Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice

penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Pretore di Milano sugli

incidenti di esecuzione riuniti promossi da

De Matteis Pierluigi iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 27 giugno 1986 dal Pretore di Milano sugli

incidenti di esecuzione riuniti proposti da

Lascari Vito iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58,

1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto:

che con le due ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe

il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della

legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel testo sostituito

con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in

cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla

dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in

libertà controllata o lavoro sostitutivo prima della chiusura della

procedura fallimentare: con ciò equiparando le due diverse

situazioni dell'insolvibilità e dell'insolvenza in cui versa il

fallito - posto nell'impossibilità giuridica di pagare - ed

istituendo un'equazione tra inderogabilità ed indifferibilità della

pena;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri sostiene

che il concetto d'insolvibilità di cui alla disposizione impugnata

va inteso nel senso di non ricomprendere la situazione d'insolvenza

in cui versa il fallito e chiede che, alla stregua di tale

interpretazione, la proposta questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1987, ha

precisato (par. 11) che il concetto d'insolvibilità di cui al sesto

comma dell'art. 586 c.p.p. - nel testo sostituito con l'art. 106

della legge n. 689 del 1981 - va interpretato come distinto da quello

di insolvenza o, più in generale, di temporanea difficoltà di

pagamento, ed ha di conseguenza ritenuto differibile la conversione

di pene pecuniarie ivi disciplinata in presenza di situazioni di mera

insolvenza, ovvero di difficoltà insorte successivamente alla

pronuncia di condanna che appaiano meritevoli di considerazione;

che alle medesime conclusioni la Corte è pervenuta anche in

relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria, anche

rateizzata, non pagata da chi sia stato dichiarato fallito

successivamente alla sentenza di condanna (sentenza cit., par. 15);

che conseguentemente, riferendosi tanto la disposizione

processuale (art. 586 c.p.p.) che quella sostanziale qui impugnata

(art. 136 c.p.) ad un identico concetto d'insolvibilità, la

questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel

testo sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all'art. 3

Cost. dal Pretore di Milano con le ordinanze in data 21 maggio e 27

giugno 1986 indicate in epigrafe (r.o. 564 e 717/86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte