Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del

d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in

materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella

legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 513 del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2001

dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di C.R. ed

altro, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 febbraio 2001, il Tribunale di

Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'"intero"

art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti

per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con

modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, "ovvero" della

medesima norma "nella sola parte" in cui limita la valutazione delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per

libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame

dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al

fascicolo del dibattimento, "ovvero", ancora, dell'art. 513 del

codice di procedura penale in riferimento all'art. 111 della

Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 1, comma 2, del d.l.

n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del

2000 - limitando in via transitoria l'utilizzabilità delle

dichiarazioni, precedentemente rese da imputati in procedimenti

connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame dibattimentale, alle

sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento alla

data di entrata in vigore della citata legge di conversione -

determinerebbe una disparità di trattamento tra imputati "per il

solo effetto di un dato processual-temporale ... del tutto casuale e

discrezionale nei tempi" quale è l'acquisizione dei verbali di

interrogatorio resi nella fase delle indagini, trattandosi di un

evento "aleatorio" in forza del quale la normativa transitoria

denunciata diversifica l'utilizzazione probatoria dei verbali

medesimi;

che, sotto tale profilo, la norma censurata si porrebbe

altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza e di

inviolabilità del diritto di difesa;

che il giudice a quo dubita, inoltre, della costituzionalità

dell'art. 513 del codice di procedura penale, sul rilievo che la

possibilità, da esso sancita, di acquisire, attraverso il meccanismo

delle contestazioni, le dichiarazioni di imputati in procedimenti

connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame, si porrebbe in

contrasto con il nuovo precetto costituzionale in tema di "giusto

processo"di cui all'art. 111 Cost. e con la disciplina della legge

25 febbraio 2000, n. 35, "direttamente applicativa" di tale norma

costituzionale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per

l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente formula, contestualmente,

tre diverse censure di legittimità costituzionale, che investono:

l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, convertito, con

modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, "nella sua totalità";

"ovvero" la medesima norma "nella parte in cui limita la valutazione

delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi,

per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame

dell'imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al

fascicolo del dibattimento", entrambe in riferimento agli artt. 3 e

24 Cost; "ovvero", ancora, l'art. 513 del codice di procedura penale,

in riferimento all'art. 111 Cost;

che, nel pronunciarsi su identica questione (v. ordinanza

n. 88 del 2002), questa Corte ha avuto modo di evidenziare come le

censure prospettate si pongano, tra loro, "in evidente rapporto di

reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti

agli interventi richiesti": infatti, mentre dalla soppressione

dell'intera norma di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000,

deriverebbe l'espunzione, dal regime transitorio in esame, di

qualsiasi possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni già

acquisite al fascicolo del dibattimento; dalla parziale caducazione

della medesima norma, nei termini richiesti dal giudice a quo

discenderebbe invece l'effetto opposto, di estendere l'operatività

del regime transitorio stesso; laddove, poi, quanto alla censura

relativa all'art. 513 del codice di procedura penale "non viene

chiarita la sua concatenazione con quella relativa alla disciplina

transitoria, rendendo così non scrutinabile questa parte del

quesito" (cfr. ordinanza n. 88 del 2002);

che, pertanto, poiché il rimettente non ha concentrato il

quesito sull'una o l'altra delle soluzioni alternativamente proposte,

le questioni risultano prospettate in modo ancipite e devono essere

quindi dichiarate manifestamente inammissibili (cfr., ex plurimis

ordinanze n. 88 del 2002; n. 420 del 2001; n. 78 e n. 418 del 2000;

n. 378 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio

2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della

legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto

processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio

2000, n. 35, e dell'art. 513 del codice di procedura penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,

dal Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte