Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 519legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal

Tribunale di Crema nel procedimento penale a carico di T.M. ed altro,

iscritta al n. 881 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Crema ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 609-bis del codice penale,

introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la

violenza sessuale), in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, per violazione del principio di determinatezza della

fattispecie incriminatrice;

che il Tribunale rimettente premette in fatto di essere

chiamato a giudicare due soggetti nei cui confronti era stata elevata

l'imputazione, "fra l'altro, del reato previsto e punito

dall'art. 609-bis cod. pen.";

che ad avviso del giudice a quo la disposizione denunciata -

che punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni

chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, con

violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (primo comma),

ovvero abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica

della persona offesa o traendola in inganno (secondo comma, nn. 1 e

2), e prevede nel terzo comma una diminuzione della pena in misura

non eccedente i due terzi nei casi di minore gravità - accomunando

sotto un'unica previsione fatti che prima integravano i distinti

reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti e unificando

le condotte incriminate mediante la locuzione "atti sessuali", senza

ulteriore descrizione o definizione, difetta di determinatezza, non

essendo rinvenibile nel linguaggio corrente e nella letteratura

scientifica una nozione comunemente e univocamente accettata di atto

sessuale;

che, al riguardo, il Tribunale rimettente rileva che la

stessa giurisprudenza "presenta non pochi esempi dai quali si può

desumere l'assenza di un significato consolidato e pacifico della

suddetta locuzione", al punto che il medesimo comportamento - un

bacio sulla guancia e sul collo e un tentativo di bacio sulla bocca -

è stato in un caso ritenuto penalmente non sanzionabile e in un

altro ricondotto al previgente delitto di atti di libidine violenti;

che, a causa dell'eccessiva genericità e indeterminatezza

della nuova locuzione di sintesi "atti sessuali", l'individuazione

dell'atto sessuale penalmente rilevante in ogni fattispecie concreta

verrebbe interamente rimessa alla discrezionalità interpretativa del

giudicante: con il pericolo di "vistose disparità di trattamento,

inaccettabili dalla coscienza sociale, anche in considerazione del

fatto che l'art. 609-bis c.p. prevede sanzioni ispirate a severo

rigore";

che a sostegno delle proprie argomentazioni il giudice

rimettente riporta ampi stralci della motivazione della sentenza

della Corte costituzionale n. 96 del 1981, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del reato di plagio;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha

depositato una memoria, rilevando che la fattispecie configurata

nell'art. 609-bis cod. pen. risulta determinata con sufficiente

precisione e non si pone dunque in contrasto con l'art. 25, secondo

comma, Cost., qualora si interpreti la nozione di "atti sessuali"

alla luce della nuova collocazione dei delitti così detti "sessuali"

fra i reati contro la libertà personale;

che tale collocazione, indicativa della volontà del

legislatore di individuare nella libertà di autodeterminazione

sessuale il bene giuridico tutelato dalla norma e corrispondente ad

un nuovo comune modo di sentire, dovrebbe orientare l'interprete a

ritenere punibili gli atti che violino la libertà sessuale intesa

come estrinsecazione di un diritto fondamentale della persona che

coinvolge la sfera della sessualità, così come affermato, in alcune

recenti pronunce, dalla Corte di cassazione;

che, osserva ancora l'Avvocatura, ove "si richiedesse una

maggiore specificità rischierebbero di rimanere impuniti

comportamenti non specificamente previsti dal legislatore ma

ugualmente lesivi della libertà personale nel suo aspetto della

libera determinazione della sessualità".

Considerato che il giudice rimettente omette completamente di

descrivere i fatti sottoposti al suo giudizio, limitandosi ad

affermare di essere chiamato a giudicare due soggetti imputati, tra

l'altro, del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen.;

che dallo stesso tenore dell'ordinanza di rimessione e, in

particolare, dagli esempi richiamati dal giudice a quo a sostegno

dell'incertezza che la giurisprudenza avrebbe dimostrato in ordine

agli esatti confini della condotta incriminata, emerge che i supposti

profili di indeterminatezza della nozione di "atti sessuali" di cui

all'art. 609-bis cod. pen. vengono proiettati dal rimettente sulla

soglia minima di quei comportamenti che, vigente l'originaria

disciplina del codice penale, erano potenzialmente riconducibili al

modello legale degli atti di libidine violenti (art. 521);

che, così delimitata la censura di illegittimità

costituzionale, l'omessa descrizione dei fatti contestati non

consente alla Corte di verificare la rilevanza della questione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla

rilevanza (v., per analoga decisione relativa ad una questione

sollevata sull'art. 519, secondo comma, numero 1, dell'originaria

disciplina del codice penale, ordinanza n. 404 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 609-bis del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Crema, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte