Sentenza n. 293/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 487/1992
usata come parametro
citata
- art. 8legge 33/1993
- art. 2legge 33/1993
- art. 6legge 33/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma,
del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente
partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM),
convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, in
relazione agli artt. 8, primo comma, 2, secondo comma, 6, primo
comma, 6, secondo comma, lett. d) e 7, terzo comma, dello stesso
decreto-legge, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1993 dal
Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.
Comital e la S.r.l. Icla, iscritta al n. 685 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
prima serie speciale dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Comital e della S.r.l.
Icla nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte per la S.p.a. Comital, Edoardo
Pontecorvo per la S.r.l. Icla e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio
Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto promosso
dalla S.p.a. Comital (società controllata dall'EFIM) nei confronti
della S.r.l. Icla, il Pretore del Circondario di Torino, con
ordinanza emessa il 26 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera - EFIM), convertito con
modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, in relazione agli
artt. 8, primo comma, 2, secondo comma, 6, primo comma, 6, secondo
comma, lett. d) e 7, terzo comma, dello stesso decreto-legge.
A parere del giudice a quo, l'art. 6, sesto comma, stabilendo il
divieto di iniziare o di proseguire azioni esecutive per i creditori
dell'EFIM e di tutte le società controllate, nel caso in cui il
credito azionato abbia titolo o causa antecedenti al 18 luglio 1992,
introduce una disparità di trattamento in relazione ai creditori
delle società controllate dall'EFIM in modo non integrale, in quanto
per tali creditori derivano, a seguito della disposizione impugnata,
una serie di conseguenze pregiudizievoli e discriminatorie connesse
al contenuto di altre disposizioni inserite nel testo del medesimo
decreto-legge.
Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale
della norma impugnata, non in quanto al legislatore ordinario sia
precluso in determinate circostanze (come quella della grave crisi di
un grande gruppo pubblico di imprese) e per finalità meritevoli di
tutela (salvare la produttività e ridurre la disoccupazione)
introdurre procedure concorsuali speciali più efficienti ed agili,
con eccezionali limitazioni ai diritti dei creditori, ma per il fatto
che detta legittimità è condizionata al rispetto di alcuni
presupposti affinché non risultino violati i principi di cui agli
artt. 3, 24 e 41 della Costituzione.
In particolare, tali principi risulterebbero violati anzitutto se
queste procedure speciali e di eccezionale "sofferenza" per i
creditori non siano limitate ad un periodo ben circoscritto nel
tempo; ciò che nella specie sembra sufficientemente assicurato. Non
altrettanto il giudice a quo ritiene sia garantito da altre
disposizioni della legge:
a) dall'art. 2, secondo comma, che ispira il programma del
commissario liquidatore alla finalità del risanamento delle imprese
e non anche al fondamentale interesse dei creditori a veder
soddisfatti i loro diritti;
b) dall'art. 6, primo e secondo comma, che deroga
ingiustificatamente all'essenziale principio della par condicio
creditorum, operando delle discriminazioni fra diverse categorie di
creditori circa la sospensione dei pagamenti;
c) dall'art. 7, terzo comma, che prevede la conversione dei
prestiti concessi alle società in azioni del capitale delle società
stesse;
d) dall'art. 8, primo comma, che sottrae l'attività del
commissario liquidatore alle azioni revocatorie e quindi al controllo
dell'autorità giudiziaria.
Tali previsioni, a giudizio del giudice rimettente, non solo
impediscono che la preclusione dell'esercizio delle azioni esecutive
sia controbilanciata da un interesse finale dei creditori, ma
discriminano e pregiudicano, spesso irrimediabilmente, le ragioni di
questi ultimi, con violazione dei principi costituzionali.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
Comital S.p.a., che ha instato per la declaratoria di
inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione.
A sostegno della richiesta inammissibilità la parte costituita
prospetta una serie di profili. Quanto al merito della questione, la
Comital contesta l'approccio metodologico del giudice rimettente,
sostenendo che l'impianto normativo che fa da contesto alla
temporanea compressione dei diritti dei creditori viene ricostruito
in un'ottica distorta e parziale, per cui non può porsi a fondamento
di un sindacato di ragionevolezza che risulti coerente ai canoni
generali della giustizia costituzionale. In special modo
risulterebbero obliterate una serie di norme della citata legge n. 33
del 1993, alle quali, invece, doveva riconoscersi una funzione di
bilanciamento della previsione del divieto di azioni esecutive. In
tale sistema, l'interesse dei creditori subisce compressioni congrue
e ragionevoli, e risulta complessivamente soddisfatto meglio di
quanto non avvenga nelle ordinarie procedure concorsuali.
3. - Si è costituita anche la Icla S.r.l., aderendo ai sospetti
di incostituzionalità paventati dal giudice a quo.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha, tra l'altro, rilevato come il giudice rimettente abbia invertito
i termini del problema, trasportando le censure mosse a norme che non
risultavano denunciate (venendo prospettate solo come tertium
comparationis), all'art. 6, sesto comma, del decreto-legge n. 487 del
1992, che lo stesso giudice sembra aver riconosciuto essere in sé
esente da dubbi di legittimità. Considerato in diritto
1. - Il Pretore del Circondario di Torino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni
e finanziamento industria manifatturiera - EFIM), convertito con
modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, in relazione agli
artt. 8, primo comma, 2, secondo comma, 6, primo comma, 6, secondo
comma, lett. d) e 7, terzo comma, dello stesso decreto-legge.
2. - Prima di procedere all'esame del merito della questione
occorre valutare le numerose eccezioni di inammissibilità
prospettate dalla parte costituita S.p.a. Comital e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Tra le eccezioni processuali, assume rilievo preliminare e
decisivo quella di insufficiente motivazione dell'ordinanza di
rimessione in ordine alla effettiva rilevanza della questione, per
non avere il giudice a quo tenuto conto anche degli effetti, diretti
e indiretti, derivanti dal decreto del Ministro del Tesoro 25 marzo
1993 che, in attuazione dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge
n. 487 del 1992, ha derogato per la Soc. Comital alla regola della
sospensione dei pagamenti, in considerazione della situazione
economica della stessa.
Invero, la sospensione dell'esecuzione forzata prevista dal sesto
comma dell'art. 6 potrebbe ritenersi inscindibilmente correlata alla
sospensione dei pagamenti di cui al primo comma dello stesso
articolo, anche perché ispirata alla stessa pubblica finalità,
così che dalla deroga al blocco dei pagamenti l'interprete avrebbe
potuto eventualmente ravvisare degli effetti anche in ordine alla
permanenza del blocco delle esecuzioni, e quindi alla infondatezza
dell'opposizione all'esecuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487
(Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria
manifatturiera - EFIM), convertito con modifiche nella legge 17
febbraio 1993, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41
della Costituzione, dal Pretore del Circondario di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte