Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1985 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis d.P.R.

15 giugno 1959, n. 393 ("Testo unico delle norme sulla circolazione

stradale"), in relazione all'art. 83 dello stesso d.P.R., promosso con

l'ordinanza emessa il 20 luglio 1983 dal Pretore di Caltanissetta nel

procedimento penale a carico di Russo Filippo iscritta al n. 940 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 88 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore prof. Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata

in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis

del Codice della Strada (introdotto con legge 24 novembre 1981, n.

689), in relazione all'art. 83 dello stesso codice, in quanto non

prevede la pena accessoria della confisca del veicolo anche nei

confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida,

senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di

patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione della pena

accessoria nel caso indicato determina una disparità di trattamento in

relazione ad ipotesi di reato "tra loro sostanzialmente identiche", la

quale non sarebbe "sorretta da alcuna ragionevolezza";

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale,

in primo luogo, eccepisce la irrilevanza della questione per la

inapplicabilità della normativa impugnata al caso di specie (che

ricade, si soggiunge, sotto il disposto dell'art. 83 del Codice della

Strada: norma, peraltro, più favorevole per il giudicabile), e deduce,

comunque, l'infondatezza della questione stessa nel merito, in quanto,

pur essendo equiparata, ai fini della pena principale, la posizione di

chi guida senza patente a quella di chi, autorizzato per la

esercitazione, non abbia al fianco, in funzione di istruttore, persona

provvista di patente, "rientra tuttavia, nella discrezionalità del

legislatore prevedere, nell'un caso e non nell'altro, la confisca".

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice,

è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con

l'ordinanza n. 251 del 1984, sulla base del rilievo che, anche a

prescindere dall'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura, veniva richiesto alla Corte di pronunziare una

sentenza, la quale avrebbe avuto il risultato di estendere la

previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore

penale, nel dettare la normativa censurata, ha contemplato; mentre ciò

era precluso alla Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di

legalità, consacrato nell'art. 25 della Costituzione, oltre che nel

codice penale;

che identiche considerazioni valgono anche per il presente

giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del Codice della Strada

(introdotto con legge n. 689 del 1981), in relazione all'art. 83 dello

stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte