Sentenza n. 298/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/07/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16
ottobre 1992 dal Pretore di Trapani - sezione distaccata di Alcamo
nel procedimento civile vertente tra Catalano Giuseppe ed altre e
Gruppuso Giuseppe, n. q. di curatore del fallimento di Calamia Rocco,
iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio civile pendente innanzi al Pretore di Trapani,
sezione distaccata di Alcamo, l'avv. Francesco Paolo Ruisi, difensore
di una delle parti in causa, presentava istanza di ricusazione del
giudice investito della controversia (nei cui confronti aveva
proposto domanda di risarcimento del danno davanti al giudice
conciliatore di Alcamo per alcune affermazioni contenute in
un'ordinanza emessa in un precedente giudizio), istanza subordinata
al mancato esercizio da parte del medesimo giudice del potere-dovere
di astenersi.
Il pretore adito ha sollevato, con ordinanza del 16 ottobre 1992,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 51, n.
3, c.p.c. - in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost. - nella
parte in cui non prevede la possibilità di valutare la manifesta
inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda proposta
nei confronti di un giudice prima che sia operante per questo
l'obbligo di astensione.
Ad avviso del pretore rimettente l'automaticità dell'obbligo di
astensione espone il giudice ad iniziative giudiziarie
strumentalmente preordinate ad ottenere la sostituzione del giudice
non gradito ed inoltre può determinare gravi difficoltà
organizzative dell'intero ufficio. Tali inconvenienti non sussistono
nell'ipotesi di azione diretta a far valere la responsabilità civile
del magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni
giacché (oltre alla esclusiva legittimazione passiva dello Stato) è
prevista (dalla legge 13 aprile 1988 n. 117) una valutazione
preliminare in camera di consiglio sulla non manifesta infondatezza
della domanda; invece nessuna analoga valutazione è prevista in
tutti i casi in cui il giudice sia stato citato in giudizio per fatti
che non attengono all'esercizio della giurisdizione ovvero - come
nella specie - sia stato citato, ancorché per fatti riguardanti
l'attività giurisdizionale, innanzi ad un organo giudiziario non
previsto dalla speciale normativa in materia (legge n. 117/88 cit.).
Pertanto - conclude il giudice rimettente - la norma censurata
confliggerebbe con i principi dell'indipendenza e della autonomia
della funzione giurisdizionale (art. 101 Cost.), peraltro ostacolando
la funzione di autogoverno della magistratura per ciò che attiene
alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio
(art. 105 Cost.); violerebbe il principio di non irragionevolezza
(art. 3 Cost.); comprometterebbe il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.).
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
che la questione sollevata sia dichiarata non fondata in quanto muove
da un'inammissibile equiparazione tra causa di responsabilità ex
lege n. 117/88 e procedimento di astensione.
Osserva poi che il procedimento di astensione ha carattere
amministrativo e ad esso le parti rimangono estranee, laddove un sub-procedimento di delibazione della fondatezza o ammissibilità della
domanda proposta dal (o nei confronti del) magistrato non potrebbe
non coinvolgere la posizione delle parti stesse della causa
"pregiudicante". Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51, n. 3, c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105
Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la
manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda
proposta nei confronti di un giudice prima che sia operante per
questo l'obbligo di astensione; la norma è sospettata di contrastare
con il principio di non irragionevolezza e di comportare la lesione
dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione
giurisdizionale, nonché di buon andamento dell'amministrazione della
giustizia.
2. - Giova premettere che la disposizione censurata, nel prevedere
l'obbligo di astensione del giudice civile quando egli stesso od il
coniuge abbiano una causa pendente con una delle parti o alcuno dei
suoi difensori, persegue la finalità di assicurare la mancanza di
ogni (pur minima) interferenza sulla posizione di terzietà del
giudice stesso per preservare la indipendenza della funzione
giurisdizionale quale strumentale presidio del diritto di agire in
giudizio. La preminente esigenza di tutela di tale valore di rilievo
costituzionale - già evidenziata da questa Corte (sent. n. 390 del
1991) che ha ritenuto prevalenti "la garanzia della serenità e
obiettività dei giudizi" e "la imparzialità e la terzietà del
giudice" - rende pienamente coerente una rigorosa e dettagliata
disciplina delle ipotesi di astensione del giudice (ed in genere di
chi sia chiamato ad operare in posizione di terzietà, quale il
consulente tecnico d'ufficio che può essere ricusato nelle stesse
ipotesi di astensione del giudice), potendo il legislatore prendere
in considerazione anche situazioni in cui il rischio di interferenza
sia minimo. Non sarebbe quindi censurabile, sotto alcuno dei
parametri invocati, il fatto che il legislatore, nel prevedere come
ipotesi di astensione la pendenza di una causa tra il giudice adito e
la parte od il suo difensore, non abbia enucleato la fattispecie
della causa manifestamente infondata (o addirittura temeraria),
omettendo di prevedere un meccanismo di "filtro" per escludere in
questo caso l'obbligo di astensione, atteso anche che in tale
evenienza potrebbe non diminuire affatto il rischio di interferenza
sulla serenità del giudizio, se non addirittura risultare esso
accentuato in ragione della consapevolezza del giudice di essere
stato ingiustamente chiamato in giudizio.
3. - Né rileva la disciplina dettata dall'art. 5 della legge n.
117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati e richiamata
dal giudice rimettente. Le situazioni non sono comparabili perché la
previa delibazione ivi prevista circa la eventuale inammissibilità
per manifesta infondatezza della domanda di risarcimento dei danni
assertivamente provocati nell'esercizio della attività
giurisdizionale trova la sua ragione d'essere nella peculiare ed
autonoma esigenza di evitare che la possibilità di un indiscriminato
ingresso di pretese risarcitorie (seppur nei confronti dello Stato,
ma con azione di rivalsa nei confronti del giudice) induca remore o
timori nell'esercizio dell'attività giurisdizionale per il rischio
di azioni temerarie od intimidatorie (sent. n. 468 del 1990).
4. - La fattispecie della causa manifestamente infondata è però
presa in considerazione dall'ordinanza del giudice rimettente
essenzialmente sotto un profilo del tutto particolare che è quello
di una artificiosa preordinazione della pendenza della lite proprio
al fine di predisporre un'ipotesi di automatica astensione (e quindi
anche di possibile ricusazione) di un determinato giudice non
gradito. In tale evenienza in effetti non è dato rinvenire nella
disciplina processuale un meccanismo di preventiva valutazione che
valga ad evitare l'automatismo dell'astensione, salvo considerare che
- ove di fatto il giudice non si astenga proprio per il carattere
fittizio della lite (e sempre che ciò possa essere valutato in sede
disciplinare per escludere ogni responsabilità del giudice stesso) -
la causa di astensione ridonda in causa di ricusazione, per la quale
è invece prevista dagli artt. 53 e 54 c.p.c. una delibazione
preliminare che può condurre all'inammissibilità del ricorso della
parte ove risulti la fittizietà della lite ad arte provocata.
Non di meno però deve riconoscersi che esiste un qualche rischio
di strumentalizzazione dell'ipotesi di astensione obbligatoria in
esame, non sufficientemente bilanciato dalla possibilità di
qualificare un tale comportamento vuoi come violazione del dovere di
lealtà processuale delle parti (art. 88 c.p.c.), vuoi come condotta
non conforme alla deontologia professionale forense e quindi
suscettibile di sanzioni disciplinari; rischio che ridonderebbe - pur
senza considerare la possibile incidenza sul principio del giudice
naturale, in quanto non evocato dal giudice rimettente - in
vulnerazione dei principi di indipendenza e di autonomia della
funzione giurisdizionale, nonché di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia. Ma la costruzione di una fase
di delibazione preliminare analoga a quella prevista per l'ipotesi
della ricusazione è compito del legislatore che nella sua
discrezionalità può variamente disegnarla sia in ordine all'atto di
impulso, sia al procedimento e all'individuazione del giudice
competente ad operare tale delibazione, sia all'idoneità, o meno, di
tale fase incidentale a sospendere il giudizio.
L'ordinanza di rimessione chiede quindi alla Corte una pronuncia
additiva che non si presenta affatto a rime obbligate essendo plurime
le ipotesi di disciplina del meccanismo di preventiva valutazione
della causa manifestamente infondata, preordinata a precostituire un
motivo di astensione o ricusazione del giudice; sicché la questione
di costituzionalità va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal Pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte