Art. 452 c.p.
Delitti colposi contro la salute pubblica
[1]Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito:
[2]1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 5
[3]2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
[4]3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224
5Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Testo vigente dal 5 ottobre 1944, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva