Corte costituzionale

Sentenza n. 298/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/07/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16

ottobre 1992 dal Pretore di Trapani - sezione distaccata di Alcamo

nel procedimento civile vertente tra Catalano Giuseppe ed altre e

Gruppuso Giuseppe, n. q. di curatore del fallimento di Calamia Rocco,

iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio civile pendente innanzi al Pretore di Trapani,

sezione distaccata di Alcamo, l'avv. Francesco Paolo Ruisi, difensore

di una delle parti in causa, presentava istanza di ricusazione del

giudice investito della controversia (nei cui confronti aveva

proposto domanda di risarcimento del danno davanti al giudice

conciliatore di Alcamo per alcune affermazioni contenute in

un'ordinanza emessa in un precedente giudizio), istanza subordinata

al mancato esercizio da parte del medesimo giudice del potere-dovere

di astenersi.

Il pretore adito ha sollevato, con ordinanza del 16 ottobre 1992,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 51, n.

3, c.p.c. - in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost. - nella

parte in cui non prevede la possibilità di valutare la manifesta

inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda proposta

nei confronti di un giudice prima che sia operante per questo

l'obbligo di astensione.

Ad avviso del pretore rimettente l'automaticità dell'obbligo di

astensione espone il giudice ad iniziative giudiziarie

strumentalmente preordinate ad ottenere la sostituzione del giudice

non gradito ed inoltre può determinare gravi difficoltà

organizzative dell'intero ufficio. Tali inconvenienti non sussistono

nell'ipotesi di azione diretta a far valere la responsabilità civile

del magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni

giacché (oltre alla esclusiva legittimazione passiva dello Stato) è

prevista (dalla legge 13 aprile 1988 n. 117) una valutazione

preliminare in camera di consiglio sulla non manifesta infondatezza

della domanda; invece nessuna analoga valutazione è prevista in

tutti i casi in cui il giudice sia stato citato in giudizio per fatti

che non attengono all'esercizio della giurisdizione ovvero - come

nella specie - sia stato citato, ancorché per fatti riguardanti

l'attività giurisdizionale, innanzi ad un organo giudiziario non

previsto dalla speciale normativa in materia (legge n. 117/88 cit.).

Pertanto - conclude il giudice rimettente - la norma censurata

confliggerebbe con i principi dell'indipendenza e della autonomia

della funzione giurisdizionale (art. 101 Cost.), peraltro ostacolando

la funzione di autogoverno della magistratura per ciò che attiene

alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio

(art. 105 Cost.); violerebbe il principio di non irragionevolezza

(art. 3 Cost.); comprometterebbe il buon andamento

dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata non fondata in quanto muove

da un'inammissibile equiparazione tra causa di responsabilità ex

lege n. 117/88 e procedimento di astensione.

Osserva poi che il procedimento di astensione ha carattere

amministrativo e ad esso le parti rimangono estranee, laddove un sub-procedimento di delibazione della fondatezza o ammissibilità della

domanda proposta dal (o nei confronti del) magistrato non potrebbe

non coinvolgere la posizione delle parti stesse della causa

"pregiudicante". Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51, n. 3, c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105

Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la

manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda

proposta nei confronti di un giudice prima che sia operante per

questo l'obbligo di astensione; la norma è sospettata di contrastare

con il principio di non irragionevolezza e di comportare la lesione

dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione

giurisdizionale, nonché di buon andamento dell'amministrazione della

giustizia.

2. - Giova premettere che la disposizione censurata, nel prevedere

l'obbligo di astensione del giudice civile quando egli stesso od il

coniuge abbiano una causa pendente con una delle parti o alcuno dei

suoi difensori, persegue la finalità di assicurare la mancanza di

ogni (pur minima) interferenza sulla posizione di terzietà del

giudice stesso per preservare la indipendenza della funzione

giurisdizionale quale strumentale presidio del diritto di agire in

giudizio. La preminente esigenza di tutela di tale valore di rilievo

costituzionale - già evidenziata da questa Corte (sent. n. 390 del

1991) che ha ritenuto prevalenti "la garanzia della serenità e

obiettività dei giudizi" e "la imparzialità e la terzietà del

giudice" - rende pienamente coerente una rigorosa e dettagliata

disciplina delle ipotesi di astensione del giudice (ed in genere di

chi sia chiamato ad operare in posizione di terzietà, quale il

consulente tecnico d'ufficio che può essere ricusato nelle stesse

ipotesi di astensione del giudice), potendo il legislatore prendere

in considerazione anche situazioni in cui il rischio di interferenza

sia minimo. Non sarebbe quindi censurabile, sotto alcuno dei

parametri invocati, il fatto che il legislatore, nel prevedere come

ipotesi di astensione la pendenza di una causa tra il giudice adito e

la parte od il suo difensore, non abbia enucleato la fattispecie

della causa manifestamente infondata (o addirittura temeraria),

omettendo di prevedere un meccanismo di "filtro" per escludere in

questo caso l'obbligo di astensione, atteso anche che in tale

evenienza potrebbe non diminuire affatto il rischio di interferenza

sulla serenità del giudizio, se non addirittura risultare esso

accentuato in ragione della consapevolezza del giudice di essere

stato ingiustamente chiamato in giudizio.

3. - Né rileva la disciplina dettata dall'art. 5 della legge n.

117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati e richiamata

dal giudice rimettente. Le situazioni non sono comparabili perché la

previa delibazione ivi prevista circa la eventuale inammissibilità

per manifesta infondatezza della domanda di risarcimento dei danni

assertivamente provocati nell'esercizio della attività

giurisdizionale trova la sua ragione d'essere nella peculiare ed

autonoma esigenza di evitare che la possibilità di un indiscriminato

ingresso di pretese risarcitorie (seppur nei confronti dello Stato,

ma con azione di rivalsa nei confronti del giudice) induca remore o

timori nell'esercizio dell'attività giurisdizionale per il rischio

di azioni temerarie od intimidatorie (sent. n. 468 del 1990).

4. - La fattispecie della causa manifestamente infondata è però

presa in considerazione dall'ordinanza del giudice rimettente

essenzialmente sotto un profilo del tutto particolare che è quello

di una artificiosa preordinazione della pendenza della lite proprio

al fine di predisporre un'ipotesi di automatica astensione (e quindi

anche di possibile ricusazione) di un determinato giudice non

gradito. In tale evenienza in effetti non è dato rinvenire nella

disciplina processuale un meccanismo di preventiva valutazione che

valga ad evitare l'automatismo dell'astensione, salvo considerare che

- ove di fatto il giudice non si astenga proprio per il carattere

fittizio della lite (e sempre che ciò possa essere valutato in sede

disciplinare per escludere ogni responsabilità del giudice stesso) -

la causa di astensione ridonda in causa di ricusazione, per la quale

è invece prevista dagli artt. 53 e 54 c.p.c. una delibazione

preliminare che può condurre all'inammissibilità del ricorso della

parte ove risulti la fittizietà della lite ad arte provocata.

Non di meno però deve riconoscersi che esiste un qualche rischio

di strumentalizzazione dell'ipotesi di astensione obbligatoria in

esame, non sufficientemente bilanciato dalla possibilità di

qualificare un tale comportamento vuoi come violazione del dovere di

lealtà processuale delle parti (art. 88 c.p.c.), vuoi come condotta

non conforme alla deontologia professionale forense e quindi

suscettibile di sanzioni disciplinari; rischio che ridonderebbe - pur

senza considerare la possibile incidenza sul principio del giudice

naturale, in quanto non evocato dal giudice rimettente - in

vulnerazione dei principi di indipendenza e di autonomia della

funzione giurisdizionale, nonché di buon andamento

dell'amministrazione della giustizia. Ma la costruzione di una fase

di delibazione preliminare analoga a quella prevista per l'ipotesi

della ricusazione è compito del legislatore che nella sua

discrezionalità può variamente disegnarla sia in ordine all'atto di

impulso, sia al procedimento e all'individuazione del giudice

competente ad operare tale delibazione, sia all'idoneità, o meno, di

tale fase incidentale a sospendere il giudizio.

L'ordinanza di rimessione chiede quindi alla Corte una pronuncia

additiva che non si presenta affatto a rime obbligate essendo plurime

le ipotesi di disciplina del meccanismo di preventiva valutazione

della causa manifestamente infondata, preordinata a precostituire un

motivo di astensione o ricusazione del giudice; sicché la questione

di costituzionalità va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal Pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte