Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice

penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo

codice, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal

Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di

Festa Carmine, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato del reato di allontanamento illecito dal Corpo, il Tribunale

militare di Padova, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991, ha

sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 147 del codice penale militare di pace, nella parte in cui

- in riferimento all'art. 260 del medesimo codice - pone la richiesta

del comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il

reato:

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui

vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del

codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta - in

senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate

decisioni ed alle posizioni della dottrina - attribuendo alla

richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di

punibilità e non già di procedibilità;

che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio

sulla ipotesi di reato in argomento in quanto, a causa del

collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti

che il principio costituzionale richiede per una norma

incriminatrice";

Considerato che identica questione già è stata decisa da questa

Corte con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere

esclusivamente processuale della richiesta de qua, più volte

sottolineato anche in altre decisioni;

che il giudice a quo non prospetta argomenti ulteriori rispetto

a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in

riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale

militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52,

terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte