Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice

penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo

codice, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dal

Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di

Ciofalo Giuseppe, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato del reato di omessa presentazione in servizio, il Tribunale

militare di Padova, con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 (R.O. n.

44 del 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo

comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare

di pace, nella parte in cui - in riferimento all'art. 260 del

medesimo codice - pone la richiesta del comandante di Corpo quale

condizione di procedibilità per il reato:

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui

vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del

codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in

senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate

decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla

richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di

punibilità e non già di procedibilità;

che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio

sulla ipotesi di reato in argomento in quanto, a causa del

collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti

che il principio costituzionale richiede per una norma

incriminatrice";

Considerato che analoga questione, relativa all'art. 147 del

codice penale militare di pace è stata già decisa da questa Corte

con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere

esclusivamente processuale della richiesta de qua, più volte

sottolineato anche in altre decisioni;

che identica questione, concernente l'art. 123 del codice penale

militare di pace, anch'essa sollevata per sollecitare un riesame

della giurisprudenza costituzionale e prospettata senza argomenti

ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati è stata altresì

decisa con ordinanza n. 238 del 1992;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in

riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale

militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52,

terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte