Sentenza n. 292/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 22 novembre 1991 dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di
Clusone, nel procedimento penale a carico di Bonicelli Pietro,
iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei
cui confronti, in occasione della condanna di altro soggetto, aveva
ritenuto configurabili dei reati e perciò trasmesso i relativi atti
al pubblico ministero ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., il Pretore di Bergamo - sezione distaccata di Clusone - nel presupposto
della sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art.
34, terzo comma, cod. proc. pen., ha sollevato una questione di
legittimità costituzionale di tale disposizione, assumendone il
contrasto con gli artt. 76, 25 e 101 Cost.
Vi sarebbe, innanzitutto, violazione della legge delega n. 81 del
1987 - e, quindi, dell'art. 76 Cost. - in quanto la denuncia da parte
del giudice di un'ipotesi di reato ravvisata nell'esercizio delle sue
funzioni giurisdizionali non solo non equivale, ma "neppure
assomiglia vagamente" alle ipotesi di incompatibilità previste nella
direttiva n. 67 dell'art. 2, e contrasta con la direttiva n. 1, dato
che, "lungi dal semplificare, appesantisce irragionevolmente le
attività processuali".
Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 25 e 101 Cost.: il primo,
perché il fatto ricadrebbe nel potere di cognizione del giudice ove
fosse emerso prima della denuncia, sicché la prevista
incompatibilità comporterebbe sottrazione del processo al suo
giudice naturale; il secondo, perché sarebbe irragionevole, da un
lato assoggettare il giudice all'obbligo di denuncia dei reati (cfr.
art. 361 cod. pen.) - obbligo che è autonomo e indipendente da
quello del pubblico ministero di iniziare l'azione penale - e
dall'altro sottrargli la naturale competenza. Ciò, anche perché la
previsione di incompatibilità eccederebbe lo scopo di assicurare la
terzietà, dato che essa non rientra in alcuno dei casi in cui la
manifestazione da parte del giudice del proprio parere sull'oggetto
del procedimento legittima la sua ricusazione (art. 37, lettera a) -
in relazione all'art. 36, lettera c) - e lettera b)).
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
Sarebbe da escludere, innanzitutto, la violazione del principio
del giudice naturale, in quanto la norma in questione, in concorso
con le altre norme sulla competenza, serve ad individuare, sulla base
di criteri generali e predeterminati, il giudice naturale.
Né potrebbe ravvisarsi un eccesso di delega, dato che la
direttiva n. 67 fissa soltanto i criteri fondamentali ed i principi
ineliminabili che debbono presiedere alla disciplina della materia,
ma non esclude che il legislatore delegato possa, in conformità con
i principi generali, integrare la disciplina; soprattutto quando,
come nel caso in esame, si tratti di riprendere ipotesi di
incompatibilità ormai acquisite alla nostra tradizione processuale.
Nemmeno, poi, potrebbe ritenersi violata la direttiva n. 1, dal
momento che la previsione di ipotesi di incompatibilità, mirando a
tutelare l'imparzialità del giudice, e quindi un interesse primario
del processo, comporta attività che debbono necessariamente
ritenersi essenziali.
Del pari da escludere sarebbe, infine, la violazione dell'art. 101
Cost., dato che la competenza non può dirsi sottratta perché essa
deriva da una lettura combinata delle disposizioni in materia di
competenza e di incompatibilità. La devoluzione ad altro giudice,
inoltre, è vicenda fisiologica del processo e non può intendersi
come una sorta di sanzione nei confronti del giudice incompatibile. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Bergamo,
sezione distaccata di Clusone, dubita che l'art. 34, terzo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevede
l'incompatibilità al giudizio del giudice che ha proposto denuncia
per un reato rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi
dell'art. 331 cod. proc. pen., contrasti:
- con l'art. 76 Cost., in quanto tale ipotesi non sarebbe
assimilabile a quella prevista dalla direttiva n. 67 della legge
delega e, complicando anziché semplificare l'attività processuale,
contrasterebbe con la direttiva n. 1;
- con l'art. 25 Cost., dato che comporterebbe sottrazione del
processo al giudice naturale;
- con l'art. 101 Cost., perché sarebbe irragionevole sottrarre
la competenza per effetto di una denuncia obbligatoria per legge.
2. - La questione non è fondata.
La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio cui, ai sensi
dell'art. 331 cod. proc. pen., sono tenuti i pubblici ufficiali - e
quindi anche i giudici - che li rilevino nell'esercizio delle loro
funzioni, presuppone l'individuazione degli elementi essenziali di un
fatto ritenuto rispondente ad una data fattispecie incriminatrice e
l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare obiettiva
concretezza alla correlativa valutazione di sussistenza degli estremi
per l'esercizio dell'azione penale (arg. ex art. 332).
L'inclusione di tale ipotesi tra le cause d'incompatibilità,
benché non espressamente prevista, non può dirsi contrastante con
la direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge delega, dato che, nel
dettarla, il legislatore, non ha mostrato di volersi discostare dai
criteri ispiratori della previgente disciplina, salve, ovviamente le
innovazioni imposte dalla mutata struttura del procedimento: e
l'intero terzo comma dell'art. 34 è una sostanziale riproduzione del
terzo comma dell'art. 61 del codice del 1930.
La denuncia obbligatoria, inoltre, essendo un'attività di
propulsione prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca
nell'orbita della funzione requirente in quanto strumentale al suo
esercizio. Il considerarla come fonte di incompatibilità al giudizio
è, perciò, coerente con un sistema processuale ispirato alla
necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti (cfr. la
direttiva n. 67, prima e seconda parte e la sentenza n. 496 del
1990); tanto più che rilevare - come nel caso di specie - dalle
risultanze di un procedimento penale in corso gli estremi di altro
reato perseguibile d'ufficio è attività sostitutiva di quella
rientrante nel potere-dovere d'iniziativa del pubblico ministero.
La configurazione della denuncia obbligatoria come causa
d'incompatibilità non può, di conseguenza, considerarsi né
irragionevole - e perciò lesiva dell'art. 101 Cost. - né
contraddittoria con il principio di naturalità del giudice, dato che
questo non è violato in caso di predeterminazione legale di
spostamenti di competenza ritenuti necessari ad assicurare il
rispetto di altri principi costituzionali, quali quello
dell'imparzialità del giudice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata
in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione dal Pretore
di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con ordinanza del 22
novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte