Sentenza n. 292/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4,
del codice procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22
novembre 1996 dal Tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 756
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Reggio Calabria - adito quale giudice di
appello de libertate - premette in fatto che, nell'ambito di un
procedimento regredito al pubblico ministero a seguito di sentenza di
incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Milano, il
difensore di due imputati ha proposto domanda di scarcerazione per
decorso dei termini massimi di custodia cautelare, in quanto dalla
data dell'arresto (giugno 1994) alla pronuncia del decreto che
dispone il giudizio (luglio 1996) erano già decorsi più di due
anni, termine, questo, superiore al doppio del termine di fase -
nella specie pari ad anni uno, a norma dell'art. 303, comma 1, lett.
a) n. 3, cod. proc. pen. - e dunque eccedente il limite previsto
dall'art. 304, comma 6, del codice di rito. A seguito della reiezione
di tale domanda, veniva interposto gravame, oggetto del giudizio a
quo, nel corso del quale la difesa degli appellanti eccepiva in linea
subordinata l'illegittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6,
cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., in
quanto disciplina limitata al solo caso di sospensione e non
estensibile alle ipotesi previste dall'art. 303, comma 2, del
medesimo codice, con conseguente irragionevole disparità di
trattamento delle due situazioni.
A parere del giudice a quo, tuttavia, il riferimento alla
disciplina dettata dall'art. 304 cod. proc. pen. risulterebbe
inconferente, in quanto relativa all'istituto della sospensione dei
termini di custodia cautelare ed ai conseguenti limiti cronologici.
Trattandosi nella specie di processo regredito, le uniche questioni
che rilevano sarebbero infatti quelle relative al superamento dei
termini di fase e di quelli complessivi, che, invece, risultano
entrambi rispettati.
Ciò posto, ritiene peraltro il giudice a quo di dover sollevare,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine
complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento
del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione
prevista nel comma 2 del medesimo art. 303. A tal proposito il
rimettente individua, quale termine di raffronto dal quale
scaturirebbe una ingiustificata disparità di trattamento, proprio la
disciplina introdotta dall'art. 304, comma 6, come novellata ad opera
della legge 8 agosto 1995, n. 332. A parere del giudice a quo,
infatti, la materia che attiene al verificarsi degli eventi
interruttivi del corso dei termini massimi della custodia cautelare
(art. 303, comma 2: ripristino del dies a quo del termine di fase per
ogni evento interruttivo), presenterebbe una evidente omogeneità di
contenuto e di effetti rispetto a quella della sospensione dei
termini medesimi (art. 304), in quanto entrambi gli istituti
rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del
procedimento, perlopiù indipendenti dalla volontà - eventualmente
ostruzionistica o defatigatoria - dell'imputato.
La omogeneità degli istituti, osserva ancora il rimettente,
sarebbe pure confermata dalle modifiche apportate all'art. 304 cod.
proc. pen. dalla legge n. 332 del 1995, essendo stati introdotti un
limite ragguagliato (nel doppio) al termine massimo di fase ed un
limite rapportato (con l'aumento della metà) al termine complessivo
previsto dall'art. 303, comma 4, c.p.p. Da ciò, dunque,
l'irragionevole disparità di disciplina, in quanto mentre nelle
ipotesi previste dall'art. 303, comma 2, è stato mantenuto il solo
riferimento al termine complessivo indicato nel comma 4 dello stesso
articolo, nelle situazioni "sostanzialmente omogenee" descritte
dall'art. 304 i limiti temporali di legittimità della custodia
cautelare sono ora riferiti anche ai termini della fase in corso.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A
parere dell'Avvocatura, pur essendo condivisibile "il giudizio sulla
sostanziale identità di ratio tra le ipotesi disciplinate all'art.
304 e quelle di cui all'art. 303, comma 2", non è "praticabile"
l'estensione di disciplina sollecitata dal giudice a quo, attese le
peculiarità che caratterizzano il caso del regresso del procedimento
o del rinvio ad altro giudice, posto che "la fase cui il rimettente
vorrebbe riferito il termine di custodia è, per legge, tamquam non
esset". Estendere, dunque, la disciplina prevista per la sospensione
dei termini di custodia cautelare alla ipotesi di regressione del
processo, equivarrebbe ad operare una scelta tra diverse opzioni che
spetta alla esclusiva discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Reggio Calabria solleva, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo
di durata massima della custodia cautelare, possa essere causa di
scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase,
allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 del
medesimo articolo. Dopo aver disatteso l'eccezione della difesa,
volta a coinvolgere nel dubbio di legittimità costituzionale l'art.
304, comma 6, cod. proc. pen., trattandosi di disciplina inconferente
nella specie in quanto riferita all'istituto della sospensione dei
termini di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici, il
giudice a quo ritiene, tuttavia, che sia proprio quella disciplina a
dover fungere da termine di comparazione sulla cui base apprezzare
l'irragionevole diversità di trattamento prevista dalla norma
impugnata, nella parte in cui non prevede l'identico limite di durata
della custodia nei casi previsti dall'art. 303, comma 2, cod. proc.
pen. Infatti, osserva il rimettente, la materia che attiene al
verificarsi degli eventi interruttivi del corso dei termini della
custodia cautelare, quale disciplinata dal menzionato art. 303, comma
2, del codice di rito, presenta una evidente omogeneità di contenuto
e di effetti con quella della sospensione dei termini di durata delle
misure prevista dall'art. 304 dello stesso codice, trattandosi, in
entrambi i casi, di istituti che rappresentano degli "accidenti" che
si verificano nel corso del procedimento, "per lo più indipendenti
dalla volontà - eventualmente ostruzionistica o defatigatoria -
dell'imputato", ed aventi incidenza sul computo dei termini di durata
massima della custodia. Il nuovo testo dell'art. 304, comma 6, cod.
proc. pen., il quale ha indicato, come parametro temporale, il cui
superamento determina la scarcerazione dell'imputato, il doppio del
termine massimo della fase in cui si sono verificate le sospensioni,
ha dunque finito per rendere - ad avviso del giudice rimettente - non
solo differenziato, ma anche eterogeneo, il trattamento delle
situazioni regolate dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., giacché
mentre per queste è stato mantenuto il solo riferimento al termine
complessivo previsto dal quarto comma dello stesso articolo, per le
situazioni sostanzialmente omogenee descritte dall'art. 304 del
codice di rito, i limiti di legittimità della durata della custodia
sono ora riferiti anche ai termini della fase in corso. Da qui il
denunciato contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale.
La questione di legittimità che il tribunale rimettente sottopone
all'esame di questa Corte, si radica, dunque, su un composito
reticolo di disposizioni ed istituti che il giudice a quo pone a
raffronto, per evidenziare la sopravvenuta incoerenza della
disciplina che presidia la durata complessiva della custodia
cautelare nell'ipotesi prevista dall'art. 303, comma 2, del codice di
procedura penale. Tale disposizione, infatti, stabilisce che, nel
caso di regressione del procedimento o di rinvio ad altro giudice,
dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio
ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, decorrono ex
novo i termini cosiddetti intermedi o di fase previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. A fronte di
tale nuova decorrenza "che evidentemente incide in senso negativo
sullo status libertatis della persona sottoposta a custodia
cautelare" opererebbe, dunque, come unico sbarramento temporale, il
termine di durata complessiva previsto dal comma 4 dello stesso art.
303, giacché la previsione sancita dal nuovo testo del comma 6
dell'art. 304, in base alla quale "la durata della custodia cautelare
non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art.
303, commi 1, 2 e 3", rinverrebbe il suo confine applicativo nei soli
casi in cui i termini di custodia cautelare siano stati sospesi a
norma dello stesso art. 304.
2. - La questione è infondata, nei sensi che qui di seguito si
illustreranno, dovendosi nella specie pervenire ad una diversa
ricostruzione dell'intricato quadro normativo di riferimento, secondo
una prospettiva che privilegi quella che, a parere di questa Corte,
è l'unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si
appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale.
3. - La materia dei termini di durata massima della custodia
cautelare, sulla quale questa Corte è stata in più occasioni
chiamata ad intervenire, ha ormai raggiunto un livello di
complessità tale da rendere opportuna qualche breve notazione
ricostruttiva che tenga conto, anche, delle numerosissime
stratificazioni e interpolazioni che il sistema ha subito, fino alla
più recente legge n. 332 dell'agosto 1995. Sono note, anzitutto, le
ragioni per le quali il legislatore ebbe ad introdurre in epoca ormai
lontana (1984) la previsione di termini di fase in aggiunta ad un
termine di durata complessiva della custodia cautelare: con essi,
infatti, si intendeva impedire ai giudici di gradi diversi di
"utilizzare", quanto ai tempi della rispettiva fase del procedimento,
la maggiore celerità della fase istruttoria. Col tempo, vari
istituti, al cui conio ed alla cui variegata disciplina hanno non
poco contribuito singole ma purtroppo ricorrenti emergenze
succedutesi negli anni, sono venuti ad incidere sul computo dei
termini di durata massima della custodia cautelare: fra questi, in
particolare, la "sterilizzazione" dei termini di fase per i giorni di
udienza e per quelli impiegati per la deliberazione della sentenza;
la proroga, incidente anch'essa sui termini di fase; la sospensione,
infine, operante sia per i termini di fase che per la durata
complessiva. È evidente, quindi, che proprio con riferimento a
quest'ultimo istituto - ma non certo con portata circoscritta allo
stesso - fosse necessaria la previsione di un "limite finale"
invalicabile, giacché, altrimenti, la quiescenza sine die del
decorso dei termini si sarebbe posta in palese contrasto con l'art.
13 della Costituzione. Da qui la previsione che la durata della
custodia cautelare non potesse "comunque superare" i due terzi del
massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o
ritenuto in sentenza, introdotta nel nuovo testo dell'art. 272 del
codice abrogato dall'art. 3 della legge 28 luglio 1984, n. 398. Una
espressione, quella di "limite", il cui valore semantico di confine
estremo della custodia è stato non a caso usato, nell'art. 1, comma
2, dal d.-l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito dalla legge 22 aprile
1991, n. 133, dedicato proprio alla interpretazione autentica degli
artt. 297 e 304 del nuovo codice.
4. - L'intera cadenza dell'art. 272 del codice abrogato era di
lettura sufficientemente agevole e il sistema, prescindendo da alcune
variabili, come la proroga dei termini di fase per taluni reati e la
"sterilizzazione" degli stessi termini per i giorni di udienza,
poteva così sinteticamente svilupparsi: termini di fase (con la
decorrenza ex novo nei casi di regressione), durata complessiva,
sospensione di tutti i termini (di fase e complessivi), limite
finale. Quest'ultimo seguiva, nel testo dell'articolo, il comma
dedicato alla sospensione, ma nessuno ha mai dubitato del fatto che
quella previsione avesse portata autonoma, nel senso che la sua
applicazione non poteva in alcun modo ritenersi condizionata dal
fatto che la custodia avesse o meno subito un periodo di sospensione.
Nei casi di regressione del processo, dunque, il nuovo decorso dei
termini di fase non poteva "comunque" determinare il superamento del
limite dei due terzi della pena prevista per il reato contestato o
ritenuto in sentenza, comportando l'obbligo di immediata
scarcerazione ove quel limite fosse risultato più favorevole dei
termini di durata complessiva previsti dal sesto comma dello stesso
art. 272 del codice abrogato.
La previsione di tale limite, mantenuta intatta nel nuovo codice
(anche se, con scelta assai discutibile, iscritta nel testo dell'art.
304, dedicato alla sospensione), rappresenta una evidente attuazione
del canone di proporzionalità, nel senso che, come la custodia può
essere imposta soltanto se risulti proporzionata alla entità del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art.
275, comma 2), allo stesso modo la durata della misura non può
eccedere lo stesso parametro, perché non si corra il rischio di una
consumazione della pena in fase custodiale. Il carattere della
proporzionalità deve ora riflettersi anche sulla nuova previsione
dettata dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., giacché la
circostanza che il legislatore abbia fatto regredire ad ipotesi
residuale, operante solo "se più favorevole" rispetto ai nuovi
limiti (il doppio dei termini di fase e l'aumento della metà dei
termini di durata complessiva) il vecchio termine ragguagliato ai due
terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o
ritenuto in sentenza, dimostra all'evidenza l'identico ed alternativo
valore che i tre limiti assumono nel sistema. Ne deriva, quindi, che
il limite del doppio dei termini di fase, proprio perché rispondente
a quel principio, aderisce anch'esso alla funzione che la norma è
chiamata a svolgere: individuare il limite estremo, superato il quale
il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere
sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di
tollerabilità del sistema. Fungendo, pertanto, da meccanismo di
"chiusura" della disciplina dei termini, la previsione di cui qui si
tratta era e resta "autonoma" rispetto al corpo dell'articolo nel
quale si trova inserita, al punto che la stessa - una volta che nel
nuovo codice venivano scissi i vari contenuti del precedente articolo
272 c.p.p. in una pluralità di articoli - sarebbe stata meglio
collocata in una disposizione a sé stante.
L'avverbio "comunque", che contrassegna la disciplina sancita dal
comma 6 dell'art. 304 cod. proc. pen., vale, del resto, a far
superare ogni residuo dubbio in proposito: ritenere, infatti, che il
limite finale operi solo per i casi di sospensione equivarrebbe a
tradire non soltanto la storia e la funzione di quel limite, ma
anche, e innanzi tutto, il più che esplicito dettato normativo. Se
il legislatore del 1995 ha inteso costruire quel limite come riferito
anche ai fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina
dei termini di fase, l'interprete ne deve trarre le ovvie
conseguenze, specie quando, come nel caso in esame, la soluzione
ermeneutica si appalesi come l'unica conforme a Costituzione.
Cade quindi la premessa stessa della tesi sostenuta dal giudice a
quo e, con essa, il fondamento del dubbio di costituzionalità
devoluto alla attenzione della Corte. Ma v'è di più. L'art. 304,
comma 6, come si è già accennato, introduce un limite massimo per i
termini di fase, stabilendo che "la durata della custodia cautelare
non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art.
303, comma 1, 2 e 3". Ebbene, la portata del richiamo è di
essenziale rilievo ai fini di una corretta interpretazione della
norma. Occorre osservare, infatti, che, mentre il comma 1 dell'art.
303 disciplina effettivamente la durata della custodia nelle varie
fasi e gradi sino alla sentenza irrevocabile, i commi 2 e 3 non
attengono alla durata in sé, ma alla decorrenza ex novo dei termini
nella ipotesi di regressione del processo o di evasione. Ciò sta a
significare che se fosse valido il ragionamento del giudice a quo,
sarebbe bastato per il legislatore richiamare il comma 1 dell'art.
303, giacché in quella prospettiva i commi 2 e 3 non vengono
assolutamente in discorso. Argomenti testuali e logico-sistematici
impongono pertanto di assegnare a quel richiamo l'unico senso che ad
esso può essere attribuito: vale a dire che il superamento di un
periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase
presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della
custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o - per
stare al caso che qui interessa - sono cominciati a decorrere
nuovamente a seguito della regressione del processo. Interpretazione,
questa, d'altra parte aderente alla ratio di favor che ha ispirato il
legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di
introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei
termini di fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica
dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di
individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il
sacrificio per la libertà personale.
Accedere alla interpretazione del giudice a quo, d'altra parte,
indurrebbe a conclusioni paradossali anche sul piano sistematico.
Mentre, infatti, e per stare agli stessi rilievi del rimettente,
l'eventuale condotta ostruzionistica e defatigatoria dell'imputato,
comportante la sospensione a norma dell'art. 304, comma 1, lett. a)
cod. proc. pen., consentirebbe allo stesso di "beneficiare" del
limite previsto dal comma 6 del medesimo articolo, l'identico limite
non opererebbe, invece, nei casi di regressione o di rinvio ad altro
giudice che l'imputato (del tutto "incolpevole") è costretto a
subire, derivando di regola la regressione o il rinvio da un "errore"
in cui è incorsa la stessa autorità giudiziaria. Un paradosso,
questo, che il legislatore non può certo aver inteso assecondare e
che il testo normativo non legittima in alcun modo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte