Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1995 dal

Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Luzzi

Flavio ed altra e Piredda Bruna ed altre, iscritta al n. 473 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Flavio

Luzzi ed altra contro Bruna Piredda ed altre per il risarcimento dei

danni a cose e alle persone cagionati da un incidente stradale, il

Tribunale di Bologna, con ordinanza del 13 giugno 1995, pervenuta a

questa Corte il 29 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 24 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2059 cod. civ. nella parte in cui esclude la

risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di

reato;

che nel caso di specie, dovendosi applicare la presunzione del

concorso di colpa prevista dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.,

non sussistono le condizioni richieste dall'art. 2059 per la

risarcibilità del danno morale soggettivo;

che, ad avviso del giudice rimettente, "il danno morale (definito

come "acuta sensazione di sofferenza più psichica che fisica,

destinata comunque ad essere riassorbita in un periodo più o meno

lungo, senza lasciare strascichi") altro non è che una sottospecie

del danno biologico", inteso in senso ampio come alterazione dello

standard psico-fisico del soggetto (con la sola esclusione delle

attività finalizzate a produrre un reddito) comportante "un

radicale peggioramento delle abitudini e delle condizioni di vita";

che pertanto, poiché le due figure di danno - entrambe comprese

dalla sentenza n. 88 del 1979 di questa Corte nella categoria del

danno non patrimoniale - non sono, nella loro essenza, diverse, anche

il danno morale rientra nell'ambito di tutela dell'art. 32 Cost., il

quale non consente "limiti e compressioni in base a una scelta

discrezionale del legislatore ordinario, quale dal medesimo operata

con l'art. 2059 cod. civ. nella parte in cui esclude la

risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di

reato", sicché "l'applicazione dell'art. 2059 deve essere

coordinata con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali, e così

ampliata ricorrendo, per analogia iuris, alla ratio dell'art. 2043

cod. civ.";

Considerato che l'inclusione del danno alla salute nella categoria

considerata dall'art. 2059 cod. civ. - in ragione della non

valutabilità diretta in denaro, riconosciuta dalla sentenza n. 88

del 1979 di questa Corte e ribadita dalla sentenza n. 372 del 1994 -

non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma

soltanto riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, al

genere del danno non patrimoniale, come intende chiaramente la prima

sentenza là dove afferma che "l'ambito di applicazione degli artt.

2059 cod. civ. e 185 cod. pen. si estende (scil. oltre il danno

morale) fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente

di valutazione economica, compreso quello alla salute";

che la premessa del giudice a quo secondo cui il danno morale

costituisce pur sempre una lesione della salute psico-fisica, è

contraddetta da una indicazione costante della giurisprudenza di

questa Corte nel senso della differenza di natura delle due specie di

danno (cfr. sentenze n. 356 del 1991 e 37 del 1994): pure la sentenza

più recente, n. 372 del 1994, non si è allontanata su questo punto

dalla sentenza n. 184 del 1986, ma piuttosto vi ha apportato

un'aggiunta con riguardo all'ipotesi particolare - già prefigurata

nella precedente sentenza n. 37 del 1994 come problema a sé stante

di ordine interpretativo - in cui il danno alla salute, sofferto da

una persona in conseguenza della morte di un familiare cagionata dal

fatto illecito penalmente rilevante di un terzo, è "il momento

terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento

dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e

che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza

cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema

d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un

trauma fisico o psichico permanente". In relazione a questa ipotesi

di somatizzazione del danno morale, che delimitava la rilevanza

dell'incidente di costituzionalità, la sentenza n. 372 non ha

confuso il danno biologico col pretium doloris ma ne ha parificato il

trattamento giuridico sul presupposto della loro distinzione, nel

senso (conforme alla sentenza n. 88 del 1979) che le conseguenze

risarcibili in base agli elementi costitutivi del fatto-reato

sanzionato dall'art. 185 cod. pen. si estendono a tutti i danni non

patrimoniali da esso cagionati, compreso il danno alla salute,

indipendentemente dal problema generale del coordinamento, in via di

interpretazione, dell'art. 2059 cod. civ. con la diversa fattispecie

dell'art. 2043 in ordine al danno biologico causato da un fatto

illecito non qualificato come reato;

che pertanto il risarcimento del danno morale, non essendo

assistito dalla garanzia dell'art. 32 della Costituzione (sentenza n.

37 del 1994 cit.), può essere discrezionalmente limitato dal

legislatore a determinate ipotesi, come quelle sanzionate dall'art.

185 cod. pen., cui rinvia sotto questo aspetto l'art. 2059 cod. civ;

che, conseguentemente, non è violato nemmeno l'art. 24 Cost., la

tutela giurisdizionale dei diritti essendo garantita nei limiti del

diritto sostanziale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di

Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte