Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 25legge 87/1953
  • art. 4legge 87/1953
  • art. 5legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12

della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso

con ordinanza emessa il 19 ottobre 1992 dal Pretore di Cuneo nel

procedimento per interruzione volontaria della gravidanza

sull'istanza di una minore, iscritta al n. 705 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di intervento dell'Associazione Antenne nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso del procedimento relativo alla richiesta di

una minore per ottenere l'autorizzazione a decidere l'interruzione

volontaria della gravidanza, il Pretore di Cuneo, in funzione di

giudice tutelare, premesso che il procedimento è fondato sull'art.

12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, fa presente che detto

articolo, a sua volta, "suppone l'articolo 4 della stessa legge che

ha carattere generale e prevede le circostanze che vanno in ogni caso

accusate dalla gestante nel promuovere la procedura abortiva";

che questa disposizione sarebbe, ad avviso del rimettente, in

contrasto con l'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti

inviolabili dell'uomo e fra questi quello di nascere, poiché "non

prevede alcuna di quelle necessarie cautele" indicate dalla Corte

nella sentenza n. 27 del 1975, né prevede "uno stato di grave

pericolo provocato da una effettiva malattia (Corte costituzionale,

sent. n. 23 del 1981) così da bilanciare il diritto alla vita del

concepito con quello alla salute della madre";

che il giudice a quo solleva pertanto questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge n. 194 del 1978,

ritenendo la questione rilevante "perché per provvedere in ordine

alla richiesta interruzione volontaria della gravidanza è necessario

applicare l'art. 12 e di conseguenza gli artt. 4 e 5 dalla medesima

supposti";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della

questione;

che, in prossimità dell'udienza, ha spiegato intervento

l'"Associazione Antenne", a mezzo del legale rappresentante,

chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza

della questione;

Considerato che va preliminarmente dichiarato inammissibile, a

norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'intervento

della citata associazione, sia in quanto effettuato oltre il termine

previsto sia perché detta associazione non è parte nel giudizio a

quo;

che, relativamente alla questione sollevata, questa Corte ha

già osservato che il mancato assenso anche di uno solo dei genitori

è, nella previsione dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978 - nei

cui confronti l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna diretta

censura -, sostituito dal provvedimento del giudice tutelare,

consistente in una "autorizzazione a decidere", il quale

provvedimento "rimane esterno alla procedura di riscontro, nel

concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi

procedere all'interruzione della gravidanza" (sent. n. 196 del 1987),

e ciò perché "l'accertamento e la valutazione" di quei parametri

sono compiuti "dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal

medico di fiducia, cui la minore si è rivolta" (ord. n. 463 del

1988);

che, in tale contesto, la funzione del giudice tutelare

costituisce strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza

della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, in un

sistema che vede coinvolti tutti gli interventi di carattere sociale

a tutela della maternità e della vita del concepito, potendo il

giudice negare l'autorizzazione quando escluda, nel suo prudente

apprezzamento, tale consapevolezza;

che, alla stregua di quanto precede, deve essere dichiarata la

manifesta inammissibilità, per irrilevanza, dei profili della

questione di legittimità costituzionale riferiti agli artt. 4 e 5

della legge n. 194 del 1978, in quanto esterni al procedimento

previsto dall'art. 12 della stessa legge, e di conseguenza la

manifesta inammissibilità anche del profilo relativo a quest'ultimo

articolo, che è stato denunziato solo come tramite per introdurre le

censure riferite agli artt. 4 e 5 della legge citata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge

22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità

e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in

riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con

l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte