Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge

10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra), degli artt. 64, comma primo, lett. a) e 67 della

legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra), 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86,

ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle

norme in materia di pensioni di guerra), 12 del d.P.R. 30 dicembre

1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in

attuazione della delega prevista dall'art. 1 l. 23 settembre 1981 n.

533), promossi con ordinanze emesse il 22 febbraio 1983 dalla Corte

dei conti, sul ricorso proposto da Maccio' Luigia, iscritta al n. 413

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 274 dell'anno 1983 e il 5 maggio 1983 dalla Corte

dei conti - Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da

Gallo Carlo, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno

1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983

(ord.n.413/1983) la Corte dei conti, sez. II giurisdizionale per le

pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Maccio' Luigia, ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

"dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648; dell'art. 67 della

legge 18 marzo 1968, n. 313; degli artt. 58, 70 e 86 - ultimo comma -

del T.U. appovato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e del connesso

art. 12 del d.P.R. 18 gennaio (recte 30 dicembre) 1981, n. 834, per

violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in

cui, nei riguardi di genitori di militari morti per causa del

servizio di guerra o attinente alla guerra o di civili deceduti per

fatto di guerra, senza aver lasciato coniuge o figli con diritto a

pensione, negano la concessione del trattamento privilegiato di

guerra, a causa delle condizioni economiche dei genitori medesimi";

che con ordinanza emessa il 5 maggio 1983 (ord. n. 900/1983) la

Corte dei conti, sez. IV giurisdizionale ordinaria, sul ricorso

proposto da Gallo Carlo, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale degli "articoli 64, primo comma, lett.

a), e 67, della legge 10 marzo 1968 n. 313; 57, primo comma, lett.

a), 58, 70 e 86 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12 del d.P.R. 30

dicembre 1981 n. 834 per contrasto con gli articoli 2 e 3, della

Costituzione, nelle parti in cui nei riguardi dei genitori dei

militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e

figli con diritto a pensione, subordinano la concessione del

trattamento privilegiato indiretto alla sussistenza dei requisiti di

inabilità a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei

genitori medesimi, con riferimento, per quanto in particolare

riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli articoli 71, primo

comma e 73, secondo comma della legge 18 marzo 1968 n. 313, 62, primo

comma, e 64, secondo comma del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, che

tali requisiti condizionanti non prevedono";

che nei relativi giudizi è intervenuto, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che le ordinanze citate sollevano analoghe o comunque

connesse questioni, talché va disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che i giudici a quibus dubitano, in concreto, della legittimità

costituzionale dei requisiti posti dalla legge (inabilità a proficuo

lavoro, disagiate condizioni economiche) per la concessione della

pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata indiretta

(la cui normativa rinvia sul punto alla prima, ex art. 92 d.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092) in favore dei genitori di militari deceduti in

guerra o per causa di servizio, senza lasciare coniuge e figli con

diritto a pensione; irrazionale disparità di trattamento si assume,

altresì, con riferimento al trattamento riservato ai genitori i

quali abbiano perso l'unico figlio o più figli per la medesima

causa, in favore dei quali la liquidazione della pensione non è

subordinata alla sussistenza di tali requisiti;

che la natura sostanzialmente risarcitoria del trattamento

pensionistico di guerra, invocata dai rimettenti, non implica per le

connaturali peculiarità proprie di un beneficio posto a carico della

collettività, e pur dovendosi ad esso riconoscere l'estrinsecazione

di un principio solidaristico, identità assoluta nelle

caratteristiche e negli effetti giuridici connessi, rispetto alla

pura obbligazione civilistica di risarcimento; talché detta

(peculiare) natura risarcitoria non rende di per sé irrazionali

condizioni e limiti posti dal legislatore per il conseguimento del

beneficio, quando nell'esercizio della sua discrezionalità abbia

esteso la provvidenza in parola al di là del naturale ambito dei

diretti destinatari di essa (coniuge e figli) nel caso in cui questi

ultimi manchino, fino a comprendere, cioè, anche altri aventi

diritto quali, come in fattispecie, i genitori;

che in effetti, alla luce di tale precisazione, l'aver fatto

riferimento, per le suddette categorie di soggetti, ad un effettivo

stato di bisogno (stato di inabilità, disagiate condizioni economi

che) quale condizione di ammissibilità al beneficio, ovvero l'aver

ritenuto di voler concedere il trattamento pensionistico a

prescindere da tale condizione a chi abbia perso l'unico figlio o

più figli per dette cause, appare frutto di scelte sufficientemente

razionali, le quali, per la loro discrezionalità, sfuggono al

sindacato di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l.11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 10

agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni

di guerra), degli artt. 64, primo comma, lett. a) e 67 della legge 18

marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di

guerra), 57, primo comma, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R.

23 dicembre 1978 n. 915 (Testo unico delle norme in materia di

pensioni di guerra), 12 d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo

riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega

prevista dall'art. 1 l. 23 settembre 1981 n. 533), sollevate, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte dei

conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte