall'art. 718 del
codice penale, abbia subito una deroga generalizzata per effetto
degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e dell'art. 9
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nonché del n. 61 della tariffa
allegata a quest'ultimo decreto, in quanto tali disposizioni, aventi
natura tributaria e regolamentare, non soddisferebbero le esigenze di
certezza connesse all'abolizione di una fattispecie incriminatrice.
Tanto premesso, e tenuto conto che attualmente la situazione
finanziaria del comune di Taormina è ben peggiore di quella che a
suo tempo indusse ad autorizzare l'istituzione di case da gioco in
altri comuni, il Tribunale amministrativo regionale sostiene che il
"complesso normativo" costituito dalle disposizioni impugnate viola
l'art. 3 della Costituzione, in quanto, derogando ad un divieto
penalmente sanzionato senza individuare preventivamente una categoria
generale ed astratta di beneficiari, non consente che lo stesso
beneficio venga esteso a tutti i soggetti che si trovano nella
medesima situazione. Tale regime contrasta inoltre con il secondo
comma dell'art. 3, in quanto, considerato che il comune è ente
esponenziale della comunità locale, discrimina quest'ultima in
relazione ad interessi da essa fortemente avvertiti, quali lo
sviluppo economico-occupazionale attraverso l'incremento turistico,
l'attrazione di valuta pregiata ed il ripianamento dei bilanci, e
favorisce il prosperare di case da gioco clandestine.
Il giudice amministrativo censura le norme impugnate anche in
riferimento agli artt. 2 e 4 (quest'ultimo citato solo in
motivazione) della Costituzione, sostenendo che il riconoscimento dei
diritti inviolabili dell'uomo impone ai pubblici poteri di attuare
una politica volta all'assorbimento della disoccupazione ed alla
creazione e garanzia dei posti di lavoro. A suo avviso, la disciplina
derogatoria in esame, precludendo al comune di Taormina lo
svolgimento di un'attività volta a promuovere lo sviluppo economico
e civile della comunità locale, viola altresì l'art. 5 della
Costituzione.
Infine, secondo il giudice rimettente, le norme impugnate
contrastano con l'art. 41 della Costituzione, in quanto limitano
arbitrariamente la libertà di scelta e di svolgimento di
un'attività economica, nell'interesse proprio del comune ed in
quello della comunità di cui esso è ente esponenziale.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,
sostenendo che il giudice rimettente sarebbe palesemente carente di
giurisdizione e che la materia in esame, implicando una scelta tra
una pluralità di soluzioni possibili, sarebbe riservata alla
discrezionalità del legislatore.
Nel merito, la difesa erariale ha richiamato la sentenza n. 152
del 1985, con cui la Corte, in riferimento ad analoga questione,
affermò che le deroghe previste dalle norme impugnate sono
giustificate dalla particolare situazione dei comuni interessati, e
negò che l'esistenza di analoghe situazioni in altri comuni
comportasse di per sé la violazione del principio di eguaglianza.
3. - Si è inoltre costituito il comune di Taormina, che si è
riportato alla motivazione dell'ordinanza di rimessione ed ha
insistito per l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale, osservando in particolare che nella sentenza n. 152
del 1985 la Corte diede atto dell'illegittimità complessiva del
sistema normativo riguardante l'esercizio del gioco d'azzardo, ed
invitò il legislatore a provvedere in tempi ragionevoli ad una
organica revisione.
4. - Si sono altresì costituiti i comuni di Venezia, San Remo e
Campione d'Italia, intervenuti ad opponendum nel giudizio principale.
I comuni di Venezia e San Remo, con distinte memorie, hanno
eccepito anch'essi l'inammissibilità della questione, sulla base di
argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla difesa dello Stato,
sostenendo, nel merito, che è proprio il carattere eccezionale delle
norme impugnate a dimostrare che il gioco d'azzardo non è stato
affatto recepito dall'ordinamento, ma che, anche quando è ammesso,
esso è al massimo tollerato. Per consentire ai comuni in stato di
dissesto di risanare i propri bilanci mediante l'esercizio del gioco
d'azzardo, occorrerebbe quindi spiegare le ragioni per cui le
esigenze sottostanti al divieto di cui all'art. 718 del codice penale
devono recedere di fronte a quelle finanziarie dei comuni, che
potrebbero essere soddisfatte anche in altro modo.
5. - Il comune di Campione ha sostenuto, a sua volta, che
l'art. 2 della Costituzione non esclude le restrizioni della sfera
giuridica dei cittadini rese necessarie dalla tutela dell'ordine
pubblico, aggiungendo che dal riconoscimento del diritto al lavoro
non può dedursi l'interesse alla creazione di posti di lavoro in
contrasto con norme imperative; quanto alla denunciata violazione
dell'art. 5, ha osservato che agli enti locali non spetta alcuna
funzione in materia di esercizio del gioco d'azzardo, mentre,
relativamente all'asserita lesione della libertà dell'iniziativa
economica privata, ha rilevato che lo stesso art. 41 della
Costituzione demanda alla legge ordinaria la determinazione dei
programmi e dei controlli opportuni perché l'attività economica
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Il comune ha
contestato infine la lamentata violazione del principio di
eguaglianza, sottolineando la particolarità della situazione
derivante dalla sua collocazione geografica e dal regime tributario e
doganale al quale esso è assoggettato.
6. - Hanno spiegato intervento in giudizio, con distinte memorie,
anche i comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e Capri,
nonché l'A.N.I.T. - Associazione nazionale per l'incremento
turistico - non costituiti nel giudizio principale, i quali hanno
svolto argomentazioni analoghe a quelle del comune di Taormina.
7. - È infine intervenuta la Regione Valle d'Aosta, anch'essa
non costituita nel giudizio principale, la quale ha eccepito
l'inammissibilità della questione, negando la sussistenza dei
presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ed
osservando che il giudice rimettente invoca una pronuncia a contenuto
fortemente manipolativo che, in quanto volta a sostituire una norma
generale ed astratta a singole disposizioni aventi carattere
derogatorio, in una materia nella quale è configurabile una
pluralità di soluzioni possibili, inciderebbe sulla sfera di
discrezionalità propria del legislatore, nel caso di specie
esercitata in modo non arbitrario.
8. - In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Valle
d'Aosta ha depositato una memoria, nella quale insiste per la
dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto della questione.
9. - Con ordinanza emessa all'udienza pubblica del 22 maggio
2001, è stata dichiarata l'inammissibilità degli interventi dei
soggetti non costituiti nel giudizio principale, ad eccezione di
quello della Regione Valle d'Aosta, che è stato invece ritenuto
ammissibile. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ad oggetto il regio
decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448 convertito nella legge
27 dicembre 1928, n. 3125, il regio decreto-legge 2 marzo 1933,
n. 201 convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505, recanti
provvedimenti a favore rispettivamente dei comuni di San Remo e di
Campione, nonché il regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404,
convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, con cui detti
provvedimenti furono estesi al comune di Venezia ed infine le leggi
6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690 e successive
modificazioni. Tali disposizioni vengono censurate nella parte in cui
"non prevedono in via generale ed astratta il potere del Ministro
dell'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, i
comuni ad adottare tutti i provvedimenti necessari per addivenire
all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere
pubbliche indilazionabili, con espressa elencazione dei divieti
derogabili, tra cui quello di aprire case da gioco".
Secondo il giudice rimettente tale "complesso normativo",
consentendo ai comuni di San Remo, Venezia, Campione e Saint Vincent
di "beneficiare di un regime derogatorio che li ha individuati come
beneficiari senza previamente individuare una categoria generale ed
astratta di possibili beneficiari" contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto si risolve nell'attribuzione di un privilegio
giustificato da esigenze di natura finanziaria non esclusive dei
comuni ai quali è riconosciuto. Sarebbe violato anche il secondo
comma dell'art. 3 della Costituzione, in quanto tale disparità di
trattamento incide su interessi fortemente avvertiti dalle comunità
locali, quali l'incremento turistico, lo sviluppo economico-sociale,
il risanamento dei bilanci e soprattutto ostacolerebbe il
perseguimento di una politica di piena occupazione, in contrasto con
gli artt. 2 e 4 della Costituzione, impedirebbe la piena espansione
delle potenzialità economiche delle collettività locali, in
violazione dell'art. 5 della Costituzione, ed infine, restringendo
arbitrariamente la libertà d'iniziativa economica dei comuni,
contrasterebbe anche con l'art. 41 della Costituzione.
2. - In via preliminare, va disattesa l'eccezione, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato e dalla difesa dei comuni di San Remo e
di Venezia, secondo cui la questione di legittimità sarebbe
inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo. Dall'ordinanza di rimessione non emerge infatti un
palese difetto di giurisdizione tale da determinare, secondo la
costante giurisprudenza della Corte, l'irrilevanza della questione
(ex plurimis: sentenze n. 179 del 1999, n. 127 del 1998), tanto più
che il Tribunale amministrativo regionale rimettente ha ampiamente
motivato in modo plausibile in ordine alla configurabilità di una
posizione soggettiva di interesse legittimo in capo al comune
ricorrente.
3. - La questione è peraltro inammissibile sotto altro profilo.
Il dubbio di costituzionalità prospettato dall'ordinanza di
rinvio investe una "disciplina derogatoria, nella parte in cui essa
non consente ulteriori estensioni di precetti normativi di favore"
riguardo all'autorizzazione ai comuni all'apertura e gestione di case
da gioco. Il dubbio, così come è formulato, evidenzia che la
disciplina censurata è, di per sé, inapplicabile a comuni diversi
da quelli presi in considerazione dalle norme in oggetto e poiché
quindi il giudizio principale può essere definito indipendentemente
dalla applicazione del "complesso normativo" impugnato, la questione
di legittimità costituzionale che lo investe appare irrilevante
(ordinanza n. 90 del 1973).
È peraltro da osservare che posta nei termini indicati la
questione di costituzionalità, nell'ambito di un procedimento
cautelare diretto alla sospensione dell'efficacia del provvedimento
ministeriale dichiarativo della carenza di potere autorizzatorio
rispetto all'apertura di case da gioco, neppure in caso di
accoglimento la predetta disciplina derogatoria potrebbe essere
automaticamente estesa al comune ricorrente. Ed infatti, neppure ai
fini del periculum in mora, il giudice a quo sarebbe legittimato ad
adottare direttamente, in sostituzione dell'Amministrazione, una
misura "urgente" dal carattere fortemente discrezionale come è
l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, tanto più che
permane il generale divieto di gioco d'azzardo stabilito dagli
artt. 718 - 722 del codice penale.
Né, d'altra parte, si può invocare nella presente vicenda una
sentenza additiva, non essendo individuabile nella specie
un'omissione legislativa che renda "conseguentemente doverosa la
sentenza additiva della Corte" (sentenza n. 2 del 1998), poiché
difettano fattispecie omogenee da porre a raffronto, considerando che
le denunciate norme sono norme di eccezione puntuale e perciò non
estensibili oltre i casi ivi contemplati (sentenza n. 322 del 1998).
Nel caso di specie, infatti, a parte il fatto che la Corte ha già
ritenuto non prive di giustificazione le deroghe introdotte dalle
norme impugnate (sentenza n. 152 del 1985) e non irragionevole il
divieto generale di esercizio del gioco d'azzardo (sentenza n. 237
del 1975), in ogni caso è da considerare che la prospettata
pronuncia additiva non si porrebbe come conseguenza necessitata ed
implicita dell'applicazione dei principia costituzionali al
"complesso normativo" impugnato, giacché al riguardo sarebbe
comunque prospettabile una pluralità di soluzioni, la cui scelta è
doverosamente rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze
n. 51 del 1998, n. 55 del 1996).
Ed invece il dispositivo dell'ordinanza di rimessione sollecita
proprio la Corte ad emettere non già una pronuncia d'accoglimento,
bensì una sentenza che sostanzialmente delinei una sorta di
disciplina generale del potere di autorizzazione destinata a
sostituirsi alle ipotesi particolari previste dagli atti impugnati.
Il che è chiaramente inammissibile.
4. - Ciò posto, occorre rilevare che appare sempre più grave il
problema della situazione normativa concernente le case da gioco
aperte nel nostro Paese, la quale "è contrassegnata da un massimo di
disorganicità: sia del tipo di interventi cui è condizionata la
apertura delle case (...), sia per la diversità dei criteri seguiti
(...), sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati
i proventi acquisiti nell'esercizio del gioco nei casinò" (sentenza
n. 152 del 1985).
Se pertanto già nel 1985 la Corte ammoniva che le prospettate
esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale andavano
soddisfatte "in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e
disarmonie delle quali si è detto", è del tutto evidente che è
ormai divenuto improrogabile - sempre che il legislatore intenda
persistere nella politica di deroghe agli artt. 718 - 722 del codice
penale - un intervento legislativo, non essendo più giustificabile
un sistema normativo ormai superato e sotto diversi profili
incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448
(Provvedimenti a favore del comune di San Remo), del regio
decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 (Provvedimenti a favore del comune
di Campione), del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404
(Estensione al comune di Venezia delle disposizioni del regio
decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a
favore del comune di San Remo), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065
(Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta)
e della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta), sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,
in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5 e 41 della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte