Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/10/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 del R.D.

27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) promosso

con ordinanza emessa il 26 novembre 1980 dal Pretore di Desio nei

procedimenti penali riuniti a carico di Saita Cesare, iscritta al n.

188 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 186 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Desio ha nel corso di un provvedimento a

carico di imputati dei reati previsti negli artt. 162, 168 e 189 R.D.

27 luglio 1934, n. 1265 e 81 e 452 c.p. sollevato, per presunta

violazione degli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 162 T.U. leggi sanitarie (R. D. 27 luglio

1934, n. 1265);

che la disposizione censurata offenderebbe gli invocati disposti del

testo fondamentale per non aver sancito l'obbligo della previa

registrazione presso il Ministero della Sanità - previsto con

esclusivo riguardo alle specialità medicinali - anche per il commercio

dei preparati galenici;

che la distinzione fra l'una e l'altra categoria dei prodotti, così

operata dal legislatore, si assume priva di giustificazione, potendo

infatti - asserisce il giudice a quo - qualsiasi medicinale essere

indifferentemente preparato nella forma della specialità o in forma

galenica, salvo gli specifici divieti configurati dal vigente

ordinamento, nessuno dei quali verrebbe in rilievo nella specie;

ritenuto che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato;

che l'Avvocatura, prima ancora di dedurre l'infondatezza della

prospettata questione, ne eccepisce l'inammissibilità, affermando che

alla Corte è richiesta una sentenza additiva di accoglimento, la quale

consenta di applicare all'imputato nel giudizio a quo la sanzione

penale prevista dall'art. 168 del citato T.U. delle leggi sanitarie

(nei confronti dei produttori e commercianti di specialità, che

mettono in commercio specialità non registrate): laddove un simile

risultato sarebbe precluso dal principio di irretroattività e di

stretta legalità delle norme incriminatrici, sancito nell'art. 25

Cost.;

considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta

dall'Avvocatura dello Stato merita accoglimento: un'eventuale pronuncia

di fondatezza della questione implicherebbe, infatti, la produzione di

una nuova fattispecie penale, esclusivamente riservata al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte