Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195

e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), promossi con ordinanze emesse il 7 ottobre 1983 dal

Pretore di Castiglione delle Stiviere, il 12 giugno 1984 dal Pretore di

Gorizia, il 27 aprile 1984 dal Tribunale di Mantova, il 19 novembre

1983 dal Pretore di Novara, il 9 maggio 1984 dal Pretore di Rimini, il

19 luglio 1984 dal Pretore di Vittoria, il 10 luglio 1984 dal Pretore

di Verbania, il 13 giugno 1984 dal Pretore di Torino, il 15 giugno 1984

dal Tribunale di Mantova (n. 2 ord.), il 12 giugno 1984 dal Pretore di

Rimini, il 4 ottobre 1984 dal Pretore di Chioggia, il 19 ottobre 1984

dal Tribunale di Bologna, il 10 luglio 1984 dal Tribunale di Varese, il

4 ottobre 1984 dal Pretore di Trento (n. 5 ord.), il 12 ottobre 1984

dal Tribunale di Mantova e il 7 maggio 1984 dal Pretore di Rimini,

iscritte rispettivamente ai nn. 901, 951, 963, 975, 1086, 1137, 1138,

1159, 1209, 1210, 1234, 1248, 1249, 1254, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262,

1268, 1332 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 13 bis, 25 bis, 34 bis, 38 bis, 50 bis,

56 bis, 59 bis, 71 bis, 74 bis e 113 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto:

a) che con tutte le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,

nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,

nella parte in cui dette norme assoggettano a sanzione penale

l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti di

telecomunicazione, diversamente da quanto avviene, a seguito della

sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, per gli impianti per

trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale;

b) che il Pretore di Gorizia, il Pretore di Rimini, il Tribunale di

Mantova, il Pretore di Chioggia, il Tribunale di Bologna, il Tribunale

di Varese e il Pretore di Trento estendono l'impugnativa all'art. 334

del d.P.R. n. 156 del 1973;

c) che il Pretore di Verbania e il Pretore di Torino estendono

l'impugnativa all'art. 1 del d.P.R. n. 156 del 1973;

d) che il Tribunale di Varese prospetta anche la violazione, oltre

che dell'art. 3, degli artt. 21 e 27 Cost..

Considerato:

1) che le questioni proposte sono identiche od analoghe talché i

relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

2) che il riferimento all'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.

663 (anziché n. 103) ed all'art. 185 (anziché 195) del d.P.R. n. 156

del 1973 contenuto, rispettivamente, nell'ordinanza del Pretore di

Castiglione delle Stiviere ed in due ordinanze del Tribunale di Mantova

(nn. 963 e 1209 del r.o. 1984) deve considerarsi frutto di mero errore

materiale, che non ingenera dubbi sulla consistenza della sollevata

questione;

3) che nelle ordinanze emesse dal Tribunale di Mantova, dal Pretore

di Verbania, dal Pretore di Torino, dal Pretore di Rimini e dal Pretore

di Chioggia manca il benché minimo riferimento alle fattispecie

dedotte in giudizio, ed è omessa ogni motivazione sulla rilevanza

delle questioni sollevate;

che conseguentemente - in conformità alla consolidata

giurisprudenza di questa Corte - le questioni sollevate con le predette

ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

4) che alla medesima conclusione deve pervenirsi per le questioni

sollevate con le ordinanze emesse dal Tribunale di Varese e dal Pretore

di Trento nelle quali è omessa ogni motivazione sulla rilevanza e

sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate

(insufficiente dovendo ritenersi la motivazione per relationem

contenuta nelle ordinanze del Pretore di Trento);

5) che al contrario la motivazione per relationem sulla non

manifesta infondatezza della questione sollevata con ordinanza del

Pretore di Castiglione delle Stiviere non può indurre alla

dichiarazione di inammissibilità della questione stessa, attesa

l'esistenza di ulteriore autonoma motivazione sulla non manifesta

infondatezza addotta, al di là degli argomenti menzionati solo per

relationem dall'ordinanza in parola;

6) che le questioni sub a) e b), già prospettate nei medesimi

termini da altri giudici sono state da questa Corte dichiarate non

fondate con la sentenza n. 237 del 1984, nella quale si è, tra

l'altro, rilevato che "il principio di uguaglianza viene invocato dai

giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la

situazione anomala (e, ci si augura, temporanea) determinata

dall'inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa

Corte, come metro di legittimità della regola generale, di cui alla

normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli

impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o

all'autorizzazione governativa";

che pertanto le predette questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 91,

secondo comma delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156, modificato con l. 14 aprile 1975 n. 103, sollevata

con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Mantova, dal Pretore

di Rimini e dal Pretore di Chioggia;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156, modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103,

sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Verbania e

dal Pretore di Torino;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo

1973, n. 156, modificato con l. 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, con

riferimento agli artt. 3, 21 e 27 Cost. dal Tribunale di Varese;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,

modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, con

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Castiglione delle

Stiviere, dal Pretore di Novara e dal Pretore di Vittoria;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, con

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Gorizia e dal Tribunale di

Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte