Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre

1996 dal tribunale di Torino, nel procedimento di esecuzione nei

confronti di Fonte Michele, iscritta al n. 1340 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

- prima serie speciale - n. 2 dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che nel corso del procedimento d'esecuzione a carico di

Fonte Michele, il tribunale di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, del codice

penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione si premette che il procuratore

della Repubblica aveva chiesto la revoca della sospensione

condizionale della pena concessa al Fonte con sentenza di condanna

per furto e guida senza patente, poiché nel quinquennio successivo

gli era stata applicata pena patteggiata per rapina, ma che, secondo

la giurisprudenza della Corte di cassazione, confermata a Sezioni

unite con sentenza 8 maggio 1996, n. 11, la pena applicata ex art.

444 dal codice di procedura penale non poteva comportare la revoca di

diritto della sospensione condizionale della pena, difettando nella

sentenza di cui all'art. 444, comma 2, del codice di procedura

penale, l'accertamento della colpevolezza dell'imputato patteggiante;

così che tale pronuncia non poteva essere equiparata ex art. 445,

comma 1, codice di procedura penale, alla sentenza di condanna per

gli effetti di cui all'art. 168, primo comma, codice di procedura

penale;

che, secondo il giudice a quo, la mancata equiparazione della

sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale alla

sentenza di condanna presa in considerazione dall'art. 168, codice

penale, quale causa di revoca della sospensione condizionale della

pena determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra

l'imputato che, affrontando il giudizio e riportando una seconda - o

terza - condanna, subisce anche la revoca della sospensione

condizionale della pena in precedenza concessa, e l'imputato già in

precedenza condannato che, in presenza di un fatto reato comunque a

lui riferibile, avendo accettato l'applicazione di pena, non si

espone ad alcuna revoca della già concessagli sospensione

condizionale della pena;

che la mancata equiparazione determinerebbe inoltre un

irragionevole privilegio per chi, avendo fruito in precedenza di

sospensione della pena, potrebbe nel futuro decidere di far ricorso

al patteggiamento per un numero indeterminato di volte, reiterando la

commissione di reati nella consapevolezza che le pene nei suoi

confronti non saranno mai eseguite;

che, di conseguenza, l'interpretazione che nel diritto vivente

viene fatta dell'art. 168, primo comma, cod. pen. violerebbe il

dettato dell'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che preliminarmente l'Avvocatura sostiene che, nonostante

l'interpretazione resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione con

sentenza 8 maggio 1996, non può ritenersi l'esistenza di un diritto

vivente nel senso indicato dal rimettente, mancando nella materia un

orientamento giurisprudenziale consolidato;

che l'Avvocatura rileva inoltre che, come già riconosciuto dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 313 del 1990, il giudice

chiamato a pronunciarsi ex art. 444 cod. proc. pen. ha il potere di

controllare la congruità della pena patteggiata tra le parti, e

dunque può, ove permangano dubbi sulla "opportunità del beneficio",

respingere la richiesta delle parti, coerentemente con quanto in suo

potere secondo il disposto del comma 3 dell'art. 444 cod. proc. pen;

che infine, sempre secondo l'Avvocatura, non è affatto

irragionevole che la revoca della sospensione condizionale della pena

sia esclusa quando una nuova pena sia stata inflitta a seguito del

c.d. patteggiamento, in coerenza col carattere premiale del rito,

cosicché una diversa disciplina legislativa dovrebbe ritenersi

riservata alla discrezionalità del legislatore;

Considerato che l'interpretazione data dal giudice a quo all'art.

168 cod. pen. corrisponde al più recente orientamento della

giurisprudenza di legittimità, confermato da ultimo dalla sentenza a

sezioni unite della Corte di cassazione del 26 febbraio 1997, n. 1,

intervenuta successivamente alla ordinanza di rimessione;

che peraltro il giudice a quo, con la questione proposta, chiede

alla Corte una pronuncia volta ad integrare le cause di revoca di

diritto della sospensione condizionale della pena, tassativamente

indicate dall'art. 168, comma primo, cod. pen., in modo che la revoca

di diritto operi non solo a seguito di una condanna riportata nel

quinquennio, ma anche a seguito di una sentenza di applicazione di

pena su richiesta delle parti, così determinando un trattamento

deteriore per il condannato;

che questa Corte ha reiteratamente affermato essere precluso al

giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ogni

intervento additivo in materia penale che si risolva in un

trattamento sfavorevole per l'imputato (cfr. da ultimo ordinanza n.

178 del 1997);

che sono riservati all'apprezzamento discrezionale del

legislatore, sindacabile solo se, in quanto frutto di una scelta

irrazionale e non giustificata, risultino arbitrari sia la previsione

e la regolamentazione della operatività di cause di estinzione del

reato in relazione al disvalore ad esso assegnato e alla condotta

tenuta dal reo (sentenza n. 211 del 1993), sia il regime della

esecuzione della pena (ordinanza n. 167 del 1983 e sentenza n. 29 del

1984) e delle cause di estinzione di questa;

che nella situazione dedotta la scelta discrezionale operata dal

legislatore non può ritenersi espressione di mero arbitrio, poiché

la disposizione censurata è coerente con il carattere premiale del

"patteggiamento", ed è suscettibile di controllo giurisdizionale nel

momento in cui al giudice chiamato a pronunciare sentenza ex art. 444

cod. proc. pen. è imposta la valutazione della "congruità" del

trattamento sanzionatorio complessivo negoziato tra le parti;

che, in particolare, la conseguenza - prospettata dal giudice

rimettente - di un ricorso al patteggiamento per un numero

indeterminato di volte, con la consapevolezza che le pene non

sarebbero mai eseguite, è priva di fondamento, in quanto, da un

lato, la richiesta di applicazione della pena è condizionata in via

generale al consenso del pubblico ministero, dall'altro, ove sia

subordinata alla concessione della sospensione condizionale della

pena, il giudice, se ritiene che il beneficio non possa essere

concesso, rigetta la richiesta a norma dell'art. 444, comma 3, cod.

proc. pen.;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte