Sentenza n. 297/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 16 luglio 1997 dal Tribunale di Firenze sul ricorso
proposto da Perini Giovanni contro INAIL, iscritta al n. 732 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Perini Giovanni e dell'INAIL
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Gabriella Del Rosso per Perini Giovanni, Rita
Raspanti per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso della controversia in materia previdenziale promossa
da Perini Giovanni nei confronti dell'Istituto Nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il Tribunale di
Firenze, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del
pretore di quella città, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione.
Premette il giudice a quo che la domanda di rendita avanzata nei
confronti dell'INAIL dal ricorrente, affetto da ipoacusia
professionale, era stata respinta in primo grado dal pretore in
accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente
convenuto. Il Perini, infatti, aveva proposto domanda amministrativa
in data 27 maggio 1991; a seguito di consulenza tecnica d'ufficio
disposta in primo grado (e confermata anche in sede di appello) era
emerso che l'ipoacusia aveva raggiunto la soglia indennizzabile già
prima della menzionata denunzia amministrativa, con la conseguenza
che il ricorso giudiziario, depositato in data 26 ottobre 1994,
doveva considerarsi inoltrato dopo lo spirare del termine di
prescrizione, fissato in tre anni e centocinquanta giorni dagli artt.
111 e 112 del citato testo unico.
Tanto premesso in punto di fatto e come motivazione sulla
rilevanza, il giudice a quo osserva che la norma impugnata, nel
sottoporre a prescrizione l'intero diritto alla rendita e non quello
ai singoli ratei, si palesa in contrasto con gli indicati parametri
costituzionali. Il Tribunale rimettente dà conto del fatto che la
prescrizione del diritto alla rendita è stata già sottoposta allo
scrutinio di questa Corte, che ha dichiarato la questione non fondata
con sentenza n. 33 del 1974; tuttavia tale pronuncia appare al
giudice a quo non più condivisibile, perché emessa quando il
sistema delle malattie professionali era ancorato al meccanismo
"tabellare", venuto meno a seguito della sentenza n. 179 del 1988 di
questa Corte. Parimenti non si adatta al caso di specie la sentenza
costituzionale n. 312 del 1993, poiché presentemente non vi è
alcuna incertezza in ordine all'effettivo decorso del termine di
prescrizione di cui al citato art. 112, primo comma.
Sulla base di tale ragionamento il Tribunale di Firenze rileva che
il diritto alla rendita conseguente a malattia professionale è di
pari dignità e tutela rispetto agli altri diritti previdenziali,
quale, ad esempio, il diritto a pensione. Ed allora, così come la
costante giurisprudenza di legittimità, con l'avallo anche della
sentenza n. 246 del 1992 di questa Corte, riconosce
l'imprescrittibilità del diritto a pensione, ad analogo risultato
deve pervenirsi per il diritto alla rendita in oggetto, la cui
prescrittibilità (non limitata a quella dei singoli ratei) viola,
appunto, gli invocati articoli della Costituzione. In tali limiti il
giudice a quo chiede emettersi una sentenza di illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Perini
Giovanni, chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.
Osserva la parte privata che l'impossibilità di interrompere il
decorso della prescrizione con atti diversi dal deposito del ricorso
giudiziale finisce col risolversi in un ingiustificato rigore in tema
di prestazioni INAIL rispetto a quelle erogate dall'INPS, il che
avvalora ancora di più la tesi fatta propria dal Tribunale
rimettente.
3. - Nel giudizio si è costituito anche l'INAIL, chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile ovvero non fondata.
L'ente previdenziale osserva innanzitutto che il Tribunale di
Firenze, sollevando la presente questione, tende a riproporre quesiti
già disattesi dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n.
116 del 1969, n. 544 del 1990, n. 31 del 1991 e n. 312 del 1993; e
poiché anche la Corte di cassazione ha sostanzialmente escluso
(allineandosi alle citate sentenze) che possa sussistere in materia
un qualche sospetto di incostituzionalità, la questione dovrebbe
essere dichiarata preliminarmente inammissibile.
Nel merito l'INAIL rileva che il paragone instaurato dal Tribunale
di Firenze tra rendita per malattia professionale e pensione INPS è
del tutto inconferente, così com'è improprio il richiamo all'art.
38 della Costituzione che, secondo la giurisprudenza costituzionale,
attiene all'adeguamento dei mezzi previdenziali idonei ad assicurare
al cittadino inabile il necessario per vivere, ma non riguarda le
concrete modalità per il raggiungimento dell'obiettivo. Nel caso
specifico le sentenze di questa Corte sopra richiamate hanno chiarito
che la sussistenza di un termine prescrizionale risponde all'esigenza
di mettere l'Istituto in condizione di accertare l'indennizzabilità
della malattia poco dopo che questa si sia manifestata, nel contempo
garantendo all'assicurato la pronta erogazione della rendita. La
natura sostanzialmente risarcitoria delle prestazioni erogate
dall'INAIL differenzia le stesse da quelle erogate dall'INPS, dando
piena ragione della prescrittibilità dell'unico diritto alla
rendita, in sé considerato.
D'altronde il sistema assicurativo gestito dall'INAIL presenta
evidenti peculiarità che lo connotano in termini di rapporto tra il
premio (pagato soltanto dal datore di lavoro) ed il risarcimento
erogato al lavoratore; tale sistema non ha carattere di assoluta
indisponibilità, tanto più che il diritto alla rendita non rientra
tra quelli inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione.
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo la manifesta infondatezza della questione.
Osserva la difesa erariale che il termine di prescrizione
triennale, secondo quanto ribadito dalla sentenza n. 71 del 1993 di
questa Corte, ha una sua intrinseca logica, poiché risponde a due
finalità: quella dell'assicurato di vedersi prontamente liquidata la
rendita e quella dell'ente previdenziale di procedere ad un
tempestivo accertamento dei fatti, atteso il collegamento tra
malattia e svolgimento dell'attività professionale. Del tutto
infondato è, poi, il confronto tra rendita INAIL e pensione
ordinaria, potendosi semmai istituire un paragone con la pensione
privilegiata, la cui richiesta è assoggettata al termine fissato
dall'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Firenze dubita che l'art. 112, primo comma,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nel prevedere che sia assoggettato a
prescrizione triennale il diritto alla rendita conseguente a malattia
professionale e non soltanto quello ai singoli ratei, sia in
contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,
per la diversità di trattamento così introdotta tra il diritto alla
rendita ed altri diritti previdenziali considerati imprescrittibili,
quale il diritto a pensione.
2. - L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto secondo cui il
diritto alla rendita INAIL, da ricondursi al concetto di previdenza
contenuto nell'art. 38 Cost., è sostanzialmente assimilabile al
diritto alla pensione erogata dall'INPS, il quale, per costante
giurisprudenza di legittimità e di merito, avallata anche dalla
citata sentenza n. 246 del 1992 di questa Corte, è ritenuto
imprescrittibile, ferma restando la prescrittibilità dei singoli
ratei. In tal senso una questione identica a quella odierna, d'altra
parte, è stata sollevata dal medesimo Tribunale rimettente e
dichiarata inammissibile da questa Corte, con la sentenza n. 312 del
1993, per difetto di rilevanza conseguente ad un erroneo conteggio
della decorrenza dei termini di prescrizione.
3. - La questione non è fondata.
La norma impugnata prevede che l'azione per conseguire la rendita
in questione "si prescrive nel termine di tre anni dal giorno
dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia
professionale". Essa va letta unitamente al precedente art. 111,
secondo cui il procedimento contenzioso non può essere istituito se
non dopo l'esaurimento delle pratiche amministrative, le quali devono
peraltro concludersi nel termine di centocinquanta giorni (art. 111,
terzo comma), decorsi i quali senza l'espletamento della procedura di
liquidazione, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria.
L'art. 112, primo comma, è stato altre volte e sotto diversi profili
scrutinato da questa Corte, la quale ha ribadito che l'esistenza di
un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due
innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei
fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso
eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della
prestazione da parte dell'avente diritto (sentenza n. 33 del 1974).
Queste finalità sono da richiamare nel presente giudizio, in quanto
mantengono la loro sicura valenza anche nell'ambito del sistema misto
che si è venuto a creare a seguito della sentenza n. 179 del 1988 di
questa Corte (che ha riconosciuto la indennizzabilità anche per le
malattie non previste nelle apposite tabelle), perché la necessità
di accertare rapidamente l'esistenza dei presupposti per l'erogazione
della rendita sussiste anche nel caso in cui l'onere della prova
circa la natura di malattia professionale sia a carico del lavoratore
(v. sentenze n. 207 del 1997 e n. 71 del 1993).
4. - Non hanno pregio neppure le ulteriori motivazioni con le quali
il giudice a quo sorregge i propri dubbi di legittimità
costituzionale in relazione all'art. 3 della Carta fondamentale. Far
derivare la necessità di un'imprescrittibilità del diritto alla
rendita INAIL dalla presunta equiparazione con la pensione INPS (che
viene assunta come tertium comparationis) costituisce, infatti, un
evidente errore di prospettiva.
Anche volendo prescindere dal rilievo, già compiuto da questa
Corte, per cui non è possibile istituire confronti (ai sensi
dell'art. 3 Cost.) tra sistemi previdenziali che sono naturalmente
diversi (sentenze n. 166 del 1996 e n. 31 del 1977), va sottolineato
in modo specifico che il regime assicurativo gestito dall'INAIL
risponde a precise finalità, conformi alla ratio dell'art. 38 Cost.,
che hanno come obiettivo principale quello della rapida liberazione
del lavoratore dal bisogno che potrebbe determinarsi a seguito
dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale (sentenza
n. 350 del 1997). Siffatta sua caratteristica, peraltro, non vale a
far venire meno del tutto il connotato risarcitorio che disciplina la
materia, la quale è ispirata piuttosto ad una logica di tipo
assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico, come
avviene per l'assicurazione generale gestita dall'INPS (v. sentenze
n. 17 del 1995 e n. 310 del 1994). Del resto, sia le pensioni
privilegiate (art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) che
l'equo indennizzo per invalidità di servizio (v. art. 68 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349)
non sfuggono a termini di decadenza e di prescrizione. Ne consegue,
pertanto, che l'assoggettamento a prescrizione del diritto alla
rendita (nella sua globalità) per infortunio su lavoro o malattia
professionale non può dirsi in contrasto neppure col principio di
eguaglianza, stante la diversità intrinseca tra i due sistemi
previdenziali.
5. - Ulteriori riflessioni si impongono per la più completa
valutazione della questione ed al fine di smentire il rilievo,
contenuto nell'ordinanza di rimessione, secondo cui il sistema
attuale sarebbe eccessivamente penalizzante per il lavoratore. Questa
Corte ha deciso in diverse pronunce che il decorso della prescrizione
(che la norma impugnata fa partire dal giorno dell'infortunio o da
quello della manifestazione della malattia professionale) debba
essere spostato ad un tempo successivo quando non vi sia coincidenza
temporale tra la manifestazione della malattia professionale ed il
raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità (v. le sentenze
n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 544 del 1990 e n. 31 del 1991).
La Corte di Cassazione, d'altra parte, ha stabilito (sentenza n.
11809 del 1998) che tale termine cominci a decorrere solo dal momento
della piena conoscenza da parte del lavoratore, non solo
dell'esistenza dello stato morboso, ma anche della sua eziologia e
del raggiungimento della soglia indennizzabile.
Circa le cause di interruzione della prescrizione, inoltre, mentre
un remoto orientamento (sentenza n. 4857 del 1985) della Cassazione
riteneva che la prescrizione potesse essere interrotta soltanto con
la proposizione della domanda giudiziale, alcune recenti sentenze
della Sezione lavoro (sentenze nn. 9177 del 1997, 2463 e 516 del
1998) hanno stabilito, invece, che il termine triennale fissato dalla
norma impugnata non si sottrae alle ulteriori cause interruttive
stabilite nel codice civile.
Neppure è ipotizzabile, infine, che il decorso della prescrizione
si compia in conseguenza dell'inerzia dell'ente previdenziale nel
decidere sulla domanda del lavoratore, poiché quest'ultimo ha sempre
la possibilità (art. 111, terzo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965) di
adire l'autorità giudiziaria, dopo il decorso del termine legalmente
previsto per la procedura amministrativa, anche in assenza della
decisione dell'INAIL.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte